Inammissibilità ricorso Cassazione: Quando il Riesame dei Fatti è Precluso
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei rigorosi paletti che delimitano il giudizio di legittimità, ribadendo un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito. Attraverso l’analisi di due distinti ricorsi, la Suprema Corte spiega perché le richieste di rivalutare le prove o di riconsiderare circostanze di fatto già vagliate portino a una declaratoria di inammissibilità ricorso Cassazione.
I Fatti alla Base dei Ricorsi
La vicenda processuale nasce dai ricorsi presentati da due individui avverso una sentenza della Corte di Appello di Roma. Il primo ricorrente contestava sia la sua affermazione di responsabilità, chiedendo di fatto una nuova valutazione delle prove a suo carico, sia il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Il secondo ricorrente, invece, lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (prevista dall’art. 131-bis del codice penale) e, anche lui, la mancata concessione delle attenuanti generiche.
La Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, con una motivazione sintetica ma incisiva, ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Questa decisione non entra nel merito delle colpevolezze, ma si concentra esclusivamente sulla correttezza procedurale e giuridica delle doglianze presentate. La Corte condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende, una sanzione tipica in caso di ricorsi inammissibili.
Inammissibilità Ricorso Cassazione: Le Motivazioni
La Corte analizza separatamente i motivi di ricorso, fornendo spiegazioni distinte per la decisione di inammissibilità.
L’inammissibilità del primo ricorso
Per il primo ricorrente, la Corte evidenzia due profili di inammissibilità:
1. Rivalutazione delle prove: La richiesta di riconsiderare la capacità dimostrativa delle prove (dichiarative e intercettive) e la plausibilità della tesi difensiva è un’attività tipica del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Cassazione, in qualità di giudice di legittimità, non può sostituire la propria valutazione a quella dei gradi precedenti, ma solo verificare la logicità e la coerenza della motivazione della sentenza impugnata. In questo caso, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione ritenuta “razionale e logica”.
2. Attenuanti generiche: Anche la contestazione sul diniego delle attenuanti generiche è stata respinta. La Cassazione ha ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale, che aveva giustificato il rigetto per l’assenza di elementi positivi a sostegno della concessione. Il solo comportamento processuale, se non supportato da altre evidenze, non è sufficiente a giustificare il beneficio.
L’inammissibilità del secondo ricorso
Anche per il secondo ricorrente, i motivi sono stati giudicati inammissibili o manifestamente infondati:
1. Particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.): La Corte ha confermato la decisione della Corte d’Appello di non applicare questa causa di non punibilità. Il fatto contestato (l’uso di un telefono in carcere da parte di un detenuto) è stato qualificato come una “condotta allarmante”, non di lieve entità, poiché il dispositivo avrebbe potuto essere utilizzato per gestire affari illeciti, vanificando la funzione della detenzione.
2. Attenuanti generiche: Le censure relative al diniego delle attenuanti sono state ritenute “manifestamente infondate”. La Corte d’Appello aveva legittimamente motivato il diniego facendo riferimento ai precedenti penali del ricorrente, elemento considerato ostativo alla concessione del beneficio.
Conclusioni: Le Implicazioni della Pronuncia
Questa ordinanza è un vademecum sui limiti del ricorso per Cassazione. Sottolinea che l’appello alla Suprema Corte deve concentrarsi su questioni di diritto (violazione di legge o vizi di motivazione palesi) e non può trasformarsi in un tentativo di ottenere una terza valutazione dei fatti. La decisione ribadisce inoltre l’interpretazione rigorosa su temi specifici, come la gravità intrinseca dell’uso di cellulari in carcere e i criteri per la concessione delle attenuanti generiche, che richiedono elementi positivi e concreti, non essendo sufficiente un comportamento processuale formalmente corretto.
Perché il ricorso del primo imputato è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché le sue richieste si risolvevano in un tentativo di far rivalutare alla Corte di Cassazione le prove e i fatti del processo, un’attività che spetta esclusivamente ai giudici di merito e non al giudice di legittimità.
Per quale motivo non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto al secondo ricorrente?
Non è stata applicata perché la Corte d’Appello, con motivazione confermata dalla Cassazione, ha ritenuto che l’uso di un telefono in carcere da parte di un detenuto costituisca una ‘condotta allarmante’ e non di lieve entità, data la possibilità di utilizzare il dispositivo per gestire affari illeciti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta che la Corte non esamina il merito delle questioni sollevate e la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19069 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19069 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CAMEROTA il DATA_NASCITA
NOME nato a LATINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
considerato che il primo motivo proposti nell’interesse di COGNOME non superano la soglia di ammissibilità in quanto si risolvono nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove in ordine alla sussistenza dei reati contestati ed alla loro attribuibilità al ricorrente, attività esclusa dalla competenza del giudice di legittimità. Invero, contrariamente a quanto dedotto la Corte di appello offriva una razionale e logica motivazione in ordine alla conferma della responsabilità del ricorrente (pag. 2 della sentenza impugnata dove viene rilevata la univoca capacità dimostrativa del compendio dichiarativo ed intercettivo e la implausibilità della tesi difensiva). Anche il secondo motivo di ricorso proposto nell’interesse di COGNOME, diretto a contestare la mancata concessione delle attenuanti generiche non super la soglia di ammissibilità in quanto contrariamente a quanto dedotto la Corte territoriale giustifica il rigetto del beneficio co motivazione logica ed aderente alle indicazioni della Corte di legittimità rilevando l’assenza di elementi positivi a sostegno della concessione (tale non essendo il comportamento processuale, ammissivo solo con riguardo ad evidenze già acquisite al processo: pag. 2 della sentenza impugnata).
Rilevato che il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME si configura, del pari, inammissibile. Segnatamente: (a) non supera la soglia di ammissibilità il primo motivo che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., nonostante la Corte di appello abbia chiaramente escluso la possibilità di ritenere la condotta di lieve entità, tenuto conto del fatto che l’uso del telefono in carcere da parte di un detenuto costituiva una condotta allarmante, in quanto il dispositivo avrebbe potuto essere utilizzato anche per gestire affari illeciti; (b) sono manifestamente infondate le censure proposte con l’altro motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche, tenuto conto che la Corte di appello ne giustificava il diniego con motivazione ineccepibile, facendo riferimento alla ostatività dei precedenti vantati (pag. 3 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 19 marzo 2024.