Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34962 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34962 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a SAN PIETRO VERNOTICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
rilevato che il primo ed il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 628 cod. pen. nonché vizio motivazione in ordine alla penale responsabilità per i reati di cui ai capi 2 alla ritenuta attendibilità delle persone offese, sono aspecifici in quanto reit di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazion materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini pre e concludenti dalla Corte territoriale;
rilevato che i predetti motivi sono articolati esclusivamente in fatto e, quin proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei a della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori post fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti;
rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grad come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralit di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in or alle rapine commesse in danno di COGNOME NOME NOME COGNOME NOME (vedi pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fa non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e insindacabili in questa sede;
rilevato la versione dei fatti offerta dalle persone offese risulta essere s valutata in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della porta dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo d contrasto significativo con le dichiarazioni rese delle persone offese né al interesse all’accusa da parte dei dichiaranti.
rilevato che il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell’art. 133 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine a determinazione del trattamento sanzioNOMErio non è consentito in sede d legittimità in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di me arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro Rv. 271243; Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, NOME, non massimata);
rilevato, in proposito, che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti a titolo di continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di me che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enun negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
rilevato che la Corte territoriale, con argomentazioni coerenti con le risultanz processuali ed immuni da illogicità manifeste, ha ritenuto congrua la pena bas determinata dal primo giudice in misura di poco superiore al minimo edittale corretta la dettagliata determinazione degli aumenti a titolo di continuazione ragione della gravità dei plurimi reati commessi (vedi pag. 10 della sentenza primo grado e pag. 8 della sentenza ‘impugnata). Il Collegio intende ribadire, proposito, il consolidato orientamento di questa Corte in materia di one motivazionali correlati alla definizione del trattamento sanzioNOMErio, secondo quale la determinazione della pena costituisce il risultato di una valutaz complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla le sicché l’obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui ven irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al crite adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288 – 01; Sez. 5, n 47783 del 27/10/2022, COGNOME, non massimata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 luglio 2024.