Inammissibilità Ricorso Cassazione: La Corte Ribadisce i Suoi Limiti
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso di ricettazione, cogliendo l’occasione per ribadire un principio fondamentale del nostro sistema giudiziario: i confini invalicabili del suo giudizio. La decisione di dichiarare l’inammissibilità del ricorso cassazione offre spunti essenziali per comprendere quando e come è possibile contestare una sentenza di condanna davanti alla Suprema Corte, evidenziando la netta distinzione tra vizi di legittimità e riesame del merito.
I Fatti del Caso: dalla Ricettazione al Ricorso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un soggetto per il reato di ricettazione. Secondo quanto accertato nei gradi di merito, l’imputato, operando nell’ambito dell’azienda di famiglia, aveva consegnato un assegno di provenienza illecita per saldare una fornitura. L’operazione era stata resa possibile dalla fiducia che il venditore aveva riposto in lui, grazie a precedenti transazioni andate a buon fine. Le corti di merito avevano ritenuto che tale condotta, caratterizzata da piena consapevolezza e da un artificio idoneo a ingannare la controparte, integrasse un reato ben più grave della semplice insolvenza fraudolenta.
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità in Cassazione
L’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione basandosi su diversi motivi:
1. Vizio di motivazione: Si contestava la logicità della sentenza impugnata, proponendo una diversa lettura delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti.
2. Errata qualificazione giuridica: Si chiedeva di derubricare il reato a insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.), fattispecie meno grave.
3. Mancato riconoscimento dell’ipotesi lieve: Si sosteneva che, anche qualificando il fatto come ricettazione, si dovesse applicare l’ipotesi di minore gravità, dato l’importo del profitto e l’intensità del dolo.
4. Applicazione della recidiva: Si contestava la valutazione sulla pericolosità sociale e la capacità a delinquere che aveva giustificato l’applicazione dell’aggravante.
La Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso cassazione per tutti i motivi proposti, ritenendoli infondati o generici.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La decisione si fonda su principi consolidati della giurisprudenza di legittimità. In primo luogo, la Corte ha ricordato che il suo compito non è quello di agire come un “terzo grado” di giudizio di merito. Non può sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici della Corte d’Appello e del Tribunale. Il controllo della Cassazione è limitato alla verifica della coerenza e logicità della motivazione, senza entrare nel merito della ricostruzione dei fatti. Proporre una “diversa lettura dei dati processuali” è un’operazione preclusa in sede di legittimità.
Sul piano della qualificazione giuridica, la Corte ha ritenuto che la richiesta fosse una conseguenza diretta del tentativo, non consentito, di rivalutare i fatti. Le sentenze di merito avevano già spiegato con motivazione logica perché la condotta dell’imputato, basata su un artificio e sulla consapevolezza dell’origine illecita del titolo, non potesse essere considerata una semplice insolvenza.
Anche i motivi relativi alla gravità del reato e alla recidiva sono stati giudicati generici. La Corte d’Appello aveva motivato adeguatamente sul perché l’importo e l’intensità del dolo escludessero l’ipotesi lieve. Allo stesso modo, la valutazione sulla personalità dell’imputato per giustificare la recidiva era stata supportata da argomentazioni che l’atto di appello non era riuscito a scalfire efficacemente.
Infine, la Corte ha osservato che l’imputato non aveva alcun interesse a dolersi della pena, poiché era stata fissata al minimo edittale e le circostanze attenuanti generiche erano state giudicate equivalenti alla recidiva reiterata, un bilanciamento che non avrebbe potuto essere più favorevole all’imputato.
Le Conclusioni: Cosa Insegna Questa Ordinanza
Questa pronuncia è un chiaro monito sull’importanza di strutturare un ricorso per cassazione in modo tecnicamente corretto. L’inammissibilità del ricorso cassazione non deriva da un’analisi sfavorevole nel merito, ma dall’impostazione stessa dell’impugnazione. Non è sufficiente esprimere dissenso rispetto alla decisione dei giudici di merito; è necessario individuare specifici vizi di violazione di legge o di manifesta illogicità della motivazione. Tentare di ottenere dalla Suprema Corte una nuova valutazione delle prove è una strategia destinata al fallimento. La decisione, quindi, rafforza il ruolo della Cassazione come custode della legge e della sua corretta applicazione, non come giudice dei fatti.
Perché la Corte di Cassazione non ha riesaminato le prove del processo?
La Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o i fatti perché il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio, ma di giudice di legittimità. Il suo compito è verificare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Significa che l’argomento sollevato dal ricorrente non contesta in modo specifico e puntuale le ragioni della decisione impugnata. Si limita a riproporre le stesse difese già respinte o a esprimere un generico dissenso, senza individuare un vizio di legge o una manifesta illogicità nella motivazione che la Corte possa valutare.
Può un imputato lamentarsi di una pena fissata al minimo legale?
No. Secondo la Corte, l’imputato non ha un interesse giuridicamente rilevante a lamentarsi (“dolersi”) di una sanzione che è già stata determinata nel minimo previsto dalla legge per quel reato, specialmente quando ha già beneficiato del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4113 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4113 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LOCRI il 13/06/1987
avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata, che richiama la sentenza di primo grado nella quale il Tribunale aveva chiarito che il ricorrente si occupava dell’azienda del genitore e che era stato l’imputato a consegnare l’assegno di provenienza illecita dopo essersi guadagnato la fiducia del venditore per il buon esito di precedenti commesse, con piena consapevolezza e con tale artificio idoneo a scongiurare ogni più benevola qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 641 cod.pen.);
che il secondo motivo in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come insolvenza fraudolenta è assorbito da quanto appena specificato in ordine al primo motivo;
che il terzo motivo è generico rispetto alla motivazione con la quale la Corte di appello (a fg. 5 della sentenza impugnata) ha escluso l’ipotesi meno grave di ricettazione rimarcando il non trascurabile importo del profitto e l’intensità del dolo;
che l’esame della personalità del ricorrente e dei suoi precedenti penali è servito alla Corte per ritenere applicabile la recidiva contestata, richiamando la sentenza del Tribunale che aveva ritenuto di tutto rilievo la capacità a delinquere del ricorrente e la sua pericolosità sociale in quanto acuite dalla commissione dei fatti per cui si procede, sicché risulta generico il quarto motivo di ricorso che risente della genericità con la quale l’atto di appello non era riuscito a scalfire l argomentazioni dei primo giudice;
che la pena è stata determinata al minimo edittale per il reato di ricettazione e di tale statuizione il ricorrente non ha interesse a dolersi, come pure del già ottenuto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come equivalenti
alla recidiva reiterata, attraverso un giudizio di bilanciamento che non poteva essere più favorevole tenuto conto di quanto previsto dall’art. 69, quarto comma, cod.pen.
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 29/10/2024.