Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39442 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39442 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA PRYDATKO NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che COGNOME NOME, COGNOME NOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, dichiarando non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo B) per intervenuta prescrizione, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale i ricorrenti erano stati ritenuti responsabili in concorso del delitto di cui all’art. 193 del R.D. n. 1265/1934 e di quello di esercizio abusivo della professione e, i soli COGNOME NOME e COGNOME NOME, altresì del reato di falsità materiale commessa dal privato in atto pubblico;
che la difesa di COGNOME ha depositato una memoria con la quale, ulteriormente argomentando, si insiste per l’accoglimento del ricorso;
che il primo motivo del ricorso presentato dal COGNOME, con cui si denunzia la violazione della legge penale e processuale in ordine alla mancata declaratoria di inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dall’imputato COGNOME su cui si fonda la condanna del COGNOME, è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali essendo tali dichiarazioni utilizzabili nel giudizio abbreviato (Sez. 2, n. 22962 del 31/05/2022, Rv. 283409);
che il secondo motivo di ricorso del COGNOME, con cui l’imputato censura l’inosservanza della legge e la mancanza della motivazione in ordine al suo ritenuto concorso nel reato di falso materiale commesso dal privato in atto pubblico, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata) e, comunque, integralmente versato in fatto, presupponendo un’inammissibile rilettura alternativa delle fonti probatorie, estraneo al sindacato riservato a questa Corte, che, com’è noto, non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare l’esistenza la logicità e la coerenza delle argomentazioni offerte;
che il terzo motivo di ricorso presentato nell’interesse del COGNOME, con cui s eccepisce la violazione della legge penale ed il vizio motivazionale in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, s presupposto per cui la valutazione della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 131bis cod. pen., è il frutto di un potere discrezionale riservato al giudice di merito sottratto al sindacato di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici (Sez. 2, 50987 del 17/12/2015, Rv. 265685) e non impone necessariamente la disamina di tutti gli elementi di valutazione indicati nell’art. 133, comma primo, cod. pen., essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 d 08/11/2018, Rv. 274647); e le argomentazioni offerte dalla Corte territoriale sono
logiche, non contraddittorie e coerenti con i dati processuali richiamati (si veda, in particolare pag. 9 della sentenza impugnata);
– che il quarto motivo di ricorso del COGNOME con cui si denuncia la violazione della legge penale ed il vizio motivazionale in ordine alla mancata applicazione della disciplina in tema di sanzioni sostitutive introdotta dal d.lgs. 150 del 2022 nonostante più favorevole agli imputati, è inammissibile in quanto, ai sensi dell’art. 58, comma 1, della I. 689 del 1981 il giudice, nel valutare l’applicabilità di una sanzion sostitutiva, deve tener conto dei criteri indicati nell’articolo 133 cod. pen. e, fra ques anche dell’offensività della condotta;
– che il quinto motivo è ugualmente inammissibile, atteso che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142). E sotto tale profilo, deve ritenersi adempiuto l’obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell’ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri d cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Rv. 211582; Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Rv. 258410). Un onere motivazionale che si attenua quanto più la determinazione sia prossima al minimo edittale, rimanendo, in ultimo, sufficiente il semplice richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti gl elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28852 del 08/052013, Rv. 256464). Ebbene, da un canto, la pena irrogata è ampiamente inferiore alla media edittale; dall’altro, sono chiaramente indicati i criteri logici e fattuali utilizzati ai fi determinazione del trattamento sanzionatorio (cfr. pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
che i ricorsi degli altri imputati sono inammissibili ai sensi dell’art. 581 comma 1quater cod. proc. pen., in quanto, essendo stati i predetti sempre assenti durante il giudizio di appello svoltosi con trattazione orale, non risulta depositato, in dat successiva alla pronuncia della Corte di appello, il prescritto mandato ad impugnare;
che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 settembre 2024
Il GLYPH ns . l’ere estensore
Il Presidente