Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando il Giudice non Riesamina i Fatti
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha riaffermato un principio cardine del nostro sistema processuale: i limiti invalicabili del suo giudizio. La decisione in esame chiarisce le ragioni che portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso in cassazione, specialmente quando i motivi proposti riguardano la valutazione dei fatti o la determinazione della pena. Analizziamo insieme questo caso per comprendere meglio le dinamiche del giudizio di legittimità.
Il Caso: Due Ricorsi distinti davanti alla Suprema Corte
Due soggetti si sono rivolti alla Corte di Cassazione per impugnare una sentenza della Corte d’Appello di Lecce. I motivi dei loro ricorsi erano nettamente distinti:
1. Il primo ricorrente lamentava un ‘vizio di motivazione’ in merito alla determinazione della pena, ritenendola eccessiva o mal giustificata.
2. Il secondo ricorrente contestava la ricostruzione dei fatti che avevano portato alla sua condanna per il reato di cui all’art. 337 del codice penale (resistenza a un pubblico ufficiale), chiedendo di fatto una nuova valutazione delle prove.
Entrambi i ricorsi, seppur con argomentazioni diverse, miravano a ottenere una revisione della decisione presa nei gradi di merito.
Limiti al Controllo sulla Pena: Il Principio dell’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte Suprema ha affrontato per primo il ricorso relativo alla quantificazione della pena. Ha stabilito che il motivo era ‘manifestamente infondato’. I giudici hanno chiarito che le decisioni sulla determinazione della pena prese dal giudice di merito sono censurabili in Cassazione solo in casi eccezionali: quando sono il risultato di ‘mero arbitrio’ o di un ‘ragionamento illogico’.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione basata sulla gravità delle condotte accertate. Anche se vi era un riferimento potenzialmente erroneo al minimo edittale, la sostanza della motivazione era solida e non arbitraria. Pertanto, non sussistevano i presupposti per un intervento della Cassazione, portando all’inammissibilità del ricorso in cassazione.
La Valutazione dei Fatti: Un Confine Invalicabile per la Cassazione
Per quanto riguarda il secondo ricorso, che contestava la sussistenza della condotta penalmente rilevante, la Corte ha adottato una posizione ancora più netta. Il motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una ‘diversa valutazione di merito delle risultanze istruttorie’.
Questo significa che il ricorrente non stava denunciando un errore nell’applicazione della legge, ma stava chiedendo alla Cassazione di riesaminare le prove (come testimonianze o documenti) e di giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di primo e secondo grado. Tale operazione è preclusa alla Corte di Cassazione, il cui compito non è quello di essere un ‘terzo giudice’ dei fatti, ma unicamente di verificare la corretta interpretazione e applicazione delle norme giuridiche (giudizio di legittimità).
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha concluso che entrambi i ricorsi dovevano essere dichiarati inammissibili. Per il primo, la motivazione della pena, sebbene sintetica, non era né illogica né arbitraria, rientrando quindi nel potere discrezionale del giudice di merito. Per il secondo, la richiesta di una nuova valutazione delle prove si scontrava con la natura stessa del giudizio di legittimità, che non consente un riesame del merito della vicenda.
La conseguenza di questa decisione è stata non solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto ricorsi inammissibili.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza serve come un importante promemoria per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Il ricorso in sede di legittimità non è un’ulteriore opportunità per discutere i fatti del processo. Al contrario, deve essere rigorosamente fondato su questioni di diritto: violazione di legge o vizi di motivazione gravi e palesi (illogicità manifesta, contraddittorietà). Tentare di utilizzare la Cassazione come un terzo grado di giudizio sul merito porta, come in questo caso, a una inevitabile declaratoria di inammissibilità e a ulteriori sanzioni economiche.
Perché un ricorso sulla determinazione della pena può essere dichiarato inammissibile in Cassazione?
Perché la valutazione sulla congruità della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la decisione è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico, non per una semplice divergenza di valutazione.
Cosa significa che la Cassazione non è un ‘terzo giudice del merito’?
Significa che la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove (testimoni, documenti, perizie) per decidere se i fatti si sono svolti in un modo o in un altro. Il suo compito è solo controllare che i giudici di primo e secondo grado abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Oltre alla conferma definitiva della condanna, chi propone un ricorso dichiarato inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel caso di specie per un importo di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43976 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43976 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a TRICASE il 01/10/1976
COGNOME NOME nato a LECCE il 13/07/1981
avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(L
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OSSERVA
Ritenuto che il difensore di NOME COGNOME con unico motivo, deduce il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena;
Considerato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto le statuizioni relative alla determinazione della pena da parte del giudice di merito sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico;
Rilevato che la Corte di appello ha motivato la determinazione della pena non illogicamente in ordine alla gravità delle condotte accertate, indipendentemente dall’erroneo riferimento al minimo della pena;
Considerato che il difensore di NOME COGNOME con unico motivo, deduce la violazione dell’art. 337 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della condotta;
Rilevato che il motivo è inammissibilmente volto a pervenire ad un diversa valutazione di merito delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 ottobre 2024.