Inammissibilità ricorso in Cassazione: i limiti al riesame dei fatti
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Quando un ricorso si concentra sulla rivalutazione delle prove, si scontra con il muro dell’inammissibilità ricorso, poiché tale compito non spetta alla Suprema Corte. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i confini del sindacato della Cassazione.
Il Caso: Tentativo di Furto e Riconoscimento Fotografico
La vicenda processuale ha origine da una condanna per tentato furto. La Corte d’Appello aveva confermato la responsabilità di un individuo sulla base di elementi probatori ritenuti solidi. In particolare, una testimone aveva effettuato un riconoscimento fotografico, identificando con certezza l’imputato come uno dei due soggetti visti allontanarsi dal giardino della casa dove era stato commesso il reato. La testimonianza era stata ulteriormente corroborata dalla descrizione precisa delle caratteristiche fisiche e dell’abbigliamento, risultata corrispondente a quella dell’imputato.
La Questione dell’Inammissibilità del Ricorso
L’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, contestando la ricostruzione dei fatti e la valutazione del materiale probatorio operata dai giudici di merito. Le censure sollevate, tuttavia, non vertevano su una presunta violazione di legge o su vizi procedurali, bensì miravano a ottenere una nuova e diversa interpretazione delle prove, come il valore del riconoscimento fotografico e la credibilità della testimone.
La Corte di Cassazione ha prontamente rilevato come tali doglianze esulino completamente dal perimetro del giudizio di legittimità. Il ruolo della Suprema Corte, infatti, non è quello di un “terzo grado” di merito, ma di verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Tentare di rimettere in discussione l’apprezzamento delle prove, che è di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado, conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità ricorso.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza d’appello congrua, adeguata e priva di censure di manifesta illogicità. I giudici di merito, secondo l’ordinanza, hanno basato la loro decisione su corretti criteri di inferenza e su massime di esperienza condivisibili. La responsabilità dell’imputato è stata desunta in modo plausibile dal riconoscimento fotografico effettuato dalla testimone, che non ha mostrato incertezze. La descrizione fisica e dell’abbigliamento fornita dalla teste ha trovato pieno riscontro, creando un quadro probatorio solido.
Poiché le censure dell’imputato si limitavano a contestare questa valutazione fattuale senza evidenziare vizi logici o giuridici, il ricorso è stato giudicato inammissibile. La Corte non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, se questa è sorretta da una motivazione coerente.
Conclusioni e Conseguenze Pratiche
La decisione riafferma un principio cardine: il ricorso in Cassazione deve basarsi su questioni di diritto e non può trasformarsi in un appello mascherato. Le conseguenze dell’inammissibilità ricorso sono severe. A norma dell’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure proposte non riguardavano violazioni di legge, ma contestavano la valutazione dei fatti e delle prove (come il riconoscimento fotografico), attività che spetta esclusivamente al giudice di merito e non alla Corte di Cassazione nel suo giudizio di legittimità.
Cosa significa che il giudizio della Cassazione è un ‘giudizio di legittimità’?
Significa che la Corte di Cassazione non riesamina il caso nel merito per decidere se l’imputato è colpevole o innocente, ma si limita a controllare che la legge sia stata applicata correttamente dai giudici dei gradi precedenti e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base alla decisione e all’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23077 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23077 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CARBONIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso sentenza recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perch contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di meri che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
I giudici di merito hanno plausibilmente desunto la responsabilità del prevenuto dal riconoscimento fotografico effettuato dalla teste COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME non ha avuto alcuna incertezza nel riconoscere l’imputato come uno dei due soggetti visti uscire dal giardino di pertinenza della casa in cui è stato perpetrato il tent di furto; il tutto previa accurata descrizione fisica e dell’abbigliamento indossato due soggetti, risultato corrispondente a quelli dell’imputato.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 maggio 2024
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