Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21941 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21941 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a REGGIO CALABRIA il 27/06/1976
avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME propone due distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino del 24/09/2024 che ha confermato la sentenza del Tribunale di Biella de
23/01/2023 con la quale è stato condannato per il reato di cui all’art. 110 cod. pen., 73, com
5, d.P.R. 309 del 1990 per aver detenuto, per fini di spaccio, sostanza stupefacente del ti cocaina per un importo pari a gr. 26,5.
L’imputato ha dedotto in entrambi i ricorsi un unico motivo con il quale ha lamentato mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’esclusione dell’ipotes
all’art. 114 cod. pen. in quanto sarebbe emerso che l’acquirente NOME Alberto era soli contattare COGNOME e il correo COGNOME per l’acquisto di sostanze stupefacenti ma che, nel ca
specie, avrebbe solo contattato l’COGNOME e che comunque l’apporto fornito dal COGNOME sarebbe so consistito nel condurre l’autovettura, non avendo provveduto né alla detenzione, né alla cession
dello stesso né a scendere dall’auto accanto al cespuglio ove è stato rinvenuto il bilancino precisione.
I ricorsi sono inammissibili. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Cort territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una dive
lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimi doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congru fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quind non censurabile, avendo la Corte ritenuto che il COGNOME non era il semplice autista d COGNOME al pari di quest’ultimo, era dedito allo spaccio di stupefacenti.
Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e a norma dell’art. 616 cod. proc. p alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28/03/2025
Il Consigliere estensore
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Il Presidente