Inammissibilità Ricorso Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta uno degli esiti più comuni e, al tempo stesso, più tecnici del processo penale. Con la recente ordinanza n. 16797/2024, la Suprema Corte ci offre un’occasione preziosa per approfondire i confini del giudizio di legittimità, chiarendo quali motivi di doglianza possano essere validamente presentati e quali, invece, siano destinati a scontrarsi con una declaratoria di inammissibilità. Questo articolo analizza il caso, focalizzandosi sui limiti alla valutazione delle prove e sulla motivazione della pena.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze, che aveva confermato la responsabilità penale di un imputato per reati legati alla cessione di sostanze stupefacenti. La condanna si basava principalmente sulle dichiarazioni degli acquirenti, i quali avevano descritto le modalità degli incontri, concordati telefonicamente senza specificare esplicitamente l’oggetto, le quantità e i prezzi delle cessioni.
I Motivi del Ricorso
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione affidandosi a due principali motivi:
1. Vizio di motivazione e violazione di legge: Il ricorrente contestava l’affermazione della sua responsabilità, sostenendo che la Corte d’Appello avesse errato nella valutazione delle prove, in particolare riguardo all’attendibilità delle testimonianze degli acquirenti.
2. Eccessività della pena e diniego delle attenuanti: Il secondo motivo lamentava una pena sproporzionata e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo la motivazione della Corte territoriale carente su questo punto.
L’Inammissibilità del Ricorso Cassazione per Valutazioni di Fatto
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ribadendo un principio cardine del nostro ordinamento processuale. Il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Suprema Corte non può riesaminare i fatti o rivalutare le prove, compiti che spettano esclusivamente ai giudici dei primi due gradi di giudizio. Il suo ruolo è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che le critiche del ricorrente non evidenziassero un’illogicità manifesta nella sentenza d’appello, ma si limitassero a proporre una diversa lettura delle prove. La valutazione della Corte territoriale, che aveva ritenuto attendibili e sufficientemente circostanziate le dichiarazioni degli acquirenti, è stata considerata una valutazione di fatto, come tale non censurabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
Anche il secondo motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile. Per quanto riguarda la congruità della pena, la Corte ha stabilito che la motivazione della Corte d’Appello era adeguata e non illogica. I giudici di merito avevano correttamente valorizzato elementi come la reiterazione delle condotte di spaccio per un periodo significativo e nei confronti di una pluralità di acquirenti, giustificando così una pena comunque vicina al minimo edittale.
Sul diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), la Cassazione ha richiamato il proprio consolidato orientamento. La concessione di tali attenuanti non è un diritto conseguente alla mera assenza di elementi negativi sulla personalità dell’imputato. Al contrario, è necessario che emergano elementi di segno positivo che giustifichino una riduzione della pena. Nel caso in esame, il ricorrente non solo non aveva fornito tali elementi, ma non li aveva neppure indicati nel ricorso, rendendo la decisione di diniego pienamente legittima.
Le Conclusioni Pratiche
La declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione ha comportato, come previsto dall’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza rafforza l’idea che il ricorso in Cassazione debba essere fondato su vizi di legittimità concreti e specifici. Non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio per tentare di ottenere una nuova e diversa valutazione del merito della vicenda. La decisione sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che, fin dai primi gradi, costruisca un quadro probatorio solido e, in caso di appello alle attenuanti, fornisca elementi positivi concreti a supporto della richiesta.
È possibile contestare la valutazione delle prove in Cassazione?
No, non è consentito. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Non può rivalutare le prove o la ricostruzione dei fatti, a meno che la motivazione della sentenza precedente non sia manifestamente illogica, cosa che non è stata riscontrata nel caso di specie.
Per ottenere le attenuanti generiche è sufficiente l’assenza di elementi negativi a carico dell’imputato?
No. La Corte ha ribadito il principio secondo cui l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è un diritto che deriva dalla semplice assenza di elementi negativi, ma richiede la presenza di elementi di segno positivo sulla personalità del soggetto, che devono essere indicati e provati.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, quest’ultimo viene condannato, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la sanzione è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16797 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16797 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME, che deduce l’inosservanza della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché attiene unicamente alla valutazione delle prove e a profili ricostruttivi del fatto, e perché non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, avendo la Corte territoriale, con una valutazione di fatto in maniera non manifestamente illogica – e quindi non censurabile in sede di legittimità-, ribadito la piena attendibilit dei soggetti acquirenti dello stupefacente, avendo costoro reso dichiarazioni sufficientemente circostanziate in relazione alle modalità di fissazione degli incontri, che avvenivano telefonicamente senza alcuna specificazione in ordine al motivo, alle quantità cedute e ai prezzi praticati;
rilevato che il secondo motivo, che deduce il vizio di motivazione in relazione all’eccessività della pena inflitta e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è parimenti inammissibile, avendo la Corte di d’appello, con un percorso argomentativo adeguato e non manifestamente illogico, per un verso, ribadito la congruità della pena, peraltro inflitta in prossimità del minimo edittale, valorizzando la reiterazione delle condotte di cessione per un lasso di tempo significativo nei confronti di una pluralità di soggetti; per altro verso, escluso l sussistenza di elementi valorizzabili ex art. 62-bis cod. pen. – peraltro nemmeno indicati dal ricorrente – in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui l’applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590);
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23/02/2024.