Inammissibilità ricorso Cassazione: Quando i motivi non superano il vaglio
L’ordinanza in commento offre un chiaro esempio dei rigorosi limiti entro cui si muove il giudizio della Suprema Corte, chiarendo perché un ricorso possa essere respinto prima ancora di un esame nel merito. Il concetto di inammissibilità ricorso Cassazione è centrale per comprendere come il sistema giudiziario distingua tra il riesame dei fatti e il controllo sulla corretta applicazione della legge. In questo caso, un imputato, dopo la condanna in Appello, ha tentato di portare le sue ragioni davanti alla Cassazione, ma senza successo. Analizziamo perché i suoi motivi sono stati ritenuti inadeguati.
I Fatti del Processo: Dalla Corte d’Appello alla Suprema Corte
L’imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione basandosi principalmente su due argomentazioni. In primo luogo, contestava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale. A suo dire, il reato commesso era di lieve entità. In secondo luogo, sosteneva che la sua condotta dovesse essere inquadrata come un semplice inadempimento di natura civilistica, e non come un illecito penale, ribadendo argomenti già presentati nel precedente grado di giudizio.
L’inammissibilità ricorso Cassazione e l’analisi dei motivi
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile, smontando entrambi i motivi proposti dalla difesa. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale che definiscono il perimetro del giudizio di legittimità.
Il Primo Motivo: Valutazioni di Merito e l’Art. 131-bis c.p.
La richiesta di applicare l’art. 131-bis c.p. è stata giudicata inammissibile perché implicava valutazioni di merito. La Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice d’appello. Il suo compito, come ribadito citando una nota sentenza delle Sezioni Unite, è solo quello di verificare la logicità e coerenza della motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva escluso la particolare tenuità del fatto sulla base di elementi precisi: la “professionalità” dimostrata dall’imputato nell’agire e il suo coinvolgimento in un “circuito criminale organizzato” che gli aveva permesso di negoziare un assegno rubato. Secondo la Cassazione, questa motivazione era logica e priva di vizi giuridici, rendendo inammissibile ogni tentativo di rimetterla in discussione.
Il Secondo Motivo: La Genericità e la Reiterazione delle Doglianze
Anche il secondo motivo è stato respinto. La Corte lo ha definito come una “pedissequa reiterazione” di argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e argomentata contro le ragioni della sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse difese. La Corte d’Appello aveva chiaramente affermato che l’imputato aveva contratto un’obbligazione con la “piena consapevolezza di non voler successivamente adempiere”, escludendo così la natura puramente civilistica della vicenda. Il ricorso non ha mosso una critica puntuale a questa argomentazione, risultando quindi generico e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Le motivazioni della Corte si basano su un pilastro del nostro ordinamento: la netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono ripresentare le prove o contestare la ricostruzione dei fatti. Il suo ruolo è quello di guardiano della legge, assicurando che essa sia stata interpretata e applicata correttamente. I motivi di ricorso che invitano la Corte a compiere una nuova valutazione delle prove o che non si confrontano specificamente con la decisione impugnata, come nel caso di specie, esulano da tale funzione e vengono inevitabilmente dichiarati inammissibili.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Evidenzia che un ricorso non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi, ma deve essere un’analisi tecnica e mirata dei possibili errori di diritto o dei vizi logici presenti nella motivazione della sentenza precedente. La decisione di dichiarare l’inammissibilità del ricorso Cassazione comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e il pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a testimonianza della serietà del filtro di ammissibilità posto a presidio della funzione nomofilattica della Suprema Corte.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per ‘valutazioni di merito’?
Un ricorso è inammissibile per questo motivo quando chiede alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti o le prove del caso, un compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. La Cassazione può solo controllare la logicità della motivazione della sentenza, non la sua rispondenza alle prove.
Perché nel caso di specie è stata esclusa l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto)?
La Corte d’Appello, con motivazione ritenuta logica dalla Cassazione, ha escluso l’applicazione della norma a causa della professionalità dimostrata dall’imputato nell’agire e del suo coinvolgimento in un circuito criminale organizzato, elementi che impediscono di considerare il fatto come ‘particolarmente tenue’.
Cosa si intende quando un motivo di ricorso è una ‘pedissequa reiterazione’ di argomenti già dedotti?
Significa che il motivo si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel giudizio d’appello, senza sviluppare una critica specifica e argomentata contro le ragioni esposte nella sentenza impugnata. Questo rende il motivo non specifico e, quindi, inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19861 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19861 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME NOME a AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, lette le memorie sopravvenute;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta correttezza della motivazione posta a base della mancata applicazione del causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è inammissibile sviluppa valutazioni di merito;
considerato che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificati della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato a Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a risco l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 d 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);
rilevato che la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui esclude l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131bis co a causa della professionalità dell’imputato nell’agire e del suo coinvolgimen un circuito criminale organizzato che gli ha consentito di negoziare un asse trafugato, non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nel 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.;
considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la ritenuta insussistenza di un inadempimento di carattere civilistico, è indeducibile pe fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quell dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 2, d afferma che l’imputato ha contratto un’obbligazione nella piena consapevolezz di non voler successivamente adempiere; pertanto, tagli doglianze devon considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sente oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dell A ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2024
Il Consigliere estensore
La Presidente