Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33216 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33216 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a AREZZO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la penale responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale e da operazioni dolose;
considerato che l’unico motivo di ricorso – con cui si deduce il vizio di motivazione in o all’affermazione di responsabilità degli imputati e alla sussistenza in particolare del r bancarotta documentale – lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha prospettato, senz neppure denunciare effettivamente il travisamento della prova (ma offrendo un compendio degli elementi in atti), una ricostruzione alternativa qui non consentita (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2 Musa, Rv. 268360 – 01);
ritenuto che, all’inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in rag dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa de ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/07/2025.