Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5214 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5214 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
– Relatore – ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da: NOME COGNOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 20/05/2025 della Corte d’appello di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Sondrio del 18/01/2024, resa in esito a rito abbreviato, che aveva condannato NOME in ordine al delitto di cui all’articolo 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 4.000 di multa.
Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando la manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità.
Il ricorso Ł inammissibile in quanto ancorato a valutazioni meramente fattuali e volte a rivalutare il contenuto della messe probatoria (si prenda, ad esempio, la rivalutazione dei contenuti delle immagini di videosorveglianza, ovvero del messaggio di testo ‘devo nascondere tur’) di cui fornisce, pure a fronte di una c.d. «doppia conforme» di merito, una sua personale interpretazione, operazione non consentita nel giudizio per cassazione.
La Corte di cassazione non può infatti rivalutare le fonti di prova, in quanto tale attività Ł rimessa esclusivamente alla competenza dei giudici di merito.
Il sindacato di legittimità va infatti sollecitato sul «prodotto dell’ingegno» e non sul puro e semplice «materiale probatorio» (e men che meno su singoli «frammenti» di esso) e, pertanto, una volta indicati gli elementi probatori, il giudice di legittimità deve chiarire la ragione e sulla base di quali elementi sia stata elaborata una determinata ipotesi costruttiva e per quale ragione ne siano state scartate altre (Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E., Rv. 276566 – 01; Sez. 5, n. 35816 del 18/06/2018, COGNOME, n.m.; Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774 – 01), ciò che, come visto, la Corte territoriale ha operato senza fare cattivo governo delle regole della logica nella valutazione delle prove.
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
Ord. n. sez. 1655/2026
CC – 30/01/2026
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inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 30/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME