Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando la Critica al Giudice di Merito non Basta
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante chiarimento sui limiti del giudizio di legittimità e sulle ragioni che portano a una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione. La decisione sottolinea un principio cardine del nostro sistema processuale: la Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un organo che vigila sulla corretta applicazione della legge. Analizziamo come questi principi sono stati applicati a un caso concreto di ricorso avverso una condanna per rapina.
I Fatti del Caso
Il procedimento nasce dal ricorso di un imputato, condannato in primo grado e in appello per il reato di rapina, previsto dall’art. 628 del codice penale. L’imputato ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, basando il suo ricorso su due principali motivi di doglianza.
In primo luogo, contestava la correttezza e la logicità della motivazione con cui i giudici di merito avevano affermato la sua responsabilità, sostenendo che le fonti di prova fossero state valutate in modo errato. In sostanza, chiedeva alla Cassazione una diversa interpretazione delle testimonianze e degli elementi raccolti.
In secondo luogo, l’imputato lamentava la mancata riqualificazione del reato da rapina (art. 628 c.p.) a furto (art. 624 c.p.), ritenendo che non sussistessero gli elementi costitutivi del reato più grave, in particolare la violenza esercitata sulla persona offesa.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi e ha concluso per la totale inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto senza un esame del merito delle questioni sollevate. L’imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni sull’inammissibilità del ricorso in Cassazione
La Corte ha fornito una spiegazione chiara e netta per la sua decisione, analizzando separatamente i due motivi di ricorso.
Per quanto riguarda il primo motivo, relativo alla presunta illogicità della motivazione, i giudici supremi hanno ribadito un principio consolidato: alla Corte di Cassazione è precluso sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici di merito. Il suo compito non è saggiare la tenuta logica della sentenza confrontandola con altri possibili modelli di ragionamento, ma solo verificare l’assenza di vizi logici manifesti o di errori di diritto. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva motivato in modo esauriente e logico, ritenendo le dichiarazioni della persona offesa “lineari, chiare ed attendibili” e valorizzando il verbale di arresto a fronte di una prospettiva difensiva “inverosimile”.
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. La Corte ha osservato che le argomentazioni sulla riqualificazione del reato non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelle già presentate e respinte in appello. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse tesi. La Corte d’Appello aveva chiaramente spiegato perché la condotta rientrasse nella fattispecie di rapina, evidenziando la violenza usata dall’imputato per impossessarsi del bene. Il ricorso, omettendo di confrontarsi con tale motivazione, è risultato generico e, pertanto, inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito per chi intende adire la Corte di Cassazione. Il ricorso non può essere un tentativo di ottenere una terza valutazione dei fatti del processo. È indispensabile che i motivi di ricorso siano focalizzati su reali vizi di legittimità, come l’errata applicazione di una norma di legge o una motivazione palesemente illogica o contraddittoria. La semplice riproposizione di argomenti difensivi già vagliati e motivatamente respinti nei gradi di merito conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito (primo grado e appello). Il suo compito è limitato al controllo della corretta applicazione della legge e della logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è una ‘pedissequa reiterazione’?
Significa che il motivo ripropone esattamente le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro le ragioni esposte nella sentenza di secondo grado. Questo rende il motivo generico e quindi inammissibile.
Perché il fatto è stato qualificato come rapina e non come furto?
La Corte d’Appello, la cui decisione è stata di fatto confermata, ha stabilito che si trattava di rapina perché l’imputato ha usato violenza nei confronti della vittima al fine di impossessarsi del bene. Questo elemento della violenza è ciò che distingue giuridicamente la rapina (art. 628 c.p.) dal furto (art. 624 c.p.).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31997 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31997 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivaz base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 628 cod. pe la illogicità della motivazione sulla base di un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusio di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze p quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica dell portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Se 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le convincimento (si veda, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata do d’appello ha correttamente ritenuto le dichiarazioni della persona offesa linea attendibili a fronte di una inverosimile prospettiva difensiva e valorizzato a con verbale di arresto), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (Sez. Unite n. Bell’Arte, Rv. 253214);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivaz base della mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all’art. 624 consentito perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazio già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (si vedano in le pagine 6- 7 della sentenza impugnata dove la Corte d’appello ha correttamente ri condotta illecita contestata all’interno della fattispecie di rapina per la vio dall’imputato nei confronti della persona offesa, al fine di impossessarsi dell’ogge dovendosi le stesse considerare non specifiche, ma soltanto apparenti, in quanto o assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto d rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 09/07/2024