Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 26608 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 26608 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 01/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a Carini il 04/11/1983
avverso l’ordinanza del 27/02/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Palermo Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; avvocato NOME COGNOME in difesa di NOME COGNOME il quale insiste per udito l’ l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari personali, ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di COGNOME avverso l’ordinanza emessa in data 13 febbraio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, applicativa della misura cautelare della custodia in carcere per l ‘ ipotesi di reato (contestata in via provvisoria, unitamente a COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, Cosenza NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME e COGNOME NOME) relativa al delitto di cui agli artt. 99, 416 bis 1 cod. pen., 74, commi 1 e 2, d.P.R. n. 309 del 1990, per essersi associati tra di loro al fine di commettere più delitti tra quelli previsti dall’art. 73 dello stesso d.P.R. n. 309/1990 , ovvero acquisto, trasporto, cessione, commercio, vendita e illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo
cocaina, anche nella preparazione di sintesi (cd. crack), con la predisposizione di una stabile organizzazione strutturata gerarchicamente, operante sul territorio di Carini e dotata per il perseguimento del programma criminoso di mezzi idonei, disponendo tra l’altro della tenuta agricola di Passalacqua, dell’abitazione di Libonati, di telefoni cellulari dedicati esclusivamente ai contatti con gli acquirenti, di mezzi di trasporto quali autovetture e motocicli e di sistemi di assistenza legale per gli affiliati e di assistenza economica per il caso di restrizione carceraria.
NOME COGNOME in particolare, aveva il ruolo di coadiuvare COGNOME NOME nelle interlocuzioni con gli affiliati, occupandosi dei conteggi e delle riscossioni delle somme che versavano alla consorteria mafiosa di Carini per il tramite dello stesso COGNOME, nonché di interloquire sulle decisioni strategiche (ad es. sull’individuazione dei fornitori di stupefacenti presso cui autorizzare l’acquisto da parte degli spacciatori di Carini). Con l’aggravante del numero degli associati superiore a dieci e di aver fatto partecipare persone dedite all’uso di stupefacenti quali NOME COGNOME Con l’aggravante di aver organizzato il traffico di stupefacenti avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis cod.pen., avendo il sodalizio controllato gli spacciatori e i canali di fornitura sulla base della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo mafioso, nonché al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tio mafioso, nella specie la consorteria di COGNOME che godeva di periodici conferimenti di somme provenienti da tali traffici. Con la recidiva specifica e reiterata, fra gli altri, per NOME COGNOME In Carini e altri luoghi in epoca prossima, antecedente e successiva al mese di luglio 2021 e almeno fino al mese di gennaio 2023.
Avverso tale ordinanza, NOME COGNOME a mezzo del difensore, ricorre per cassazione con un motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273, cod. proc. pen., 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 416 bis 1 cod.pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché per mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione circa la sussistenza di un grave quadro indiziario in ordine al reato contestato.
Secondo la difesa, il Tribunale avrebbe adottato, alle pagine da 11 a 13 dell’ordinanza impugnata, un iter motivazionale illogico, giacché, a fronte di fatti contestati risalenti al periodo compreso tra luglio 2021 e gennaio 2023, ci si era basati su captazioni ambientali intervenute solo nel piccolo lasso temporale compreso tra il 28 dicembre 2022 e il 13 gennaio 2023. Altro indice di illogicità e illegittimità dell’ordinanza deriverebbe dalla circostanza che, al contrario degli
altri coindagati ai quali erano stati contestati altri 14 reati fine, al Cardinale era stato contestato solo il delitto associativo e solo su tale reato sarebbero stati colti gravi indici di colpevolezza.
La motivazione, basata, come detto, su due sole captazioni ambientali, era perciò caratterizzato da vizi di ordine logico-giuridico, in quanto aveva omesso di rendere congrua e logica motivazione in ordine ai rilievi logici, fattuali e giuridici operati dalla difesa con la memoria difensiva, pretermettendo numerosi elementi. In sostanza, il Tribunale avrebbe trascurato i chiarimenti dedotti e le allegazioni difensive con cui si dava una diversa chiave di lettura dei fatti oggetto di verifica, facendo esclusivo riferimento alle acquisizioni investigative senza sviluppare alcun approfondimento.
Si era dedotto che la conversazione intercettata il 28 dicembre 2022, avente ad oggetto alcuni brevi dialoghi tra il Cardinale, COGNOME NOME e NOME COGNOME, nei cui confronti il Tribunale della libertà aveva annullato la misura cautelare, con ordinanza del 28 febbraio 2025, si riferiva solo al regalo di 500 euro fatto da ‘quelli di Palermo’, per cui si trattava di locuzioni poco chiare, inidonee ad attestare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Anche con riferimento alla captazione del 13 gennaio 2023, le argomentazioni del Tribunale si fonderebbero su elementi meramente congetturali , quale l’affermazione che il Cardinale aveva discusso con il COGNOME sull’apertura a nuovi fornitori più economici, con conclusioni apodittiche e lacunose in ordine alla presenza dei gravi indizi di colpevolezza sulla partecipazione all’associazione illecita grazie all’apporto diretto a dirimere le fibrillazioni sulla individuazione dei fornitori delle sostante stupefacenti. Nel breve lasso temporale corrente tra le due captazioni, nessun episodio ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990 era significativamente stato contestato, se non la presunta e contestata riscossione dei 500 euro dal ‘palermitano’.
