Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 204 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 204 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il 07/07/1986 COGNOME NOME nato a NAPOLI il 29/08/1978
avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
letti i ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME, dall’avvocato NOME COGNOME e nell’interesse di NOME COGNOME, dall’avvocato NOME COGNOME;
considerato che i due motivi del ricorso del COGNOME sono preclusi atteso che la rinuncia ai motivi d’appello in punto di responsabilità ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai punti ed ai capi oggetto di rinuncia essendo perciò pacificamente inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti a quei motivi d’appello rispetto ai quali non possono essere rilevate nemmeno d’ufficio le questioni anche di nullità che siano ad essi collegate; con riguardo al “concordato in appello” si è infatti efficacemente parlato di “patteggiamento sulla sentenza” o, per meglio dire, “sui motivi” in quanto, l’accordo (parzialmente abdicativo delle doglianze articolate con l’atto di gravame) si perfeziona sui motivi di appello conseguenti ad un accertamento del reato che è già intervenuta con la sentenza di primo grado; si è perciò concluso che il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata a quei motivi che non siano stati oggetto di rinuncia (cfr., Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018 Cc., Rv. 272853 – 01; in senso conforme, Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 Cc., Rv. 273755 – 01, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018 Cc., Rv. 274522 -01) per l’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 Cc., Casero, Rv. 273194 – 01); Corte di Cassazione – copia non ufficiale rilevato che il primo motivo del secondo dei suddetti ricorsi, con cui la difesa lamenta vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto ascritto all’odierna ricorrente in punto di concorso nel reato di cui all’art. 628 cod. pen. anziché ai sensi dell’art. 624-bis cod. pen., è a sua volta formulato in termini non consentiti e, in ogni caso, assolutamente generico in quanto omette di confrontarsi con l’analitica e puntuale ricostruzione dell’episodio operata dalla Corte d’appello (cfr., pagg. 5-7 della sentenza) mancando, in tal modo, di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto, infatti, che la Corte territoriale, con una motivazione esaustiva ed esente da vizi, ha congruamente esplicato le ragioni per cui il fatto attribuito alla ricorrente è da ritenersi pienamente integrante gli elementi costitutivi della rapina e non del furto con strappo, in conformità ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, si veda Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, COGNOME, Rv. 276558 – 0);
ritenuto che il secondo motivo del secondo ricorso della Presutto, con cui la difesa deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva contestata oltre che l’esito del giudizio di valenza, con riduzione della pena ai minimo edittale, è manifestamente infondato poiché il giudizio di comparazione fra opposte circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità, qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (cfr., Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931); e dall’altro lato, nel caso in esame, deve in ogni caso osservarsi come la sentenza impugnata abbia motivato in maniera esaustiva (cfr., pag. 7) valorizzando una serie di elementi del tutto trascurati dal ricorso;
ritenuto che la ricorrente ha rivendicato un inesistente diritto al minimo della pena, mentre la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione (come nel caso di specie) non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (cfr., tra l tante, Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288; Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, COGNOME, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2024.