Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33902 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33902 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha kj rkt I 4j.:5 confermato la condanna, resa dal Tribunale in sede, in data 23 icembr ‘2020, nei confronti di NOME COGNOME, alla pena di anni uno di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, in relazione al reato di cui all’art. 75, comma 2 d. Igs. n. 159 del 2011.
Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, AVV_NOTAIO (violazione dell’art. 75 d. Igs. n. 159 del 2011 e vizio di motivazione) è manifestamente infondato posto che prospetta asserito difetto di motivazione, contraddittorietà o manifesta illogicità di questa, non riscontrato dalla lettura del provvedimento impugnato (cfr. p. 3).
Ritenuto, invero, che il controllo svolto, secondo la completa motivazione dei giudici di merito, è stato attuato con modalità ritenute idonee all’accertamento cui era diretto, di cui rende conto la Corte territoriale con ragionamento coerente con i canoni di valutazione della prova dettati dall’art. 192 cod. proc. pen. e non manifestamente illogico, avversato, peraltro, dal ricorrente con argomenti versati in fatto, non consentiti nella presente sede.
Considerato che il giudizio circa la conferma dell’affermazione di responsabilità risulta svolto dalla Corte territoriale con ragionamento che fonda su di un accertamento giudiziale sostenuto da un grado di conferma razionale così elevato da confinare con la certezza, superando il canone interpretativo dell’oltre ogni ragionevole dubbio, anche in considerazione degli argomenti spesi dall’estensore della sentenza (cfr. p. 3 dove la Corte territoriale esclude che siano emersi elementi di fatto da cui ricavare l’assunzione di farmaci antidepressivi, nella notte dell’accertamento, da parte dell’imputato).
Ritenuto che segue l’inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso, in data 1° luglio 2024
Il Consigliere estensore
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