Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando la Corte Suprema Non Riesamina i Fatti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: i limiti del giudizio di legittimità. Il caso in esame offre un chiaro esempio di inammissibilità ricorso Cassazione quando i motivi proposti mirano, in realtà, a ottenere un nuovo esame del merito della vicenda, attività preclusa alla Suprema Corte. Analizziamo la decisione per comprendere meglio i confini tra il giudizio di merito e quello di legittimità.
Il caso: un appello contro la condanna in secondo grado
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello per il reato previsto dagli articoli 110 e 642, comma 2, del codice penale (concorso in fraudolenta distruzione della cosa propria), decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’obiettivo era quello di contestare la sentenza di condanna, basando il proprio appello su due principali motivi: l’illogicità della motivazione riguardo alla sua colpevolezza e l’eccessività della pena inflitta.
I motivi del ricorso e la risposta della Corte
L’imputato ha tentato di scardinare la sentenza di condanna attraverso due argomentazioni distinte, entrambe però destinate a scontrarsi con i paletti procedurali del giudizio di legittimità.
Primo motivo: la contestazione sulla valutazione delle prove
Il ricorrente contestava la correttezza della motivazione della sentenza d’appello, sostenendo che fosse illogica e basata su una valutazione errata delle prove. In pratica, chiedeva alla Cassazione di riconsiderare le fonti di prova e di giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di merito.
Secondo motivo: la presunta eccessività della pena
Il secondo motivo di ricorso verteva sulla quantificazione della pena, ritenuta sproporzionata. Anche in questo caso, si chiedeva alla Corte Suprema di intervenire su un aspetto che la legge affida alla valutazione discrezionale del giudice di merito.
La decisione della Suprema Corte: l’inammissibilità ricorso Cassazione come principio cardine
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambe le censure, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. La decisione si fonda su principi consolidati della giurisprudenza, che delineano nettamente il perimetro del giudizio di legittimità.
Le motivazioni
Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ha ricordato che non le è consentito “sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi”. Il suo compito non è quello di effettuare un terzo grado di giudizio sul fatto, ma di verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia esente da vizi logici e che la legge sia stata applicata correttamente. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano esplicitato in modo adeguato le ragioni del loro convincimento, individuando correttamente gli elementi costitutivi del reato.
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile e manifestamente infondato. La Corte ha ribadito che la “graduazione della pena” rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli articoli 132 e 133 del codice penale. L’onere argomentativo del giudice di merito era stato assolto adeguatamente, con un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi per la commisurazione della sanzione.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame è un’importante conferma del ruolo e della funzione della Corte di Cassazione. Non è un “super-giudice” che può rimettere in discussione le valutazioni di fatto, ma un organo di controllo sulla corretta applicazione del diritto. La dichiarazione di inammissibilità ricorso Cassazione non solo chiude definitivamente la vicenda processuale, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente, condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: il ricorso per Cassazione deve essere fondato su vizi di legittimità reali e specifici, non su un generico dissenso rispetto all’esito dei gradi di merito.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di valutare nuovamente le prove presentate nei gradi di giudizio precedenti?
No, la Corte di Cassazione ha ribadito che non le è consentito sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio. Il suo ruolo è limitato al controllo della logicità della motivazione e della corretta applicazione della legge.
La Corte di Cassazione può ridurre una pena ritenuta eccessiva dall’imputato?
No, un motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena non è consentito in sede di legittimità. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita secondo i principi degli artt. 132 e 133 del codice penale, e la Corte può intervenire solo se la motivazione è palesemente illogica o mancante.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45452 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45452 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il 12/05/1968
avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 e 642 n. 2 cod. pen., denunciando la illogicità della motivazione sulla base di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260);
rilevato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagine 34 della sentenza impugnata dove la corte d’appello ha correttamente individuato gli elementi costitutivi della condotta criminosa contestata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Roma, 24/09/2024