Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22873 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22873 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALO DEL COLLE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME; osservato che, pur essendo stati proposti distinti atti di impugnazione, i motivi dedotti sono sostanzialmente sovrapponibili e che, di conseguenza, possono essere trattati congiuntamente;
ritenuto che il primo motivo dei ricorsi, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod proc. pen., non è consentito in questa sede;
che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 – 6 della motivazione);
osservato che le ulteriori doglianze, inerenti al tempus commissi delicti ed alla qualificazione giuridica del fatto di reato, non sono consentite in quanto le relative censure non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.;
che, invero, il giudice di appello ha correttamente omesso di pronunziarsi in relazione alla prima doglianza perché si tratta di una quaestío facti non devoluta alla sua cognizione, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto contestare specificamente nei ricorsi, se incompleto o comunque non corretto (si vedano pagg. 1 e 2 della motivazione);
che, quanto alla qualificazione giuridica, la relativa questione di diritto è anche manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale ha correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen., conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955; Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, COGNOME, Rv. 277594) ed ampiamente argomentando sul punto (si vedano pagg. 6 e 7 della motivazione);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 28 maggio 2024.