Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando Proporre Fatti Alternativi Costa Caro
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro monito sui limiti del ricorso nel terzo grado di giudizio, sottolineando come l’inammissibilità ricorso cassazione sia una conseguenza diretta di un’impostazione errata dell’impugnazione. Il caso riguarda una condanna per bancarotta fraudolenta, ma i principi espressi dalla Corte hanno una valenza generale e fondamentale per chiunque intenda adire la Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Due soggetti, condannati in appello per bancarotta fraudolenta documentale e per operazioni dolose, hanno presentato un ricorso congiunto alla Corte di Cassazione. La Corte d’Appello aveva già ridotto la pena inizialmente inflitta (il cosiddetto trattamento sanzionatorio in mitius), pur confermando la loro responsabilità penale. Nel loro ricorso, gli imputati non hanno contestato specifici errori di diritto o vizi logici nella sentenza impugnata, ma hanno piuttosto proposto una ricostruzione alternativa dei fatti, presentando un compendio degli elementi a loro avviso favorevoli, nel tentativo di dimostrare la propria innocenza.
L’Analisi della Corte e l’Inammissibilità Ricorso Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato il motivo del ricorso e lo ha immediatamente dichiarato inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella natura stessa del giudizio di legittimità. La Cassazione non è un ‘terzo grado di merito’, ovvero non ha il potere di riesaminare i fatti e le prove come un tribunale o una corte d’appello. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità ricorso cassazione richiamando un principio consolidato in giurisprudenza. Presentare una ‘ricostruzione alternativa’ dei fatti, senza denunciare un reale travisamento della prova (cioè un errore percettivo del giudice su un dato probatorio specifico) o un vizio di legittimità, equivale a chiedere alla Corte di effettuare una nuova valutazione del merito della causa. Questa richiesta è al di fuori delle sue competenze. Gli Ermellini hanno sottolineato come i ricorrenti, pur lamentando un vizio di motivazione, si siano in realtà limitati a offrire una propria versione della vicenda, attività non consentita in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato inammissibile. La Corte ha inoltre ravvisato una colpa dei ricorrenti nel proporre un’impugnazione evidentemente infondata, giustificando così l’applicazione di sanzioni ulteriori.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione si conclude con una duplice condanna per i ricorrenti, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità. Essi sono stati condannati non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati, che sovraccaricano il sistema giudiziario. La pronuncia ribadisce un concetto cruciale: un ricorso per Cassazione deve essere tecnicamente impeccabile, focalizzato su questioni di diritto e non su tentativi di ridiscutere i fatti già accertati nei precedenti gradi di giudizio.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, tra le altre ragioni, non si contesta un errore di diritto o un vizio logico della sentenza, ma ci si limita a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti, chiedendo alla Corte una nuova valutazione del merito che non le compete.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In caso di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se viene ravvisata una colpa nella proposizione del ricorso, anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
È possibile contestare la valutazione delle prove in Cassazione?
No, non è possibile chiedere alla Corte di Cassazione una nuova e diversa valutazione delle prove. Si può contestare un ‘travisamento della prova’ solo se si dimostra che il giudice di merito ha basato la sua decisione su una prova inesistente o ha ignorato una prova decisiva, commettendo un errore percettivo e non di valutazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33216 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33216 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME COGNOME nato a MILANO il 26/03/1967 COGNOME NOME nato a AREZZO il 01/03/1971
avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la penale responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale e da operazioni dolose;
considerato che l’unico motivo di ricorso – con cui si deduce il vizio di motivazione in o all’affermazione di responsabilità degli imputati e alla sussistenza in particolare del r bancarotta documentale – lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha prospettato, senz neppure denunciare effettivamente il travisamento della prova (ma offrendo un compendio degli elementi in atti), una ricostruzione alternativa qui non consentita (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2 Musa, Rv. 268360 – 01);
ritenuto che, all’inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in rag dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa de ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/07/2025.