Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13905 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13905 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARLETTA il 23/08/1984
avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di leg
e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa d punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato,
premesso che la diminuente di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen.
suddetta causa di non punibilità sono istituti basati su presupposti logico-g diversi e che operano su piani differenti, non implicandosi a vicenda,
osservarsi come, contrariamente a quanto contestato, la Corte territori correttamente indicato le congrue e non illogiche ragioni per cui nel caso di
debba ritenersi assente la particolare tenuità del fatto (cfr. pag. 4 della sentenza, ove si si è sottolineato quale elemento ostativo, in particolare,
del danno arrecato alla persona offesa, da non apprezzarsi solamente sot profilo economico, ma anche alla luce della dispersione dei dati pers
immagazzinati nel telefono cellulare ricettato);
che, dovendo la valutazione circa la sussistenza dei presupposti richi dall’art. 131-bis cod. pen. essere compiuta sulla base dei criteri di cui al cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di mer conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a soste rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
Così deciso, il 7 marzo 2025.