Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 34179 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3   Num. 34179  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
VITTORIO PAZIENZA ANTONELLA DI STASI NOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso Corte d’appello Di Catanzaro nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a Cosenza il DATA_NASCITA e su ricorso proposto da quest’ultimo nel procedimento a suo carico inoltre:
Parte civile: COGNOME avverso la sentenza del 30/10/2024 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME AVV_NOTAIO che si riporta alle conclusioni scritte depositate in atti e conclude per l’inammissibilità di entrambi i ricorsi; udito il difensore l’AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO NOME, in difesa della parte civile, che deposita in udienza conclusioni scritte e nota spese. Conferma l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato il cui decreto Ł depositato in atti;
udito, in difesa di COGNOME NOME, l’AVV_NOTAIO COGNOME COGNOME che chiede l’accoglimento del ricorso condividendo le considerazioni del P.G. per quanto concerne l’art. 513bis del c.p.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 30 ottobre 2024 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronunzia del 13 settembre 2019 con la quale il Tribunale di Cosenza ha dichiarato NOME COGNOME colpevole del delitto (contestato al capo rubricato ‘E’, ma corrispondente a ‘C’) di cui agli artt. 61 n. 2, 110, 424 cod. pen. per aver, nella notte tra il 10 e l’11 dicembre 2018 appiccato il fuoco, in concorso con persona rimasta ignota, alla serrandae all’interno del INDIRIZZO commerciale INDIRIZZO con insegna ‘il Kaimano’ di proprietà di NOME COGNOME al solo scopo di danneggiarli e, previa assoluzione dal delitto di tentata estorsione, contestato al capo A, per non aver commesso il fatto, e dal delitto di cui agli artt. 110, 513bis cod. pen., contestato al capo B, perchØ il fatto non sussiste, lo ha condannato, nelle forme del rito abbreviato, alla pena, sospesa, di mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, con condanna nei confronti della parte civile, da liquidare in separata sede.
Avverso l’indicata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione sia il Procuratore
generale presso la Corte di appello di Catanzaro, che il difensore dell’imputato.
2.1 Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro ha affidato il suo ricorso ad un unico motivo con il quale lamenta violazione di legge per inosservanza degli artt. 110, 513bis cod. pen.
Osserva che il giudice di primo grado e la Corte di appello hanno assolto l’imputato dal delitto di cui al capo B, sull’assunto che, venendo in rilievo un reato proprio, lo stesso non potesse essere imputato a chi, come il COGNOME, ha realizzato una condotta che non Ł strettamente ricollegabile all’attività imprenditoriale non svolta da lui, ma dalla sua famiglia, che aveva in gestione una attività commerciale.
Si contesta tale affermazione, evidenziando che l’imputato gestiva di fatto, insieme al padre, in un contesto di impresa familiare, alcuni box commerciali ubicati nelle vicinanze di quello su cui era stato appiccato il fuoco, che, come i box gestiti dalla sua famiglia, vendevano tutti la stessa merce, ossia abbigliamento da lavoro, pelletteria, calzature, ed erano quindi in diretta concorrenza tra loro.
A riprova allega al ricorso l’annotazione di polizia giudiziaria da cui risulta la gestione di fatto dell’imputato e una conversazione tra l’imputato e la madre da cui emerge che questi lavorava nel negozio di famiglia.
Il difensore dell’imputato ha affidato il suo ricorso ad un unico motivo con il quale chiede l’annullamento della sentenza in relazione al capo C, per il quale Ł intervenuta condanna, per manifesta illogicità della motivazione.
Si rappresenta che tanto la sentenza di primo grado, quanto quella di appello, sono pervenute alla condanna dell’imputato sulla base RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei testi di polizia giudiziaria, che hanno riconosciuto nei frame RAGIONE_SOCIALE immagini video le fattezze dello stesso, e ciò, nonostante essi non fossero nitidi.
Si chiede quindi di voler annullare la pronuncia al fine di verificare nel giudizio di rinvio l’attendibilità di quanto dichiarato dagli operanti.
 Con  requisitoria  scritta  il  Sost.  Procuratore  generale  ha  chiesto  dichiararsi inammissibili  entrambi  i  ricorsi.
 Il  difensore  della  parte  civile  ha  chiesto  il  rigetto  del  ricorso  dell’imputato  e l’accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica.
Con memoria depositata nell’interesse dell’imputato, l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ha chiesto di rigettare il ricorso del Procuratore generale e di accogliere il proprio ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi proposti rispettivamente dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro e dal difensore dell’imputato sono inammissibili.
Il ricorso proposto dal Procuratore generale, con il quale si chiede di annullare le convergenti determinazioni dei giudici di merito che hanno assolto l’imputato dal reato di illecita concorrenza, di cui al capo B, per non aver il ricorrente rivestito la veste di titolare o comunque gestore dell’attività commerciale della di lui famiglia, Ł inammissibile.
