Ricorso in Cassazione Inammissibile: Quando la Valutazione dei Fatti è Preclusa
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione, Sezione Penale, offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità e delle ragioni che conducono a una declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione. La Suprema Corte ha respinto il ricorso di un imputato condannato per minacce e lesioni, ribadendo che non è possibile utilizzare questo strumento per ottenere una terza valutazione dei fatti del processo. Questo articolo analizza la decisione e le sue importanti implicazioni pratiche.
I Fatti alla Base del Processo
Il caso trae origine da una sentenza della Corte di Appello che aveva confermato la condanna di un imputato per i reati di minaccia in concorso (ex artt. 110 e 612, comma secondo, cod. pen.) e lesioni personali in concorso (ex artt. 110 e 581 cod. pen.). Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità in Cassazione
Il ricorrente ha tentato di scardinare la sentenza di condanna attraverso due argomentazioni principali. Vediamo perché entrambe sono state giudicate inammissibili.
Primo Motivo: Insussistenza degli Elementi del Reato
L’imputato sosteneva l’insussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati e la contraddittorietà della motivazione della sentenza d’appello rispetto alle prove emerse nel processo. La Corte di Cassazione ha immediatamente respinto questa censura, qualificandola come un tentativo, non consentito, di sollecitare una rivalutazione delle prove e una rilettura alternativa dei fatti. Il compito della Cassazione, infatti, non è quello di riesaminare il merito della vicenda, ma di controllare la corretta applicazione della legge.
Secondo Motivo: Violazione delle Norme sulla Valutazione della Prova
Il secondo motivo denunciava la violazione dell’art. 192 del codice di procedura penale. In particolare, si contestava la mancata verifica dell’attendibilità della persona offesa e l’illogicità della motivazione. Anche in questo caso, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso in cassazione, spiegando che il compito di vagliare il materiale probatorio, incluse le dichiarazioni della vittima, è già stato pienamente assolto dai giudici di primo e secondo grado. Inoltre, i giudici hanno sottolineato come sia giuridicamente errata la premessa del ricorrente secondo cui le dichiarazioni della persona offesa necessitino sempre di riscontri esterni per essere ritenute valide.
Il Ruolo della Corte di Cassazione: il Sindacato di Legittimità
Questa ordinanza è un’importante lezione sul ruolo della Corte di Cassazione. Il suo non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È, invece, un ‘giudizio di legittimità’, il cui scopo è assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Pertanto, i ricorsi che, come in questo caso, si limitano a proporre una diversa valutazione delle prove, senza individuare specifici vizi di legge o di motivazione manifestamente illogica, sono destinati all’inammissibilità.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la sua decisione su principi consolidati nella giurisprudenza. Citando le Sezioni Unite (sentenze Scibè e Bell’Arte), ha ribadito che non è consentito demandare alla Cassazione il compito di ‘rilettura’ degli elementi di fatto, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito. La mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali non integra un vizio di legittimità. La Corte ha inoltre rilevato la tardività di una memoria difensiva presentata oltre il termine di quindici giorni prima dell’udienza, specificando che, in ogni caso, essa non conteneva argomenti idonei a superare le cause di inammissibilità.
Le conclusioni
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: un ricorso per cassazione deve essere redatto con estrema perizia tecnica, concentrandosi esclusivamente su vizi di legittimità e non su doglianze di fatto. Diversamente, l’esito sarà non solo il rigetto, ma anche un’ulteriore condanna economica.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare le prove, come le dichiarazioni della persona offesa?
No, l’ordinanza chiarisce che la Corte di Cassazione non può riesaminare il materiale probatorio. Questo compito spetta esclusivamente ai giudici di merito (primo e secondo grado). Un ricorso che chiede una ‘rilettura’ delle prove è inammissibile.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel caso di specie con una somma di tremila euro.
La testimonianza della persona offesa ha sempre bisogno di altre prove a supporto per essere considerata credibile?
No. L’ordinanza, richiamando una precedente sentenza delle Sezioni Unite, afferma che è giuridicamente errato ritenere che le dichiarazioni della persona offesa necessitino sempre di riscontri esterni per essere considerate attendibili. La loro valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24687 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24687 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
I
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 110, 612 comma secondo cod. pen. (capo A) e 110, 581 cod. pen. (capo B);
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce l’insussistenza degli elementi costitutivi delle fattispecie per cui vi è la condanna e la contraddittorietà dalla motivazione rispetto alle risultanze processuali, non è consentito in sede di legittimità perché è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, ed è avulso da pertinente individuazione e specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce violazione dell’art. 192 cod. proc pen. in ordine alla mancata verifica dell’attendibilità e credibilità della persona offesa e l’illogicità della motivazione rispetto alle risultanze processuali, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché demanda alla Corte di cassazione il compito di vagliare il materiale probatorio e, in particolare, le dichiarazioni della persona offesa; compito già esaurientemente assolto dai giudici di merito, che, con giudizio conforme in primo e secondo grado; mentre la Corte di cassazione non può procedere alla “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME) ed inoltre muove da una premessa giuridicamente errata circa la necessità di riscontri alle dichiarazioni della persona offesa (cfr. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214);
Vista la memoria trasmessa dal difensore del ricorrente il 29 maggio 2024, che è tardiva perché inviata dopo la scadenza del termine di quindici giorni anteriori all’udienza ex artt. 610 comma 1 e 611 cod. proc. pen. e che, comunque, non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/06/2024