Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Quando le Critiche al Giudice non Bastano
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità, illustrando i motivi che portano alla declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: il suo ruolo non è quello di riesaminare il merito della vicenda, ma di verificare la corretta applicazione della legge. Analizziamo come questa regola si sia applicata a un caso di resistenza a pubblico ufficiale.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso
Due soggetti, condannati in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di resistenza, hanno proposto ricorso per Cassazione. La loro difesa si basava su due argomenti principali: in primo luogo, sostenevano di dover essere assolti perché la loro condotta non integrava gli estremi del reato contestato; in secondo luogo, criticavano la decisione dei giudici di merito per l’eccessività della pena inflitta e per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Inammissibilità Ricorso Cassazione: Le Ragioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni dei ricorrenti, dichiarando i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda su una netta distinzione tra i motivi proposti.
La Manifesta Infondatezza del Motivo sull’Assoluzione
Per quanto riguarda la richiesta di assoluzione, i giudici hanno ritenuto il motivo ‘manifestamente infondato’. La condotta degli imputati, secondo la ricostruzione dei gradi di merito, integrava pacificamente una minaccia ai sensi dell’art. 337 del codice penale, elemento costitutivo del reato di resistenza. Non vi erano, quindi, margini per una diversa qualificazione giuridica o per un’assoluzione.
L’Improponibilità delle Censure sulla Pena e le Attenuanti
Ancora più netta è stata la posizione della Corte sul secondo motivo. Le critiche relative all’entità della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono state definite ‘improponibili’. Questo perché tali valutazioni rientrano nel ‘potere discrezionale’ del giudice di merito. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha esaminato direttamente le prove e gli elementi del caso. Criticare queste scelte equivale a chiedere un nuovo giudizio di merito, attività preclusa in sede di legittimità.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si ancora a un pilastro del sistema processuale penale: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il ricorso in Cassazione non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo scopo è garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali. Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno sollevato vizi di legge o errori procedurali, ma hanno semplicemente espresso il loro dissenso rispetto alle conclusioni valutative del giudice d’appello. Tale dissenso, espresso in termini di critica al potere discrezionale, non costituisce un motivo valido di ricorso. Pertanto, la Corte ha concluso che i ricorsi andavano dichiarati inammissibili perché non contestavano la violazione di norme di diritto, ma tentavano di ottenere una nuova e non consentita valutazione dei fatti e della congruità della pena.
Le Conclusioni
La decisione riafferma che per accedere al giudizio della Suprema Corte è necessario formulare censure specifiche su questioni di diritto. La semplice critica alla valutazione del giudice di merito sulla gravità dei fatti o sulla personalità dell’imputato, ai fini della determinazione della pena, non è sufficiente. La conseguenza diretta dell’inammissibilità è stata la condanna dei ricorrenti non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma significativa in favore della cassa delle ammende, a sanzione di un ricorso ritenuto palesemente privo di fondamento.
Perché il ricorso per l’assoluzione è stato ritenuto manifestamente infondato?
Secondo la Corte, la condotta degli imputati integrava in modo palese il reato di resistenza a pubblico ufficiale attraverso minaccia, come previsto dall’art. 337 del codice penale, rendendo la richiesta di assoluzione priva di qualsiasi fondamento giuridico.
È possibile contestare in Cassazione l’entità della pena o il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche?
No, non è possibile se la contestazione si limita a una critica della valutazione del giudice di merito. La determinazione della pena e la concessione delle attenuanti rientrano nel potere discrezionale del giudice, che non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che non si dimostri un vizio logico o una violazione di legge nella motivazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro (nel caso specifico, tremila euro ciascuno) in favore della cassa delle ammende, a titolo sanzionatorio per aver adito la Corte con un’impugnazione infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4289 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4289 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il 20/02/1979 COGNOME NOME nato il 25/06/1981
avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
(COGNOME e al.)
Rilevato che i motivi congiuntamente dedotti dai ricorrenti si rivelano:
manifestamente infondati quanto alla mancata assoluzione degli imputati dal reato di resistenza loro ascritto a fronte di una condotta pacificamente integrante minaccia ai sensi dell’art. 337 cod. pen.;
improponibili con riferimento alla dedotta eccessività della pena ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, in quanto risolventisi in una non consentita critica al potere discrezionale del giudice di merito di determinare il trattamento sanzionatorio;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.