Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando la Suprema Corte non può riesaminare i fatti
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta uno degli esiti più comuni e, al contempo, più complessi del processo penale. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito i confini invalicabili del proprio giudizio, chiarendo ancora una volta che il suo compito non è quello di effettuare una nuova valutazione delle prove, ma di controllare la legittimità e la logicità della decisione impugnata. Analizziamo insieme questo caso per comprendere meglio i principi in gioco.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. La ricorrente contestava la decisione dei giudici di merito, sostenendo una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo alla sua dichiarazione di colpevolezza. Il fulcro del ricorso si basava sulla presunta inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, proponendo di fatto una diversa interpretazione delle prove raccolte durante il processo.
La difesa mirava a convincere la Corte di Cassazione che le dichiarazioni della vittima non fossero sufficientemente credibili per fondare una sentenza di condanna, chiedendo, in sostanza, un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: la Corte Suprema non è un “giudice del fatto”. Non può, quindi, sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali (come le testimonianze o le perizie) a quella già compiuta dai giudici di primo e secondo grado.
Il Principio sull’inammissibilità del ricorso Cassazione
I giudici hanno specificato che il controllo di legittimità affidato alla Cassazione esclude la possibilità di riconsiderare i fatti o l’attendibilità delle fonti di prova. L’apprezzamento delle prove e la ricostruzione del fatto storico sono compiti esclusivi dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Il ruolo della Cassazione è limitato a verificare se:
1. La legge sia stata applicata correttamente.
2. La motivazione della sentenza sia esente da vizi logici, ovvero non sia contraddittoria o palesemente illogica.
Proporre un’interpretazione alternativa delle prove, come fatto dalla ricorrente, si traduce in una richiesta di riesame del merito, non consentita in sede di legittimità.
Le Motivazioni
Nella sua ordinanza, la Corte ha spiegato che la Corte d’Appello aveva già risposto alle medesime doglianze, fornendo una motivazione logica e coerente. I giudici di merito avevano esplicitato le ragioni del loro convincimento, basandosi sulla precisione della denuncia della vittima, in particolare riguardo alla dinamica dell’impossessamento dei beni e alla minaccia subita. Di fronte a una motivazione esente da vizi logici e giuridicamente corretta, la Cassazione non può intervenire.
Citando un consolidato orientamento delle Sezioni Unite, la Corte ha ribadito che il suo sindacato non può spingersi fino a saggiare la tenuta logica della pronuncia attraverso un raffronto con modelli di ragionamento esterni. Il controllo si ferma alla coerenza interna della sentenza impugnata.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione ha comportato per la ricorrente non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve come un importante promemoria sui limiti del giudizio di legittimità: un ricorso in Cassazione deve concentrarsi su questioni di diritto o su palesi illogicità della motivazione, non su un tentativo di ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare nel merito le prove e l’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, un compito che non rientra nelle sue funzioni.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione nel processo penale?
La Corte di Cassazione non giudica i fatti, ma si limita a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Non può sostituire la propria valutazione delle prove a quella dei giudici di merito.
Quali sono state le conseguenze per la ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28997 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28997 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME RAGIONE_SOCIALE;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di pe responsabilità dell’imputato, prospettando un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, non è consentito dalla stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la prop valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizi mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventual altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 31/05/2000, 3akani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo al medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini de dichiarazione di responsabilità dell’imputato e della sussistenza del r contestato (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sull’irrilevanza dell’inatten di alcune dichiarazioni della vittima a fronte della precisione della denuncia ris alla dinamica dell’impossessamento dei beni e della minaccia perpetrata nei suo confronti dall’imputato);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.