Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30731 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30731 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AVEZZANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
rilevato preliminarmente che non può essere accolta la richiesta di rinvi formulata sulla base del deposito di istanza di accesso ai programmi di gius riparativa ex art. 129-bis cod. proc. pen., posto che l’attenuante di cui all’a n.6 cod. pen., che secondo il ricorrente potrebbe essere concessa all’esi programma, presuppone valutazioni di merito che non possono comunque essere effettuate nel giudizio di legittimità;
considerato che il primo motivo di ricorso, in punto di prova della penal responsabilità per il reato di cui al capo a) dell’imputazione, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 pen., non è consentito in questa sede; peraltro, l’attenuante dell’av risarcimento del danno presuppone che lo stesso sia avvenuto prima del giudizi e non in corso dello stesso;
che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazio delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante cr valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sin del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e de travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazion normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la prop valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cogniz mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventu altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno, dovendo piuttosto verifica coerenza strutturale della sentenza alla stregua degli stessi parametri val da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamen sostituibili da altri (cfr. Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, c corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell Rv. 253214; Sez. 1, n. 34032 del 01/07/2022, Scapin, Rv. 283987), le ragioni d loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4);
ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta il riconosciment dell’aggravante di cui all’art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen., non è con in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.;
che, invero, la censura non risulta essere stata previamente dedotta appello, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sent
impugnata, che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto specificamente contestare nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda pag. 3);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 giugno 2024.