Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando la Responsabilità è Definitiva
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: i limiti invalicabili del giudizio di rinvio e la conseguente inammissibilità del ricorso in Cassazione avverso decisioni che si conformano a tali limiti. Il caso offre uno spunto prezioso per comprendere quando una condanna penale diventa “intoccabile” su certi punti e quali sono le conseguenze per gli imputati.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna per diversi reati, tra cui uno qualificato come tentata estorsione. La Corte di Cassazione, in un precedente giudizio, aveva annullato parzialmente tale sentenza, riqualificando il reato in tentativo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose.
Di conseguenza, il caso era stato rinviato alla Corte d’Appello con un compito preciso: procedere alla sola rideterminazione della pena, tenendo conto della nuova e meno grave qualificazione giuridica. La Corte d’Appello eseguiva quanto richiesto, ma entrambi gli imputati proponevano un nuovo ricorso per Cassazione contro questa decisione.
Le doglianze erano diverse: uno degli imputati lamentava la mancata declaratoria di prescrizione del reato riqualificato e chiedeva una revisione completa del trattamento sanzionatorio, anche per un altro reato (rapina) alla luce di una recente sentenza della Corte Costituzionale. L’altro imputato, invece, contestava l’aumento di pena per la continuazione, ritenendolo eccessivo e basato su una duplicazione della valutazione dei suoi precedenti penali.
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità in Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, ritenendo i motivi manifestamente infondati o non consentiti. La decisione si fonda su argomentazioni giuridiche nette che tracciano un perimetro chiaro sull’operatività del giudizio di rinvio e sull’inammissibilità del ricorso in Cassazione.
L’Effetto del Giudicato Parziale
Il punto cruciale della decisione risiede nel concetto di “giudicato parziale”. La prima sentenza della Cassazione, pur annullando la qualificazione del reato, aveva espressamente “dichiarato irrevocabile l’affermazione di responsabilità nei confronti di entrambi i ricorrenti per tutti i reati così come qualificati”. Questo significa che la colpevolezza degli imputati per i fatti contestati era già stata accertata in via definitiva e non poteva più essere messa in discussione. Il compito del giudice di rinvio era, pertanto, strettamente limitato al calcolo della pena per il reato la cui qualifica era stata modificata.
I Limiti del Giudizio di Rinvio
Di conseguenza, le richieste degli imputati di rimettere in discussione altri aspetti (come la prescrizione) o di ottenere una rivalutazione complessiva del trattamento sanzionatorio sono state respinte. La Corte d’Appello si è correttamente attenuta al mandato ricevuto, limitandosi a ridurre l’aumento di pena per il reato “satellite” riqualificato, senza stravolgere l’impianto sanzionatorio ormai consolidato.
L’Inapplicabilità dello Ius Superveniens Favorevole
Particolarmente interessante è la reiezione della richiesta di applicare una sentenza della Corte Costituzionale (la n. 86/2024), che ha introdotto un’attenuante per la rapina di lieve entità. La Cassazione ha spiegato che tale modifica normativa non poteva trovare applicazione nel caso di specie, poiché la condanna per il reato di rapina era già divenuta irrevocabile prima della pronuncia della Consulta. L’applicazione retroattiva di tale norma, inoltre, avrebbe richiesto una rivalutazione del fatto, attività preclusa in sede di legittimità e nel contesto di un giudicato già formatosi.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni dell’ordinanza si concentrano sulla natura del ricorso per Cassazione e sui principi che governano il processo penale. La Corte non è un terzo grado di giudizio dove si riesaminano i fatti, ma un giudice di legittimità che verifica la corretta applicazione della legge. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente applicato i principi dettati dalla precedente sentenza di annullamento. Contestare la quantificazione della pena, quando questa è frutto di una valutazione logica e non arbitraria da parte del giudice di merito (basata, ad esempio, sui precedenti penali di un imputato rispetto all’altro, come previsto dall’art. 133 c.p.), si traduce in una richiesta di riesame del merito, inammissibile in Cassazione.
Le Conclusioni
L’ordinanza riafferma con forza il principio di stabilità delle decisioni giudiziarie. Una volta che un’affermazione di responsabilità penale diventa irrevocabile, essa non può essere più scalfita, neanche da successive doglianze o da cambiamenti normativi favorevoli che richiedano una nuova valutazione dei fatti. Il giudizio di rinvio è un procedimento a “poteri limitati”, circoscritto esclusivamente ai punti annullati dalla Cassazione. Qualsiasi tentativo di allargare l’oggetto del giudizio oltre tale perimetro è destinato a scontrarsi con una declaratoria di inammissibilità.
