Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando le Censure sul Fatto Vengono Respinte
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta uno degli esiti più comuni e, al contempo, tecnicamente complessi del processo penale. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito i confini invalicabili del giudizio di legittimità, chiarendo perché le doglianze incentrate sulla ricostruzione dei fatti non possano trovare accoglimento in tale sede. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i principi applicati.
I Fatti del Caso: Concorso nel Reato di Resistenza
Il caso trae origine da un ricorso presentato da due individui, condannati dalla Corte di Appello di Bari per il reato di resistenza. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, i due, in qualità di passeggeri di un’autovettura condotta da un terzo coimputato, avevano concorso attivamente nella condotta criminosa. Gli imputati hanno impugnato la sentenza di secondo grado, portando le loro argomentazioni dinanzi alla Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione: il Ruolo del Giudizio di Legittimità
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: la netta distinzione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità. Quest’ultimo, di competenza della Cassazione, non è una terza istanza di giudizio sui fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Limiti all’inammissibilità del ricorso in Cassazione
I ricorrenti, nelle loro difese, avevano sollevato censure che, secondo la Corte, concernevano “la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio”. Tali attività sono di esclusiva competenza del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello), il quale ha il compito di analizzare le prove e stabilire come si sono svolti i fatti. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella, adeguatamente motivata, dei giudici dei gradi precedenti.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha ritenuto che la Corte di Appello di Bari avesse fornito una “congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici”. La sentenza impugnata era basata su “corretti criteri di inferenza” e “condivisibili massime di esperienza”. In particolare, i giudici di secondo grado avevano evidenziato una serie di elementi di fatto che sorreggevano in modo non illogico la tesi del concorso dei due passeggeri nel reato di resistenza. Tentare di rimettere in discussione tale ricostruzione in sede di legittimità costituisce una causa tipica di inammissibilità del ricorso in Cassazione.
La Corte ha specificato che, poiché le questioni di fatto erano già state esaminate e risolte con motivazione logica dalla Corte d’Appello, la loro riproposizione in Cassazione era inammissibile. Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3000 euro in favore della cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito: il ricorso per Cassazione deve essere formulato con estrema perizia tecnica, concentrandosi esclusivamente su vizi di legittimità (violazione di legge o vizi manifesti della motivazione) e non su una diversa interpretazione delle prove. La decisione riafferma che il giudizio di legittimità non è un’ulteriore opportunità per rivedere i fatti, ma un rigoroso controllo sulla legalità della decisione. L’esito di inammissibilità del ricorso in Cassazione comporta non solo il rigetto delle proprie istanze ma anche significative conseguenze economiche per i ricorrenti.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili?
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché le censure proposte non erano consentite nel giudizio di legittimità, in quanto riguardavano la ricostruzione e valutazione dei fatti e l’apprezzamento del materiale probatorio, compiti che spettano esclusivamente al giudice di merito.
Qual è la conseguenza dell’inammissibilità del ricorso per i ricorrenti?
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.
La Corte di Appello aveva fornito una motivazione adeguata secondo la Cassazione?
Sì, la Cassazione ha ritenuto che la Corte di Appello avesse fornito una motivazione congrua, adeguata ed esente da vizi logici, basata su corretti criteri di inferenza e condivisibili massime di esperienza, giustificando così la condanna per il reato di resistenza e il concorso dei ricorrenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5138 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5138 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a BARI il 03/12/1981 NOME nato a BARI il 24/01/1991
avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle partì;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i ricorsi introducono inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienzà;
ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Bari ha fornito adeguata motivazione in relazione all’accertamento del reato di resistenza ed al concorso dei due ricorrenti (COGNOME e COGNOME), quali passeggeri dell’autovettura condotta dal terzo coimputato (Losacco), avendo evidenziato una serie di elementi di fatto che sorreggono in modo non illogico tale lettura con conseguente disamina della questione di fatto dedotta nei motivi di appello, che viene qui inammissibilmente riproposta;
rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 10 gennaio 2025
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