Inammissibilità ricorso Cassazione: quando la valutazione dei fatti non può essere riesaminata
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del nostro sistema processuale: i limiti invalicabili del giudizio di legittimità. La decisione chiarisce che i motivi di ricorso basati su una diversa interpretazione delle prove sono destinati a scontrarsi con una pronuncia di inammissibilità del ricorso in Cassazione. Questo caso, relativo a un reato in materia di stupefacenti, offre uno spunto prezioso per comprendere la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità.
Il Fatto alla base della vicenda
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato, condannato in primo grado e in appello per la consegna di sostanze stupefacenti. La condanna si basava su diversi indizi raccolti durante le indagini, tra cui l’avvistamento, da parte degli agenti, di un vistoso pacco che veniva immediatamente occultato dall’acquirente dopo lo scambio. L’imputato ha deciso di impugnare la sentenza della Corte d’Appello, proponendo ricorso per Cassazione e contestando la ricostruzione dei fatti e la valutazione del materiale probatorio effettuata dai giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla constatazione che le censure mosse dal ricorrente non riguardavano vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge o vizi logici della motivazione), ma miravano a ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove. Tale attività, tuttavia, è preclusa alla Corte di Cassazione, la cui funzione non è quella di un ‘terzo grado’ di giudizio, ma di garante della corretta applicazione del diritto.
Le motivazioni sull’inammissibilità del ricorso in Cassazione
La Corte ha spiegato che il primo motivo di ricorso introduceva censure non consentite nel giudizio di legittimità. La ricostruzione e la valutazione del fatto, così come l’apprezzamento del materiale probatorio, sono profili rimessi alla competenza esclusiva del giudice di merito. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua e adeguata, esente da vizi logici e basata su corretti criteri di inferenza.
Inoltre, i giudici hanno ritenuto che la Corte territoriale avesse motivato adeguatamente sia l’accertamento della consegna dello stupefacente, sia la determinazione della pena. In particolare, è stata confermata la scelta del giudice di primo grado di non concedere le circostanze attenuanti generiche, non avendo riscontrato elementi di valutazione favorevoli a tal fine.
Le conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio cardine: il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un’occasione per rimettere in discussione l’accertamento dei fatti così come cristallizzato nei gradi di merito, a meno che la motivazione della sentenza impugnata non sia palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente. L’inammissibilità del ricorso in Cassazione comporta, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento non solo delle spese processuali, ma anche di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
È possibile contestare la valutazione delle prove fatta dal giudice d’appello con un ricorso in Cassazione?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità, non di merito. Pertanto, non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti, a meno che la motivazione della sentenza impugnata non sia manifestamente illogica o inesistente.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Come conseguenza, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Perché la Corte ha confermato la decisione di non concedere le attenuanti generiche?
La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse adeguata. Quest’ultima aveva condiviso il giudizio del tribunale di primo grado, che aveva escluso la presenza di elementi di valutazione favorevoli all’imputato tali da giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35781 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35781 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza;
ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Catania ha fornito adeguata motivazione in relazione all’accertamento della consegna della sostanza stupefacente, basata su plurimi indici che sorreggono in modo non illogico tale lettura in conformità a quanto già evidenziato dal Giudice di primo grado (in particolare l’avvistamento da parte degli operanti del vistoso pacco subito occultato dall’acquirente);
ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente motivato anche in merito alla determinazione della pena (v. pag. 4, della sentenza impugnata), condividendo il giudizio di primo grado che aveva escluso la sussistenza di elementi di valutazione favorevoli per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 9 settembre 2024
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Il Cons . li r estensore
Il Presidente