Inammissibilità ricorso Cassazione: quando la Corte Suprema non può riesaminare i fatti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema giudiziario: i limiti del giudizio di legittimità e le cause di inammissibilità del ricorso in Cassazione. La decisione sottolinea come la Suprema Corte non possa trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito, ma debba limitarsi a verificare la corretta applicazione della legge. Analizziamo insieme questo caso per capire le implicazioni pratiche per chi intende impugnare una sentenza di condanna.
I Fatti del Caso
Due persone, condannate in primo grado dal Giudice di Pace per i reati di lesioni e minaccia, vedevano confermata la loro responsabilità penale anche dal Tribunale. Non rassegnati alla decisione, proponevano ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza. In primo luogo, lamentavano un presunto ‘travisamento degli elementi probatori’, sostenendo che i giudici dei gradi precedenti avessero interpretato male le prove a loro carico. In secondo luogo, criticavano l’eccessività della pena inflitta, ritenendola sproporzionata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Questa decisione non entra nel vivo delle accuse, ma si concentra esclusivamente sulla correttezza formale e sostanziale dei motivi di ricorso presentati. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: I limiti del giudizio di legittimità e l’inammissibilità del ricorso in Cassazione
Il cuore della decisione risiede nella spiegazione del ruolo della Corte di Cassazione. Il primo motivo di ricorso, relativo al travisamento delle prove, è stato giudicato inammissibile perché tendeva a sollecitare una ‘ricostruzione alternativa dei fatti’. I ricorrenti, in sostanza, chiedevano alla Suprema Corte di rivalutare le prove e di giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di merito.
La Cassazione ha ricordato, citando consolidata giurisprudenza, che questo non è il suo compito. Il giudizio ‘di legittimità’ serve a controllare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria. Non è consentito, in questa sede, sostituire la propria valutazione dei fatti a quella, logica e ben argomentata, del giudice che ha esaminato le prove direttamente. Un ricorso basato su tali presupposti è destinato all’inammissibilità del ricorso in Cassazione.
Le Motivazioni: La discrezionalità nella graduazione della pena
Anche il secondo motivo, relativo all’eccessività della sanzione, è stato respinto. La Corte ha ribadito che la ‘graduazione della pena’ rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Quest’ultimo, nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, ha il compito di commisurare la pena alla gravità del reato e alla capacità a delinquere del reo.
La Cassazione può intervenire solo se la motivazione su questo punto è manifestamente illogica o del tutto assente, cosa che nel caso di specie non è stata ravvisata. Il giudice di merito aveva, infatti, fornito un ‘congruo riferimento’ agli elementi considerati decisivi per determinare la pena, adempiendo così al proprio onere argomentativo.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito: il ricorso in Cassazione non è un’ulteriore possibilità per discutere i fatti del processo. Per avere successo, un ricorso deve concentrarsi su precise violazioni di legge o su vizi logici macroscopici e palesi nella motivazione della sentenza impugnata. Tentare di ottenere dalla Suprema Corte una nuova valutazione delle prove o una riconsiderazione della pena basata su criteri diversi da quelli del giudice di merito si traduce, come in questo caso, in una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti o le prove. Il suo compito è limitato a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Chiedere una nuova valutazione dei fatti porta all’inammissibilità del ricorso.
Per quale motivo un ricorso che contesta la quantità della pena può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso sulla misura della pena è inammissibile se non evidenzia una manifesta illogicità o una carenza totale nella motivazione del giudice. La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve motivare la sua scelta in base ai criteri di legge (artt. 132 e 133 c.p.).
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la sentenza di condanna. Inoltre, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31264 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31264 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA DI COGNOME NOME nato a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
t
OSSERVA
Rilevato che COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, che ha confermato la pronuncia Giudice di pace con la quale i ricorrenti erano stati ritenuti responsabili dei delitti di lesioni e minaccia;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunciano la violazione di legge penale in ordine al travisamento degli elementi probatori posti alla base della dichiarazione di responsabilità degli imputati, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione alternativa dei fatti, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 2 e SS. della sentenza impugnata);
Invero, è inammissibile il motivo formulato secondo schemi di censura non consentiti in sede di legittimità, in quanto si risolvono in mere doglianze in punto d fatto, funzionali ad ottenere una ricostruzione alternativa e più favorevole degli elementi di prova, preclusa in sede di legittimità, in mancanza di manifeste illogicità motivazionali o macroscopiche carenze del provvedimento impugnato (cfr., in tema, l’orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e, tra le più recent pronunce, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482, nonché Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui i ricorrenti lamentano l’erronea applicazione della legge penale in ordine all’eccessività del trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciat negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie, l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata);
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 aprile 2024
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