Inammissibilità ricorso Cassazione: quando i motivi non bastano
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio pratico dei rigorosi requisiti richiesti per un ricorso in sede di legittimità. L’esito, una dichiarazione di inammissibilità ricorso Cassazione, sottolinea un principio fondamentale del nostro sistema processuale: non basta dissentire da una decisione per poterla impugnare efficacemente. È necessario articolare censure specifiche e pertinenti, evitando di riproporre questioni già valutate o di invadere l’ambito discrezionale del giudice di merito. Analizziamo insieme questo caso per comprendere meglio i confini del giudizio di Cassazione.
I Fatti del Processo
Un individuo, condannato in primo e secondo grado per un reato concernente sostanze stupefacenti di lieve entità (previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990), decide di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. L’obiettivo è ottenere l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la sua colpevolezza e la relativa pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 30130/2024, ha troncato sul nascere le speranze del ricorrente. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla natura dei motivi presentati, ritenuti non idonei a superare il vaglio di legittimità.
Le Motivazioni: la critica ai motivi del ricorso
La Corte ha analizzato distintamente i due motivi di ricorso, evidenziandone le lacune che hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità.
Primo Motivo: la riproposizione delle stesse censure
Il primo motivo lamentava un vizio di motivazione riguardo all’affermazione della responsabilità penale. La Cassazione ha rilevato come tale censura fosse meramente riproduttiva di argomenti già ampiamente esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. Il ricorrente, infatti, non ha mosso una critica specifica e puntuale al ragionamento del giudice di secondo grado, limitandosi a riproporre le medesime doglianze. Questo comportamento processuale non è consentito in sede di legittimità, dove non si può richiedere una terza valutazione del merito dei fatti, ma solo un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione.
Secondo Motivo e la discrezionalità del giudice sul trattamento sanzionatorio
Il secondo motivo contestava la violazione di legge per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e, più in generale, per il trattamento sanzionatorio applicato. Anche su questo punto, la Corte ha ribadito un principio consolidato: la determinazione della pena è una prerogativa del giudice di merito, espressione della sua discrezionalità. Tale valutazione può essere sindacata in Cassazione solo se la quantificazione della pena è frutto di arbitrio o se la motivazione a supporto è manifestamente illogica. Nel caso di specie, i giudici di legittimità non hanno riscontrato alcuna di queste anomalie, ritenendo che la Corte d’Appello avesse adempiuto al proprio onere motivazionale nel rispetto dei principi stabiliti.
Le Conclusioni: implicazioni pratiche
Questa pronuncia ribadisce l’importanza di redigere un ricorso per Cassazione con estrema perizia tecnica. Non è una sede per riesaminare i fatti, ma per controllare la legalità e la logica della decisione impugnata. La mera riproposizione di argomenti già vagliati o la contestazione di scelte discrezionali del giudice (come la pena), se non palesemente irragionevoli, conduce inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità ricorso Cassazione, con conseguente condanna a spese e sanzioni pecuniarie.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano generici: il primo era una semplice riproposizione di argomenti già adeguatamente valutati e respinti dalla Corte d’Appello, mentre il secondo contestava il trattamento sanzionatorio, una valutazione discrezionale del giudice di merito che non è risultata arbitraria o manifestamente illogica.
È possibile contestare in Cassazione la mancata concessione delle attenuanti generiche?
No, non è possibile contestare in Cassazione il trattamento sanzionatorio, che include la concessione o meno delle attenuanti generiche, a meno che la decisione del giudice di merito non sia il risultato di un arbitrio o non sia supportata da una motivazione palesemente illogica, circostanze non riscontrate in questo caso.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questa vicenda è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30130 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30130 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
9 )/
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Cagliari che ha confermato la pronuncia di condanna resa il 05/11/2021, in esito a giudizio abbreviato, dal locale Tribunale per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (in Cagliari, il 14/11/2020).
Ritenuto che i motivi sollevati non sono consentiti in sede di legittimità. Il primo motivo (vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta responsabilità), perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (si vedano l pp. 8 e 9, sent. imp.), con il supporto di adeguati argomenti giuridici rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto; secondo motivo (violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, nonché al trattamento sanzioNOMErio), perché non sono deducibili innanzi al giudice di legittimità censure in ordine al trattamento sanzioNOMErio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la cui quantificazione non sia frutt di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica, evenienza che non si rinviene nel caso di specie (pp. 9 e 10). L’onere motivazionale, pertanto, è stato assolto nel rispetto dei princip informatori indicati dal giudice di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024
Il Consigliere estensore
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Il’Presiden,te