Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Fatti non si Ridiscutono
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha riaffermato un principio cardine del nostro sistema processuale: il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio nel merito. Analizzando un caso di rapina aggravata, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità ricorso Cassazione, spiegando chiaramente i limiti invalicabili del suo potere di revisione. Questa decisione offre uno spunto fondamentale per comprendere la differenza tra giudizio di merito e giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un’imputata, condannata dalla Corte d’Appello di Milano per il reato di rapina aggravata. L’imputata si è rivolta alla Corte di Cassazione lamentando, in sostanza, un’errata valutazione dei fatti e delle prove da parte dei giudici dei precedenti gradi. Secondo la difesa, la ricostruzione storica degli eventi e l’attendibilità delle dichiarazioni utilizzate per fondare la condanna sarebbero state travisate, portando a una dichiarazione di responsabilità ingiusta.
I Motivi del Ricorso
I due motivi principali del ricorso si concentravano su:
1. La presunta scorrettezza della motivazione della sentenza di condanna.
2. Un asserito travisamento del fatto, ovvero un errore di percezione da parte dei giudici di merito su elementi probatori decisivi.
Con questi argomenti, la ricorrente chiedeva di fatto alla Suprema Corte di effettuare una nuova e diversa analisi delle prove raccolte durante il processo.
La Decisione e l’Inammissibilità Ricorso Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha sottolineato che la legge le preclude categoricamente di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella già compiuta, in modo approfondito, dai giudici di primo e secondo grado. Il compito della Cassazione non è stabilire se i fatti si siano svolti in un modo o in un altro, ma controllare che la decisione impugnata sia stata presa nel rispetto della legge e con una motivazione logica e coerente.
I Limiti del Giudizio di Legittimità
Questo caso esemplifica perfettamente la natura del giudizio di Cassazione. Non si tratta di una terza istanza dove si può sperare in una riconsiderazione delle prove a proprio favore. L’analisi della Corte è confinata a verificare:
* Vizi di legge: Se la norma giuridica è stata interpretata e applicata correttamente.
* Vizi logici: Se la motivazione della sentenza è coerente, non contraddittoria e basata su un ragionamento comprensibile.
Qualsiasi tentativo di portare la discussione su un piano fattuale è destinato a scontrarsi con il muro dell’inammissibilità.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione evidenziando come la sentenza della Corte d’Appello fosse “esente da vizi logici e giuridici”. I giudici di merito avevano esplicitato in modo chiaro e convincente le ragioni del loro convincimento, in particolare nelle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, applicando corretti argomenti giuridici per affermare la responsabilità penale dell’imputata e la sussistenza del reato. Di conseguenza, i motivi del ricorso, che contestavano la ricostruzione storica e l’attendibilità delle prove, non rientravano tra quelli che la legge consente di far valere in sede di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per chi intende adire la Corte di Cassazione. È fondamentale che i motivi del ricorso siano focalizzati su questioni di pura legittimità, come l’erronea applicazione di una norma di legge o un’evidente illogicità nel percorso argomentativo della sentenza, e non su un dissenso rispetto alla valutazione delle prove. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro a favore della Cassa delle ammende. La decisione, pertanto, rafforza la struttura del nostro ordinamento giudiziario e la distinzione funzionale tra i diversi gradi di giudizio.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. Il suo ruolo è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non di condurre un nuovo esame dei fatti.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti contestavano la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, chiedendo di fatto alla Corte una nuova valutazione del merito, attività che le è preclusa dalla legge.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso inammissibile è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15787 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15787 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PRATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che i due motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di rapina aggravata denunciando il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle prove – in particolare con riferimento alle dichiarazioni utilizzate come prova per affermare la responsabilità in relazione al delitto ascritto -, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito;
che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 34 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024
Il Consigliere Estensore
Il 1 té ‘