Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Fatti Non Possono Essere Ridiscussi
L’ordinamento giuridico italiano prevede tre gradi di giudizio, ma è fondamentale comprendere che la Corte di Cassazione ha un ruolo ben distinto rispetto ai tribunali e alle corti d’appello. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio pratico dei limiti del suo intervento, sottolineando il principio della inammissibilità ricorso cassazione quando questo mira a una nuova valutazione dei fatti. Il caso in esame riguarda un ricorso presentato contro una condanna per il reato di truffa, ma la decisione va oltre il singolo episodio, riaffermando un cardine della procedura penale.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna per il reato previsto dall’art. 640 del codice penale (truffa), emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha deciso di giocare l’ultima carta a sua disposizione, presentando ricorso presso la Corte di Cassazione. L’obiettivo era contestare la correttezza della motivazione che aveva portato alla sua dichiarazione di responsabilità penale.
Il Ricorso e l’Inammissibilità in Cassazione
L’unico motivo di ricorso presentato dalla difesa si concentrava sulla presunta erroneità della motivazione della sentenza d’appello. In sostanza, l’imputato chiedeva alla Suprema Corte di riconsiderare gli elementi di prova e di giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di merito.
Tuttavia, questa strategia si è scontrata con un principio fondamentale del nostro sistema processuale. La Corte di Cassazione non è un “terzo grado di merito”. Il suo compito non è quello di stabilire se l’imputato sia colpevole o innocente riesaminando le prove, ma di verificare che il processo si sia svolto nel rispetto della legge e che la sentenza sia motivata in modo logico e coerente. Qualsiasi tentativo di ottenere una “rilettura” dei fatti o una nuova valutazione delle prove è destinato a scontrarsi con una declaratoria di inammissibilità ricorso cassazione.
Le Motivazioni della Corte
La Corte, nella sua ordinanza, è stata lapidaria. Ha affermato che il motivo di ricorso proposto non era consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché mirava a ottenere “una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito”.
I giudici hanno sottolineato che il giudice d’appello aveva fornito una motivazione esente da vizi logici e giuridici, esplicitando chiaramente le ragioni del suo convincimento. Citando un consolidato orientamento delle Sezioni Unite (sentenza n. 6402 del 1997), la Corte ha ribadito che la valutazione degli elementi di fatto è riservata in via esclusiva al giudice di merito. Di conseguenza, non avendo riscontrato alcuna violazione di legge o vizio logico manifesto nella sentenza impugnata, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa pronuncia ha comportato due conseguenze dirette e onerose per il ricorrente: la condanna al pagamento di tutte le spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve come monito: il ricorso in Cassazione deve basarsi su questioni di diritto (violazioni di legge, vizi di motivazione) e non può essere utilizzato come un pretesto per tentare di ottenere una terza valutazione nel merito della vicenda processuale. La distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità è netta e invalicabile.
Per quale motivo il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché tendeva a ottenere una nuova ricostruzione dei fatti, proponendo criteri di valutazione diversi da quelli usati dal giudice di merito. Questo tipo di riesame è precluso in sede di legittimità.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione in un processo penale?
La Corte di Cassazione non riesamina i fatti del caso, ma svolge un giudizio di legittimità. Il suo compito è verificare che i giudici dei gradi inferiori abbiano applicato correttamente le leggi e che la motivazione della sentenza sia priva di vizi logici e giuridici.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45465 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45465 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BONDENO il 28/03/1988
avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza dell motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 6 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicita ragioni del suo convincimento a pag.3;
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli eleme di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessinnone, Rv. 207944);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 24 settembre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente