Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando l’Appello Non Può Essere Riesaminato
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio dei rigorosi limiti entro cui si svolge il giudizio di legittimità, ribadendo un principio fondamentale: la Suprema Corte non è un terzo grado di merito. Comprendere i motivi che portano a una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione è cruciale per chiunque affronti un procedimento penale. Analizziamo come la Corte ha rigettato i ricorsi di due imputati, delineando i confini invalicabili del suo sindacato.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Due soggetti avevano impugnato una sentenza della Corte d’Appello che li condannava per gravi reati contro il patrimonio, tra cui riciclaggio e ricettazione. Entrambi hanno presentato ricorso per Cassazione, sollevando diverse censure contro la decisione dei giudici di merito. Tuttavia, le loro argomentazioni si sono scontrate con i paletti procedurali che caratterizzano il giudizio di legittimità.
L’Inammissibilità del Ricorso per Rivalutazione delle Prove
Il primo ricorrente ha basato il suo appello su una critica alla valutazione delle prove effettuata dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha prontamente respinto tale motivo, qualificandolo come una richiesta di “mera rivalutazione del compendio probatorio”. Questo è un punto cardine del nostro ordinamento: la Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito. Il suo compito non è decidere se le prove siano state interpretate nel modo ‘giusto’, ma solo se il processo logico-giuridico seguito dal giudice di merito sia corretto e privo di vizi di legge. Richiedere una nuova interpretazione degli elementi di prova è un’operazione estranea al giudizio di legittimità e conduce inevitabilmente a una pronuncia di inammissibilità del ricorso in Cassazione.
Il Bilanciamento delle Circostanze e la Recidiva
Il secondo ricorso è stato giudicato “manifestamente infondato” su due fronti: il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti e la questione della recidiva.
Per quanto riguarda il bilanciamento, la Corte ha ribadito che si tratta di un potere valutativo riservato al giudice di merito. Tale valutazione è insindacabile in sede di legittimità se, come nel caso di specie, è congruamente motivata, anche solo richiamando alcuni dei parametri dell’art. 133 del codice penale. Non è richiesta un’analitica esposizione di tutti i criteri adoperati.
Sulla recidiva, il ricorrente sosteneva che fosse stata esclusa, ma la Corte ha evidenziato come il ricorso non si fosse confrontato con la parte della sentenza d’appello che, al contrario, l’aveva “correttamente ritenuta in ragione degli innumerevoli precedenti per reati contro il patrimonio”. Questo dimostra un altro motivo di inammissibilità: il ricorso deve attaccare specificamente le ragioni della decisione impugnata, non può ignorarle o travisarle.
Le Motivazioni della Decisione della Cassazione
Le motivazioni della Suprema Corte sono lineari e didascaliche. Per il primo imputato, il ricorso è inammissibile perché mira a ottenere una nuova valutazione dei fatti, compito precluso alla Cassazione. La Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica sulla sussistenza dei reati di riciclaggio e ricettazione, e tale motivazione non può essere messa in discussione attraverso una diversa lettura delle prove.
Per il secondo imputato, il ricorso è manifestamente infondato perché contesta l’esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito (il bilanciamento delle circostanze) senza dimostrare un vizio logico o giuridico nella motivazione. Inoltre, travisa il contenuto della sentenza impugnata riguardo alla recidiva. Di conseguenza, entrambi i ricorsi non superano il vaglio di ammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che il ricorso per Cassazione non è un’ulteriore opportunità per discutere i fatti del processo. Le implicazioni pratiche sono significative: per avere successo in Cassazione, un ricorso deve essere tecnicamente impeccabile, concentrandosi esclusivamente su violazioni di legge o vizi di motivazione (come la sua manifesta illogicità o contraddittorietà). Non è sufficiente sostenere una tesi alternativa o contestare l’interpretazione delle prove data dal giudice. La decisione si conclude, come da prassi in caso di inammissibilità, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a conferma della definitività della condanna.
Perché il ricorso di uno degli imputati è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proponeva una mera rivalutazione delle prove, un’attività che non è consentita alla Corte di Cassazione in sede di giudizio di legittimità. La Corte non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito.
È possibile contestare in Cassazione il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti?
È molto difficile. Il giudizio di bilanciamento delle circostanze è un potere valutativo riservato al giudice di merito ed è insindacabile in Cassazione se è congruamente motivato, anche in modo sintetico, secondo i parametri di legge. Può essere censurato solo in caso di motivazione assente, manifestamente illogica o contraddittoria.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa così definitiva ed esecutiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44173 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44173 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato il 04/08/1990
NOME nato a TORINO il 03/06/1970
avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME ed il ricorso e la memoria nell’interesse di COGNOME NOMECOGNOME
ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell’interesse di COGNOME propone una mera riva del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quel nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della d ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289): in particolare, la Corte di appello sulla sussistenza del reato di riciclaggio a pag.9 e sul reato di ricettazione sentenza impugnata;
ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell’interesse di COGNOME è manifesta infondato, in quanto in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le agg attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., senza che occorra un’analitica esposizio di valutazione adoperati (vedi Sez.5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 27983 ritenuto che il motivo di ricorso relativo alla recidiva non si confronta con la parte del nella quale la Corte di appello rilevat che la recidiva reiterata è stata “correttamen ragione degli innumerevoli precedenti per reati contro il patrimonio (pag.11) contrariamente a quanto scritto in ricorso e nella memoria depositata, la stessa esclusa;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conda ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav Cassa delle ammende,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il, ricorso e condanna i ricorrentie al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12/11/2024
Il Preside te