Quando una sentenza di condanna diventa “irrevocabile” su un punto specifico, è possibile rimetterlo in discussione in un successivo giudizio di rinvio?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che, se la sentenza di annullamento ha dichiarato irrevocabile l’affermazione di responsabilità per determinati reati, tale punto non può più essere oggetto di discussione nel giudizio di rinvio, che sarà limitato solo agli aspetti annullati (in questo caso, la rideterminazione della pena).
Se una norma viene dichiarata incostituzionale dopo che una condanna è diventata definitiva, si può chiedere una riduzione della pena in base alla nuova regola?
No, non in questo contesto. La Corte ha stabilito che se la condanna per un reato è divenuta irrevocabile prima della declaratoria di incostituzionalità, la nuova norma più favorevole non può essere applicata, specialmente se la sua applicazione richiederebbe una nuova valutazione dei fatti del caso.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione del giudice sulla misura della pena se questa è motivata?
No. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile anche su questo punto perché la valutazione degli elementi per determinare la pena (come i precedenti penali di un imputato) rientra nel giudizio di fatto del giudice di merito. Tale valutazione non è sindacabile in Cassazione se la motivazione fornita non è illogica, arbitraria o contraddittoria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40035 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40035 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MONTECCHIO EMILIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PARMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 3.3.2023, la Corte di cassazione aveva annullato la sentenza di condanna pronunciata nei confrontl di NOME COGNOME e NOME COGNOME, limitatamente alla qualificazione come tentata estorsione di uno dei reati loro addebitati, riqualificandolo come tentativo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose e rinviando al giudice di appello per la rideterminazione della pena.
Impugnano entrambi la sentenza in epigrafe indicata: COGNOME, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione per non avere il giudice di rinvio rilevato la prescrizione del reato frattanto maturata, nonché per essersi limitato a ridurre l’aumento di pena per continuazione per quel reato, senza invece rirnodulare il complessivo trattamento sanzionatorio; COGNOME, invece, per avere la Corte d’appello determinato l’aumento di pena per continuazione in modo eccessivo e sperequato rispetto al più gravato COGNOME, valorizzando soltanto i suoi precedentì penali e così duplicando la valutazione della recidiva.
La difesa di COGNOME ha depositato memoria scritta, insistendo per la trattazione del ricorso nelle forme ordinarie, nonché deducendo la necessità di rimodulazione del trattamento sanzionatorio anche per l’ulteriore reato di rapina oggetto di condanna, alla luce della sopravvenuta sentenza n. 86 del 13.5.2024 della Corte costituzionale (illegittimità dell’art. 628, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando il fatto risulti di lieve entità)
2. Entrambi i ricorsi sono inammissibili.
3. Quanto a COGNOME, i motivi sono manifestamente infondati o generici, in quanto: a) la sentenza di annullamento con rinvio aveva espressamente “dichiarato irrevocabile l’affermazione di responsabilità nei confronti di entrambi i ricorrenti per tutti i reati così come qualificati”, ribadendolo a chiare lettere anche in motivazione (pag. 3, in fine); b) la limitazione dell’intervento correttivo sulla sola misura della pena prevista per tale specifico reato-satellite rispetto ad altro più grave è giuridicamente corretta ed il ricorso non deduce alcuna ragione per la quale il complessivo trattamento punitivo debba considerarsi manifestamente irragionevole od arbitrario e, per l’effetto, sindacabile in Cassazione; c) per la rapina, la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile prima della parziale declaratoria d’incostituzionalità dell’art. 628, cit., non potendo perciò trovare applicazione tale modifica normativa, la cui operatività, peraltro, presupporrebbe una rivalutazione del fatto.
4. Il motivo di ricorso di COGNOME non è consentito.
Sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133, cod. pen., da esso considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato. Tale non è quello seguìto nel caso di specie dalla Corte territoriale, che ha plausibilmente ritenuto di valorizzare negativamente il deteriore vissuto criminale del ricorrente rispetto a quello di COGNOME.
All’inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro per ciascuno, non ravvisandosi assenza di colpa dei ricorrenti nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.