1.1 A sostegno di quanto richiesto vengono allegati (lo stralcio di) una conversazione tra l’imputato e la madre (nel quale il primo le dice che nella giornata in cui sono occorsi i fatti non si Ł venduto nulla nel negozio di famiglia), una annotazione di polizia giudiziaria sulla gestione in capo all’imputato dell’attività di impresa di famiglia e ciò all’evidente fine di dimostrare che l’imputato gestisse l’attività commerciale in diretta concorrenza con quella attentata e di collegare così l’attentato incendiario ai danni della vicina attività imprenditoriale (condotta per la quale Ł stata confermata la condanna del ricorrente), a questioni di illecita
concorrenza.
1.2 Il Procuratore generale prospetta quindi una propria versione dei fatti, rispetto alla quale va premesso che nel caso in esame non solo non Ł stato dedotto alcun travisamento della prova, ma ricorre la c.d. ‘doppia conforme’ e che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda perfettamente con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione RAGIONE_SOCIALE prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale. (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 – 01; in termini conformi, Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, NOME, Rv. 252615-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595-01).
Sotto questo profilo, va ricordato che «in tema di integrazione RAGIONE_SOCIALE motivazioni tra le conformi sentenze di primo e di secondo grado, se l’appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, il giudice dell’impugnazione ben può motivare per relationem ; quando invece sono formulate censure o contestazioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, Ł affetta da vizio di motivazione la decisione di appello che si limita a respingere con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici dalle risultanze istruttorie le deduzioni proposte (cfr. Sez.6, n. 28411 del 13/11/2012 Rv. 256435 COGNOME e altri)
1.3 Nella fattispecie in esame le doglianze erano state tutte già rappresentate nel corso del giudizio di primo grado, e sono state adeguatamente e molto logicamente analizzate già in quella sede, salvo poi essere nuovamente reiterate nei motivi di appello e valutate dal giudice di secondo grado.
Su quanto affermato dai giudici di merito il Procuratore generale non si confronta efficacemente posto che con il proposto ricorso si chiede di superare il dato della impossibilità, sostenuta dalla Corte di appello (che ha confermato la pronuncia di proscioglimento dell’imputato dal delitto di cui all’art. 513bis cod. pen.) di collegare la condotta per la quale l’imputato Ł stato condannato (ossia il delitto di cui al capo C) all’attività imprenditoriale svolta non dal medesimo, ma dalla di lui famiglia, chiedendo a questa Corte una valutazione che entra nel merito della vicenda e che non le Ł consentita, con conseguente inammissibilità del proposto ricorso.
2  Parimenti  inammissibile  Ł  il  ricorso  proposto  dalla  difesa,  che  contesta  la riconducibilità dell’attentato incendiario all’imputato che, in tesi, Ł stato riconosciuto dalla polizia giudiziaria sulla base di fotogrammi di un video, per nulla nitidi e chiari.
2.1 Va sul punto evidenziato che, nel giudizio di cassazione, se da un lato sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, COGNOME, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507); dall’altro, deve comunque ritenersi inammissibile il motivo di ricorso che, oltre ad essere intrinsecamente indeterminato, difetti della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
Nel caso di specie la difesa non si confronta con il compendio probatorio, analizzato dai giudici di merito, che hanno condannato l’imputato non solo sulla base dei fotogrammi estratti dai video che avevano registrato l’attentato, visionando i quali la polizia giudiziaria ha riconosciuto, in una RAGIONE_SOCIALE due persone che scappavano, proprio l’imputato (e sull’attendibilità di tale riconoscimento i giudici di merito motivano in termini congrui e giuridicamente corretti e ciò non Ł smentito nØ neutralizzato dalle mere negazioni difensive), ma anche in ragione del fatto che i due individui erano giunti a bordo di una autovettura che era risultata in uso all’imputato.
Su questa articolata ricostruzione la difesa non si confronta ed insiste con la propria versione dei fatti, volta a negare la presenza del ricorrente sul luogo dei fatti, rendendo inammissibile il proposto ricorso.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento a carico della parte privata ricorrente e, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi Ł ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che l’imputato ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Il collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista all’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopraindicate
Va inoltre disposta la condanna della parte privata ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese sostenute dalla parte civile nel presente grado, da devolversi a favore dell’Erario in quanto la parte beneficiaria Ł ammessa al patrocinio statuale, spese la cui liquidazione compete alla Corte di appello di Catanzaro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna COGNOME NOME al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sara’ liquidata dalla Corte di appello di Catanzaro con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Così Ł deciso, 08/07/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME