Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38096 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38096 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i ricorsi proposti da RAGIONE_SOCIALE e COGNOME.
Rilevato che, a motivi di ricorso, i rispettivi difensori lamentano quanto segue.
NOME COGNOME: 1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in punto di trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla mancata rideterminazione della pena; 2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
COGNOME NOME: 1. violazione di legge e vizio di motivazione circa l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, dovendo escludersi la destinazione alla vendita della sostanza stupefacente rinvenuta nell’abitazione dell’imputato: 2. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, dovendo considerarsi eccessiva e non commisurata al fatto la pena irrogata.
Considerato, quanto alle doglianze proposte da COGNOME che i motivi sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata ed in contrasto con i principi stabiliti in sede di legittimità.
Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito ritenuto congrua la sanzione inflitta in primo grado.
considerato che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la determinazione della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ammette la motivazione espressa con formule sintetiche tipo «si ritiene congrua», «si ritiene equa» (così, ex multis, Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596), quando la pena sia stata determinata, come nel caso in esame, in misura inferiore alla misura media edittale.
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso, che, ai fini del giudizio circa la concedibilità o meno della sospensione condizionale della pena, la presenza di carichi pendenti e di precedenti di polizia possono legittimamente essere valutati dal giudice come elementi ostativi alla presunzione che il colpevole si asterrà, per il futuro, dal commettere ulteriori reati (Sez. 5, n. 9106 del 21/10/2019, dep. 2020, Rv. 278685; Sez. 2, Sentenza n. 3851 del 20/11/1990, dep. 1991, Rv. 187298).
Considerato, quanto alla posizione di COGNOME NOME, che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo motivo di ricorso, dietro l’apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142).
Ritenuto che la Corte d’appello ha ritenuto congrua la pena inflitta all’imputato in primo grado, con ciò esprimendo una motivazione non censurabile in questa sede (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197:”La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen.).
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 settembre 2024