Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12567 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12567 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttez della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è vo prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostru dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giu merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individua di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate giudicanti;
che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la s illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differe comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano rag in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilit credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, co argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convinci non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4);
ritenuto che il secondo motivo, inerente al mancato riconoscimento dell’attenuante comune di cui all’art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., è dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 c pen. in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentaz poste alla base della sentenza impugnata;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disattes con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’ap meramente riproposte in questa sede (sì veda pag. 4);
ritenuto che l’ulteriore censura, con la quale si contesta il manca riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondata alla lu della consolidata giurìsprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il di della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito pren considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle p rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi ne ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rim disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella (si veda pag. 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il 6 marzo 2024.