Inammissibilità Ricorso Cassazione: quando la Suprema Corte non riesamina i fatti
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei rigorosi limiti entro cui opera la Corte di Cassazione, ribadendo un principio fondamentale: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. Quando un ricorso si limita a riproporre le stesse questioni già decise, senza evidenziare vizi logici o giuridici nella sentenza impugnata, l’esito è segnato: l’inammissibilità del ricorso Cassazione. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere le ragioni che hanno portato a tale conclusione.
I Fatti di Causa
Il caso nasce da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. L’imputato era stato condannato per essersi allontanato dalla propria abitazione durante le ore notturne, in violazione di una misura a cui era sottoposto. La difesa ha contestato le modalità con cui gli agenti avevano accertato l’assenza, sostenendo che il semplice fatto che nessuno avesse risposto al campanello, seppur funzionante, non costituisse una prova certa della sua assenza. Inoltre, il ricorrente chiedeva l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
Le Censure del Ricorrente e l’Inammissibilità del Ricorso Cassazione
Il ricorrente ha basato il suo ricorso su due principali doglianze:
1. Sulle modalità di controllo: Si contestava che la prova dell’assenza fosse insufficiente, trasformando di fatto un dubbio sulla prova in un motivo di legittimità.
2. Sulla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p.: Si lamentava il mancato riconoscimento della tenuità del fatto, nonostante la difesa ritenesse che la violazione fosse di lieve entità.
La Suprema Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, dichiarando l’inammissibilità del ricorso. Le argomentazioni, infatti, non denunciavano un vizio di legge o un’illogicità manifesta nella motivazione della Corte d’Appello, ma si limitavano a riproporre una diversa interpretazione del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha chiarito la propria posizione con motivazioni precise. In primo luogo, ha stabilito che le critiche sulle modalità di accertamento dell’assenza dell’imputato investono in modo inammissibile la valutazione delle prove, che è di competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Poiché la Corte territoriale aveva già esaminato e risolto la questione con una motivazione logica e coerente, riproporla in Cassazione equivale a chiedere un nuovo giudizio sui fatti, cosa che la legge non consente.
Per quanto riguarda la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p., la Corte ha osservato che la decisione dei giudici d’appello di escludere la particolare tenuità del fatto era ben motivata. Essi avevano considerato elementi specifici come l’orario notturno dell’allontanamento e l’intensità del dolo, data l’assenza di qualsiasi giustificazione. Queste valutazioni, essendo prive di evidenti vizi logici, non sono sindacabili in sede di legittimità. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma solo verificare che quest’ultima sia corretta dal punto di vista giuridico e logico.
Conclusioni
L’ordinanza conferma che il ricorso per Cassazione deve essere fondato su vizi di legittimità specifici e non può risolversi in una generica contestazione delle conclusioni a cui sono giunti i giudici di merito. La conseguenza diretta dell’inammissibilità è, come previsto dall’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, in questo caso quantificata in 3.000 euro. Questa decisione serve da monito: per accedere al giudizio della Suprema Corte, è indispensabile formulare censure precise che attacchino la struttura logico-giuridica della sentenza impugnata, non il suo contenuto fattuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano generici, reiteravano questioni già affrontate e risolte dalla Corte d’Appello e miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove, attività che non è permessa in sede di Cassazione.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove, come ad esempio le modalità di un controllo di polizia?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o la ricostruzione dei fatti. Il suo compito è verificare che la sentenza impugnata sia immune da vizi di legge o da difetti logici evidenti nella motivazione. La valutazione del compendio probatorio spetta esclusivamente ai giudici di merito.
Per quale motivo è stata negata l’applicazione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
L’applicazione è stata negata perché la Corte di merito ha ritenuto che il fatto non fosse oggettivamente tenue. Ha basato questa conclusione sulle modalità specifiche della violazione (l’allontanamento in orario notturno) e sull’intensità del dolo, dato che l’imputato non ha fornito alcuna giustificazione per la sua assenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15051 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15051 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che le doglianze del ricorrente sulle modalità del controllo operato dagli agen considerazione della circostanza che il campanello dell’abitazione anche se funzionante non fornisce la prova certa dell’assenza dell’imputato investono / in modo inammissibde la valutazione del compendio probatorio;
ritenuto che il motivo reitera in modo del tutto generico la stessa questione già affront risolta dalla Corte di appello con motivazione immune dai vizi denunciati;
ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo l Corte di merito escluso l’oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto (orar(o n dell’allontanamento) in ragione dell’intensità del dolo per la violazione rimasta pr giustificazioni, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da ev vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in se legittimità;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, sì stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22 marzo 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente