Inammissibilità ricorso cassazione: perché non si possono riproporre i fatti
L’inammissibilità del ricorso in cassazione rappresenta uno degli ostacoli più comuni per chi cerca un terzo grado di giudizio. Spesso si crede, erroneamente, che la Corte di Cassazione possa riesaminare l’intera vicenda come un nuovo processo d’appello. Un’ordinanza recente chiarisce perfettamente perché non è così, delineando i confini invalicabili tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Analizziamo il caso per comprendere quando un ricorso viene respinto senza nemmeno entrare nel merito delle questioni.
I Fatti alla base del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine da due episodi distinti ma collegati. Il primo riguarda un gruppo di manifestanti che fa irruzione in una stazione radiofonica. Uno degli imputati, leader del gruppo, pretende di leggere e diffondere un comunicato a sostegno di alcuni detenuti, minacciando di occupare la sede in caso di rifiuto. I giudici di merito hanno qualificato tale condotta come tentata violenza privata, sottolineando il carattere intimidatorio derivante non da violenza fisica, ma dalla superiorità numerica del gruppo e dalla minaccia implicita.
Il secondo episodio coinvolge un’altra imputata, accusata di aver aiutato un latitante, fornendogli supporto per sottrarsi alla giustizia.
Condannati nei primi due gradi di giudizio, entrambi gli imputati decidono di presentare ricorso alla Corte di Cassazione.
I Motivi del Ricorso e la Genericità delle Censure
I ricorsi presentati si fondavano su critiche alla valutazione dei fatti e delle prove operata dalla Corte d’Appello. In particolare:
* L’imputato per tentata violenza privata contestava la natura intimidatoria della sua azione, sostenendo che la sua pretesa non era accompagnata da violenza.
* L’imputata per favoreggiamento lamentava un’erronea ricostruzione della sua condotta, proponendo una tesi alternativa e denunciando un presunto “travisamento del fatto”.
Entrambi, inoltre, criticavano il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Decisione: l’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza, ma si ferma a un livello procedurale, stabilendo che i ricorsi non possedevano i requisiti minimi per essere esaminati.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte sono un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità. I ricorsi sono stati giudicati inammissibili principalmente per “genericità”. I giudici hanno osservato che le difese si erano limitate a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte con motivazioni congrue e puntuali dalla Corte d’Appello. Non è stato operato un reale confronto critico con la sentenza impugnata, ma si è tentato di offrire una “lettura alternativa dei fatti e delle prove”.
La Cassazione ha ribadito un principio cardine: il suo compito non è quello di riesaminare le prove (come farebbe un giudice d’appello), ma di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza precedente. Proporre una diversa interpretazione del materiale probatorio è un’attività preclusa in sede di legittimità, a meno che non si denunci un vizio logico manifesto o un travisamento della prova, che però deve essere palese e decisivo, cosa non avvenuta nel caso di specie.
Per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, la Corte ha ritenuto completa e logica la motivazione con cui i giudici di merito avevano negato le attenuanti, basandosi su elementi negativi di natura soggettiva e oggettiva.
Le conclusioni
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Questa ordinanza evidenzia in modo netto la funzione della Corte di Cassazione: non è un terzo grado di merito, ma un organo di controllo sulla legittimità delle decisioni. Qualsiasi ricorso che tenti di trasformare il giudizio di legittimità in una nuova valutazione dei fatti è destinato all’inammissibilità. Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò significa che i motivi di ricorso devono essere rigorosamente focalizzati su questioni di diritto o su vizi logici evidenti nella motivazione della sentenza impugnata, evitando sterili reiterazioni di argomenti già disattesi.
Quando un ricorso in Cassazione è considerato inammissibile per genericità?
Un ricorso è inammissibile per genericità quando si limita a ripetere argomentazioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza confrontarsi specificamente e criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata, oppure quando propone censure non specifiche.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti o le prove?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di fornire una lettura alternativa dei fatti o di rivalutare le prove, ma di controllare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44424 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44424 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a CASTELFRANCO VENETO il 25/01/1988
COGNOME NOME nato a ROVERETO il 12/08/1972
avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE RAGIONE_SOCIALE di TRENTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME con i quali si contesta la motivazione posta a fondamento dei reati di cui all’art. 390 56-610 cod. pen., loro rispettivamente ascritti, sono inammissibili per genericità, in quan meramente reiterativi di profili di censura esaminati e disattesi con motivazione congrua e puntuale, nonché non deducibili perché diretti a prospettare una lettura alternativa dei fatt delle prove non proponibile in questa sede a fronte della completezza della motivazione;
considerato infatti, che i motivi di ricorso del COGNOME riproducono censure formulate in appello senza un reale confronto con la motivazione resa dai giudici di merito che, quanto alla configurabilità del reato, hanno valorizzato le modalità dei fatti, l’irruzione compiuta da gruppo di manifestanti, la pretesa non accompagnata da violenza, ma da condotte di valenza intimidatoria, concretamente espressa dalla superiorità numerica dei componenti del gruppo, dalla pretesa dell’imputato di leggere e diffondere un comunicato a sostegno dei detenuti, seguita dalla minaccia di occupare la sede della Radio in caso di rifiuto, correttamente ritenu di valenza coartante nei confronti dei titolari dell’emittente (v. pag. 35-36 e 41) e sul p soggettivo la reiterazione della richiesta nonostante la contrarietà del titolare;
inammissibili sono anche le censure relative al trattamento sanzionatorio a fronte della completezza della motivazione che sorregge il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della attenuante di cui al n.1 dell’art. 62 cod. pen. per la prevalenza accordata a elementi negativi indicati in sentenza di natura soggettiva e oggettiva (pag. 42-43);
analoga inammissibilità per genericità si riscontra per i motivi proposti dalla difesa de COGNOME che deduce il travisamento del fatto- vizio non deducibile in questa sede- e l’errone ricostruzione della condotta, proponendo una tesi alternativa, già disattesa dai giudici di meri con argomentazioni congrue, che ne rimarcano l’inconciliabilità con i dati oggettivi illustr indicativi dell’intento di prestare ausilio al latitante (pag. 50 -51);
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.