Con memoria depositata il 5 giugno 2025, il difensore ha formulato motivi nuovi, relativi:
– alla violazione di legge sostanziale e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 273, 274, 275, 292, comma 2, lett. c), 309, comma 9, cod.proc.pen., 13, comma 1, 24, 111, comma 6, Cost., 74 d.P.R. 309/90, 416 bis 1 cod.pen., per assoluta nullità dell’ordinanza cautelare genetica e dell’ordinanza del Tribunale della Libertà, per totale mancanza di autonoma motivazione da parte del G.I.P. circa la ricorrenza, nel caso di specie, dei gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari nei confronti dell’odierno ricorrente e per manifesta illogicità e carenza di motivazione dell’ordinanza del Tribunale della libertà sul punto.
L’ordinanza sarebbe illegittima, perché sorretta da una motivazione manifestamente illogica e carente sotto diversi profili, in violazione dell’art. 606, lett. b), c) ed e), cod.proc.pen., anche sotto il profilo della mancata autonoma valutazione da parte del G.I.P. dei gravi indizi di colpevolezza e delle concrete esigenze cautelari nei confronti del Cardinale. Già con memoria scritta e motivi nuovi depositati all’udienza camerale del 27/02/2025, la difesa dell’odierno ricorrente aveva d edotto la nullità dell’ordinanza di custodia cautelare, ex art. 292, comma 2, lett. c), cod.proc.pen., atteso che il G.I.P. non avrebbe fornito autonoma ed esaustiva motivazione circa la sussistenza, nel concreto caso in esame, dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nei confronti del Cardinale, per il reato allo stesso ascritto al capo 3) dell’epigrafe .
Allo stesso modo, con riferimento alle specifiche esigenze cautelari, la memoria deduce che l’ordinanza cautelare genetica non conten eva affatto alcuna motivazione specifica relativa alla posizione cautelare dell’odierno ricorrente e all’adeguatezza in concreto della custodia cautelare nei suoi confronti.
-alla v iolazione dell’art. 606, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 192, 273 c.p.p., 74 d.P.R. 309/90 e 416 bis 1 cod.pen. Rispetto a quanto già dedotto con i motivi principali di gravame, il ricorrente evidenzia come la posizione cautelare del COGNOME sia stata strettamente collegata alle posizioni di COGNOME NOME, di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, che erano però stati scarcerati, mentre il COGNOME NOME non è stato nemmeno destinatario dell’O.C.C. in argomento.
All’odierna udienza, disposta la trattazione orale ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, 16 d.l. 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n.69, 35, comma 1, lett. a), 94, comma 2, d. lgs. 10 ottobre 2022, n.150, 1, comma 1, legge 30 dicembre 2022, n.199 e 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n.215, le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
Il presente procedimento trae origine da un’articolata indagine , compendiata nell a parte introduttiva dell’ordinanza genetica, nella quale si dà atto che dalla detta indagine è emerso come Cosa Nostra stia cercando di riorganizzarsi e rivitalizzarsi, nonostante le continue azioni repressive dello Stato
e il traffico di droga è una delle principali attività, con specifici individui incaricati della gestione delle piazze di spaccio. Nello specifico, si è indicata l’informativa riassuntiva dei Carabinieri del RONI di Palermo del 27 maggio 2024, consistente in attività captative telefoniche, ambientali e telematiche, videoriprese, localizzazioni satellitari a mezzo GPS, servizi di osservazione, escussione di persone informate. Si è acquisito un quadro delle attività della famiglia mafiosa di Carini e delle attività criminali controllate dal predetto sodalizio, fra le quali si collocano le condotte di cui alle ipotesi di reato a carico dell’odierno ricorrente .
Il Tribunale del riesame ha condiviso integralmente il percorso argomentativo svolto dal giudice della cautela, richiamando l’ esito delle captazioni integrate da servizi di osservazione e visione di immagini di videosorveglianza alla pagina 980 dell’ordinanza genetica .
