Inammissibilità ricorso Cassazione: La Suprema Corte fissa i paletti
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta uno degli esiti più severi per chi impugna una sentenza, poiché impedisce un esame nel merito della questione. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito i confini invalicabili di questo istituto, in particolare nei casi di ‘patteggiamento in appello’ e di motivi di ricorso palesemente infondati. Analizziamo questa importante decisione per capire le sue implicazioni pratiche.
Il Contesto Giudiziario: Due Ricorsi a Confronto
Il caso trae origine dai ricorsi presentati da due imputati avverso una sentenza della Corte d’Appello. Sebbene distinti, entrambi i ricorsi sono stati giudicati inammissibili dalla Corte di Cassazione, ma per ragioni parzialmente diverse che meritano un’analisi approfondita.
La Posizione del Primo Ricorrente: Patteggiamento e Prescrizione
Il primo imputato aveva optato per il cosiddetto ‘patteggiamento in appello’, un accordo sulla pena con la pubblica accusa. Nonostante ciò, nel suo ricorso in Cassazione, sollevava questioni relative a un potenziale proscioglimento, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale, e contestava il calcolo dei termini di prescrizione del reato.
La Posizione del Secondo Ricorrente: Pena e Bilanciamento delle Circostanze
Il secondo ricorrente, invece, contestava la sentenza d’appello su altri fronti. I suoi motivi di ricorso vertevano sulla presunta violazione di legge nella determinazione della pena e nel giudizio di bilanciamento tra le circostanze aggravanti e attenuanti, ritenendolo illogico e arbitrario.
La Decisione della Cassazione sulla inammissibilità del ricorso
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambe le impugnazioni, dichiarandole inammissibili. Questa decisione ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per i ricorrenti di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende. La pronuncia è fondamentale per comprendere i limiti del sindacato di legittimità.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni fornite dalla Corte sono cruciali per delineare i principi di diritto applicati e comprendere le ragioni dietro la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione.
Limiti del Giudice nel ‘Patteggiamento in Appello’
Per il primo ricorso, la Corte ha chiarito un punto fondamentale: quando un imputato sceglie di patteggiare in appello, rinuncia implicitamente ai motivi di impugnazione che riguardano la sua responsabilità. In virtù dell’effetto devolutivo dell’impugnazione, la cognizione del giudice è circoscritta ai soli aspetti non coperti dalla rinuncia. Pertanto, il giudice d’appello non è tenuto a motivare sul perché non abbia prosciolto l’imputato, dato che la questione della colpevolezza è stata sottratta al suo esame dall’accordo stesso. Inoltre, il motivo sulla prescrizione è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché, tenuto conto della recidiva reiterata e specifica, il termine non era ancora decorso.
Manifesta Infondatezza degli Altri Motivi
Anche il secondo ricorso è stato giudicato inammissibile per manifesta infondatezza. La Cassazione ha ricordato che la determinazione della pena e il giudizio di bilanciamento tra le circostanze sono valutazioni discrezionali tipiche del giudice di merito. Queste valutazioni possono essere sindacate in sede di legittimità solo se viziate da palese illogicità, arbitrarietà o carenza di motivazione. Nel caso di specie, la sentenza impugnata, seppur sintetica, era stata ritenuta congrua e logica, rendendo la doglianza del ricorrente un tentativo inammissibile di ottenere una nuova valutazione dei fatti.
Conclusioni: Le Conseguenze dell’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
Questa ordinanza riafferma con forza due principi cardine della procedura penale. In primo luogo, la scelta del patteggiamento in appello è una scelta strategica con conseguenze precise, che limita drasticamente le successive possibilità di impugnazione. In secondo luogo, il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove ridiscutere il merito delle valutazioni del giudice, ma un controllo di legittimità sui vizi della sentenza. Proporre ricorsi basati su motivi non consentiti o manifestamente infondati conduce inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità, con l’ulteriore aggravio di spese e sanzioni per il ricorrente.
 
Quando un imputato accetta un ‘patteggiamento in appello’, il giudice può comunque assolverlo per altre cause?
No. Secondo la Corte, una volta che l’imputato rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità per concordare la pena, la cognizione del giudice è limitata ai soli motivi non oggetto di rinuncia. Il giudice non deve motivare sul mancato proscioglimento per le cause previste dall’art. 129 c.p.p.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorso non viene esaminato nel merito. I ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro ciascuno) a favore della Cassa delle ammende.
La determinazione della pena e il bilanciamento delle circostanze possono essere contestati in Cassazione?
Sì, ma solo in casi limitati. La Cassazione non può riesaminare la valutazione discrezionale del giudice di merito, a meno che non sia palesemente illogica, arbitraria o priva di motivazione sufficiente, condizione che in questo caso non è stata riscontrata dalla Corte.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3936 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 3936  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso non è consentito, atteso che in tema di “patteggiamento in appello” come reintrodotto ad opera dell’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., in quanto, in ragione dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello sulla responsabilità (come appunto è avvenuto nel caso di specie), la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (ex plurimis, Sezione 4, n. 52803 del 14/9/2018, COGNOME, Rv. 274522 – 01);
considerato che il secondo motivo è manifestamente infondato, posto che tenuto conto della recidiva reiterata specifica – il termine di prescrizione non è ancora decorso;
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che, con riferimento al primo motivo di ricorso, vi è carenza di interesse, atteso che il giudice di prime cure non ha effettuato alcun aumento di pena a titolo di continuazione;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in relazione alla determinazione della pena e al giudizio di bilanciamento, è manifestamente infondato in quanto la determinazione della pena, che include il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie (a pagina 3 la sentenza impugnata motiva succintamente, ma in maniera congrua sul punto);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 dicembre 2023.