Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Fatti non si Possono Più Discutere
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di uno dei principi cardine del nostro sistema processuale: la netta distinzione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità. Quando un imputato, dopo essere stato condannato in primo e secondo grado, si rivolge alla Suprema Corte, deve essere consapevole dei limiti invalicabili di tale giudizio. La recente decisione della Corte di Cassazione ribadisce con fermezza il concetto di inammissibilità del ricorso in Cassazione quando questo si traduce in un tentativo di ridiscutere i fatti, anziché contestare la violazione della legge.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato contro la sentenza della Corte di Appello di Messina, che aveva confermato la sua responsabilità penale per il danneggiamento di un autoveicolo a seguito di un incendio. L’imputato, attraverso il suo ricorso, ha cercato di contestare la ricostruzione degli eventi e la valutazione delle prove effettuate dai giudici di merito, proponendo una lettura alternativa degli elementi indiziari. In particolare, le sue doglianze miravano a presentare la sua presenza sul luogo del delitto come una mera casualità, contrariamente a quanto stabilito nei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che le argomentazioni del ricorrente non sollevavano questioni sulla corretta applicazione delle norme giuridiche, ma si limitavano a criticare l’apprezzamento dei fatti e delle prove, un’attività che rientra nella competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado. Di conseguenza, oltre a rigettare il ricorso, ha condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro a favore della cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni: L’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte ha basato la sua decisione sul principio fondamentale che la Cassazione è un giudice di legittimità, non un terzo grado di merito. Il suo compito non è quello di effettuare una nuova valutazione delle prove o di scegliere tra diverse possibili ricostruzioni dei fatti. I giudici supremi devono solo verificare se la sentenza impugnata ha applicato correttamente la legge e se la motivazione è logica, coerente e non viziata. Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse ‘congrua e adeguata’, ‘esente da vizi logici’ e fondata su ‘corretti criteri di inferenza’ e ‘condivisibili massime di esperienza’. Il ricorso, pertanto, è stato visto come un tentativo inammissibile di sollecitare una ‘diversa ma non più logica ricostruzione dei fatti’, compito precluso alla Suprema Corte.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda presentare un ricorso per cassazione. È essenziale comprendere che non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione delle prove fatta dai giudici precedenti. Per avere successo in sede di legittimità, è necessario dimostrare un vizio giuridico specifico: una violazione di legge o un difetto di motivazione grave e palese. Tentare di riaprire la discussione sui fatti porta inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione, con la conseguente condanna al pagamento di spese e sanzioni. La decisione rafforza la funzione nomofilattica della Cassazione, garantendo la certezza del diritto e l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che l’ultimo grado di giudizio si trasformi in un’infinita rivalutazione dei fatti.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le argomentazioni del ricorrente riguardavano la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, materie di competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non riesaminabili in sede di legittimità.
Qual è la conseguenza economica per chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
In base all’art. 616 c.p.p., la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
La Corte di Appello aveva motivato adeguatamente la sua sentenza?
Sì, secondo la Cassazione, la Corte d’Appello ha fornito una motivazione ‘congrua e adeguata’, priva di vizi logici e basata su corretti criteri di inferenza e condivisibili massime di esperienza, valorizzando in modo coerente tutti gli elementi indiziari.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36234 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36234 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG. 17200/25
Ritenuto che il motivo unico dedotto concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investe profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Messina che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata “su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale;
ritenuto che le doglianze del ricorrente appaiono volte a sollecitare una diversa ma non più logica ricostruzione dei fatti attraverso una lettura alternativa delle prove non consentita in sede di legittimità, per l’assenza di una disamina congiunta di tutti gli elementi indiziari, congruamente valorizzati dai giudici di merito che hanno portato ad escludere la mera casuale presenza dell’imputato al momento del danneggiamento dell’autoveicolo incendiato;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente , al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna no’ ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 6 ottobre 2025
Il Consigliere estensore