Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43055 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43055 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso ali P parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che le imputate NOME COGNOME e COGNOME NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza del 20.09.2022 con cui la Corte di appello di Peru ha parzialmente riformato – limitatamente alla pena ridotta in mesi nove reclusione ed euro 120 di multa, concesse ad entrambe le attenuanti generic equivalenti alle aggravanti contestate – confermando nel resto, la pronunci primo grado emessa in data 03.05.2021 dal G.M. del Tribunale della medesima città che aveva accertato la responsabilità delle imputate per i reati di artt.110, 624, 625 n.7 cod. pen. e le aveva condannate alla pena di anni uno, sei di reclusione ed euro 300 di multa.
Ritenuto che – nell’interesse di NOME COGNOME – il primo motivo di ric che deduce violazione di legge processuale penale in relazione all’art.415 bis proc. pen., è indeducibile in sede di legittimità in quanto manifestamente infon perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, da cui eme che le attuali imputate erano già state “compiutamente generalizzate nell’avv della conclusione delle indagini preliminari” come risulta dal contenuto d stesso, datato 10.03.2018;
Considerato che – nell’interesse di NOME COGNOME COGNOME il secondo motivo ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base d dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione s base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione s dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fo prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassa non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a q compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica de pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’appar argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutua dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260)
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicit ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 4) facendo applicazi di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità sussistenza del reato;
Ritenuto che – nell’interesse di NOME COGNOME – il terzo motivo dì ric che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’art
comma 1 n.7 cod. pen. è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvon nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualme disattesi dalla corte di merito, che ha chiarito come nessuna vigilanza continua in grado di consentire l’interruzione dell’attività furtiva – che è stata ricostr successivamente visionando le riprese effettuate dalla telecamera – era prese nell’esercizio commerciale; dovendosi quindi considerare i motivi non specifici m soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una cri argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Considerato che – nell’interesse di COGNOME NOME – l’unico motivo di ricorso che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione a artt.125 cod. proc. pen., 132, 133 e 2 cod. pen. nonché art.27 Cost., n consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perc secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazio della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti pe circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra n discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enu negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giu è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenut decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag.7 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, co condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento del spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 04.10.2023.