Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando il Riesame del Merito è Precluso
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità, chiarendo perché non è possibile trasformare il terzo grado di giudizio in una nuova valutazione dei fatti. Il tema centrale è l’inammissibilità del ricorso in Cassazione quando i motivi proposti mirano, in realtà, a ottenere una diversa lettura delle prove già esaminate dai giudici di merito. Analizziamo insieme la decisione per comprenderne la portata.
I Fatti del Processo e l’Oggetto del Ricorso
Due individui, condannati in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di rapina in concorso (artt. 110 e 628 c.p.), hanno presentato ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. Il fulcro della loro difesa non verteva su una presunta errata applicazione di una norma di legge, bensì sulla valutazione che il giudice d’appello aveva fatto delle prove raccolte, in particolare delle dichiarazioni rese dalla persona offesa.
I ricorrenti contestavano la correttezza e la logicità della motivazione della sentenza, proponendo una diversa interpretazione delle fonti di prova. In sostanza, chiedevano alla Cassazione di riconsiderare l’attendibilità di tali prove e, di conseguenza, la fondatezza della loro condanna.
La Decisione della Corte: i Limiti del Giudizio di Legittimità
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, respingendo completamente le argomentazioni della difesa. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: la netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
I giudici hanno spiegato che la legge preclude alla Corte di Cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi. Il suo compito non è quello di riesaminare i fatti o di ‘saggiare la tenuta logica’ della pronuncia confrontandola con modelli di ragionamento alternativi. Il controllo della Cassazione sulla motivazione è limitato alla verifica dell’esistenza di ‘vizi logici’ palesi, come la contraddittorietà o la manifesta illogicità, e non può estendersi a una nuova ponderazione del materiale probatorio.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva motivato in modo esauriente e privo di vizi logici la propria decisione, in particolare riguardo alla credibilità delle dichiarazioni della vittima. Avendo il giudice di merito esplicitato chiaramente le ragioni del suo convincimento, applicando corretti argomenti giuridici, non vi era spazio per un intervento della Suprema Corte.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione e con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia riafferma con forza che la Corte di Cassazione non è un ‘terzo giudice’ del fatto. Chi intende presentare un ricorso deve concentrarsi su questioni di pura legittimità (violazione di legge o vizi della motivazione nei limiti consentiti), senza tentare di ottenere una revisione del giudizio di fatto, pena la certa inammissibilità dell’impugnazione e le conseguenti sanzioni economiche.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare le prove e la credibilità di un testimone?
No, la Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, né può riesaminare la credibilità delle dichiarazioni se la motivazione del giudice di merito è esente da vizi logici.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Di conseguenza, i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione in un processo penale?
Il ruolo della Corte di Cassazione è quello di giudice di legittimità, non di merito. Ciò significa che controlla la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, ma non può riesaminare i fatti del caso o l’attendibilità delle prove.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31998 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31998 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
NOME ELSAYED ABDEL NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME e NOME; ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivaz base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui agli art. 110 denunciando la illogicità della sentenza sulla base della diversa lettura di un dive rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valut risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggia logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati da (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le convincimento (si vedano, in particolare, le pagine 4 e 5 della sentenza impugna Corte d’appello ha correttamente motivato relativamente alla credibilità delle dichi in dibattimento dalla persona offesa) facendo applicazione di corretti argomenti giu della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (cfr. 41461/2012, Bell’Arte, Rv. 253214);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila c favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 09/07/2024
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penali
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