Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando il Giudice di Legittimità Non Riesamina i Fatti
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, offre un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità, chiarendo le ragioni che portano a una declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione. Questo provvedimento sottolinea un principio fondamentale: la Suprema Corte non è un terzo grado di merito e non può essere adita per ottenere una nuova valutazione delle prove. L’analisi si concentra sulla coerenza logica della sentenza impugnata, non sulla sua potenziale ‘opinabilità’.
I Fatti del Caso
Due soggetti hanno proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello che li aveva giudicati colpevoli. I ricorrenti hanno articolato diversi motivi di doglianza, contestando la correttezza della motivazione sulla loro responsabilità, il diniego della sospensione condizionale della pena e i criteri di determinazione della sanzione, inclusa la comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti.
I Limiti al Sindacato e l’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, fornendo una chiara spiegazione per ciascun motivo di doglianza. L’argomentazione centrale della Corte ruota attorno alla natura del suo sindacato, che è di legittimità e non di merito.
La Critica alla Motivazione sulla Responsabilità
Il primo motivo di ricorso è stato ritenuto privo di specificità. I ricorrenti, secondo la Corte, non hanno individuato vizi logici o travisamenti decisivi nelle prove, ma hanno tentato di proporre una ricostruzione alternativa dei fatti e una diversa valutazione delle fonti di prova. Questo approccio è estraneo al giudizio di cassazione, al quale è preclusa la possibilità di sovrapporre la propria valutazione a quella del giudice di merito. Il controllo della Corte si limita a verificare la coerenza strutturale della sentenza impugnata.
Il Diniego della Sospensione Condizionale e la Misura della Pena
Anche i motivi relativi al trattamento sanzionatorio sono stati respinti. La Corte ha ritenuto che il ragionamento della Corte d’Appello sul diniego della sospensione condizionale fosse logico e immune da censure. Allo stesso modo, le decisioni sulla comparazione tra circostanze e sulla determinazione della pena sono state considerate correttamente motivate. La giurisprudenza citata nel provvedimento ricorda che tali statuizioni sono censurabili solo se frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico, cosa non riscontrata nel caso di specie.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni dell’ordinanza si fondano su principi consolidati della giurisprudenza di legittimità. La Corte ribadisce che il suo compito non è quello di saggiare la tenuta logica della pronuncia di merito confrontandola con altri possibili modelli di ragionamento. Al contrario, deve verificare la coerenza interna della sentenza, basandosi sugli stessi parametri valutativi che l’hanno generata. I giudici di merito, nel caso specifico, avevano ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento con argomentazioni esenti da criticità. Per quanto riguarda la determinazione della pena, è stato ritenuto sufficiente che i giudici avessero indicato gli elementi rilevanti secondo l’art. 133 del codice penale, giustificando così la misura della pena inflitta.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito per chi intende adire la Corte di Cassazione. Il ricorso deve essere redatto con estrema perizia, concentrandosi su vizi di legge o su manifeste illogicità della motivazione, e non può trasformarsi in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sui fatti. La conseguenza di un ricorso mal impostato, che mira a una rivalutazione del merito, è una sicura dichiarazione di inammissibilità del ricorso in cassazione, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile contestare la valutazione delle prove in Cassazione?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito. Il suo controllo si limita a verificare la coerenza logica della motivazione e la corretta applicazione della legge.
Quando è censurabile in Cassazione la decisione del giudice sulla pena?
La decisione sulla comparazione delle circostanze e sulla misura della pena è censurabile in Cassazione soltanto nelle ipotesi in cui sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico, e non per una semplice divergenza di valutazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte senza validi motivi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30749 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30749 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME NOME che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la corrett della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è pri concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti prob e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione di quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente g ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamen emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazion normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la prop valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cogniz mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventu altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno, dovendo piuttosto verifica coerenza strutturale della sentenza alla stregua degli stessi parametri val da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamen sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, co argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convinci non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4);
considerato, relativamente al secondo motivo, che la Corte di appello ha svolto un ragionamento logico ed immune da censure nel negale la concessione della sospensione condizionale della pena rilevato che, quanto al terzo ed al quarto motivo di ricorso, che le statuizi relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti censurabili in cassazione soltanto nelle ipotesi in cui siano frutto di mero a o di ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare la soluzione equivalenza aver NOME detta soluzione la più idonea a realizzare l’adeguat della pena irrogata in concreto. (vedi sez. 2, Sentenza n. 31543 del 08/06/2 Pennelli Rv. 270450 – 01) e che deve ritenersi adempiuto l’obbligo di motivazio del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della p allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o deter nell’ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui 133 cod. pen. (vedi Sez.1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 23/01/2014 , Wayche e altri Rv. 258410), come avvenuto nel caso in esame;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna deliericorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 giugno 2024.