Nel corso delle conversazioni intercettate è stato ritenuto che gli interlocutori discutessero inequivocabilmente di attività riconducibili al traffico di stupefacenti e il COGNOME appare del tutto coinvolto nelle problematiche che si stavano verificando, e avere un ruolo di assoluto rilievo anche nelle decisioni del COGNOME. Secondo la ricostruzione del Tribunale del riesame, il 14 gennaio venivano captate conversazioni, tra COGNOME e COGNOME (prog. 101993 ore 08:04 – all. 122), i quali facevano riferimento ad un incontro che sarebbe avvenuto a breve con COGNOME NOME. L’altra conversazione di rilievo veniva captata dalle microspie installate sulla vettura del Passalacqua, nel momento in cui, insieme a Cardinale si erano recati ad incontrare COGNOME NOME. Tenuto conto del contesto, facevano chiaramente riferimento alla droga.
I giudici del merito cautelare hanno considerato raggiunta la soglia della gravità indiziaria a carico del Cardinale in relazione al delitto di cui all’ipotesi accusatoria sulla base dei contatti intercorsi tra il ricorrente e COGNOME (pure indagato, nell’ambito di questo procedimento in ordine al delitto di cui all’art. 74 T.U. Stup. con funzioni di vertice del sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacenti riconducibile alla famiglia mafiosa di Carini e svariati reati fine) come portavoce e consigliere dello stesso COGNOME NOME, dimostrando la sua influenza e il suo ruolo attivo nell’organizzazione mafiosa, con rapporti consolidati e abituali con altri affiliati. Sono state vagliate le conversazioni captate (si richiamano nell’ordinanza del GIP, a sua volta richiamata dall’ordinanza impugnata, le p agine 258, 341 e 262) che evidenziano le fonti del convincimento del ruolo significativo di NOME COGNOME all’interno dell’organizzazione mafiosa, soprattutto nella gestione dei traffici di stupefacenti e nella comunicazione tra i membri del sodalizio.
Tanto premesso in fatto, il Collegio ritiene che il motivo originario di ricorso non introduca alcuno dei vizi deducibili dinanzi alla Corte di cassazione, in quanto teso palesemente a contestare l ‘ apprezzamento del giudice cautelare di merito, pur a fronte di ricostruzione logica adeguata, e quindi estraneo al sindacato di legittimità.
Ciò anche riguardo la considerazione relativa all ‘ annullamento dell ‘ ordinanza cautelare riferita a Cosenza e Grigoli, posto che dalla lettura delle ordinanze del Tribunale del riesame relative ai medesimi, allegate dal ricorrente, si evince che il giudizio sulla insussistenza della gravità indiziaria deriva da insufficiente identificazione e in nessun modo può ritenersi che tali deduzioni possano interferire con l’oggetto del presente procedimento, trovando anzi ulteriore conferma la rilevanza delle fonti riferite al Cardinale.
Trova applicazione il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito” (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628 – 01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, COGNOME, Rv. 252178 -.
Sono dunque pure inammissibili i motivi nuovi formulati in memoria, in primo luogo perché l’inammissibilità del motivo originario del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l’imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione (Sez. 5. n. 48044 del 02/07/2019 Ud. (dep. 26/11/2019) Rv. 277850 – 01.
L ‘ inammissibilità deriva pure dalla estrema genericità delle doglianze, introdotte anche con la formulazione di motivi solo in parte ricollegati a quello originario, posto che l ‘ ordinanza impugnata, a pag. 4, ha puntualmente rinviato ai superiori esiti vagliati dal GIP, indicand o in quali passi dell’ordinanza genetica il giudice ha svolto un’ autonoma valutazione delle risultanze investigative in relazione al capo 3 dell’incolpazione provvisoria.
Tanto è sufficiente a supportare il giudizio di manifesta infondatezza dell’asserita inosservanza dell’art. 292, comma 2 lett. c), cod. proc. pen. nonché della dedotta mancanza o manifesta illogicità della motivazione sul punto.
Il ricorrente invoca genericamente l a sanzione di nullità dell’ordinanza genetica per carenza di autonoma valutazione del materiale probatorio offerto dal Pubblico Ministero, non considerando che tale sanzione è posta dalla legge a presidio del corretto adempimento del dovere di valutazione critica.
Dunque, non può essere dedotta facendo leva esclusivamente sulla rilevazione di particolari tecniche di redazione, che al più possono valere quali indici sintomatici, ma non sono esse stesse ragioni del vizio; difatti, quel che occorre per l’apprezzamento del vizio è che siano indicati gli aspetti della motivazione in relazione ai quali l’asserita accettazione acritica ha impedito apprezzamenti di segno contrario e di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate. (Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274760; Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, COGNOME Rv. 277496).
Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a denunciare in senso apodittico la violazione dell’art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., in assenza di qualsiasi effettiva indicazione dei passaggi motivazionali che avrebbero impedito una valutazione di segno contrario, con ciò disattendendo l’onere sullo stesso gravante.
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, la ricorrente va condannata al pagamento di una somma che si stima equo determinare in Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Va infine disposto che la cancelleria provveda agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così è deciso, 01/07/2025 Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME