Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20137 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20137 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 27/02/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il 17/12/1970
2.DELFINO NOME COGNOME nato a GIOIA TAURO il 09/05/1965
3.0LIVERI NOME nato a TAURIANOVA il 23/10/1991
4.NOME nato a REGGIO CALABRIA il 03/11/1968
5.NOME nato a CINQUEFRONDI il 19/10/1992
avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori:
L’avvocato COGNOME NOMECOGNOME anche in sostituzione di COGNOME NOMECOGNOME in difesa di COGNOME NOME ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
L’avvocato NOME COGNOME in difesa di COGNOME NOME COGNOME ed in sostituzione anche dell’avvocato COGNOME difensore di COGNOME ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che il 15/02/2024 ha confermato la sentenza del Giudice pe l’udienza preliminare del Tribunale cittadino che il 10/03/20222 aveva riconosciuto la pe responsabilità, tra gli altri, del COGNOME e dell’COGNOME in ordine alla partec un’associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di delitti contro il patrim particolare rapine ai danni degli uffici postali, e di tutti i predetti in ordine ad una reati-scopo, riformando la sentenza impugnata – per quanto qui di interesse – solo con rideterminazione delle pene inflitte al COGNOME ed alla COGNOME.
Nell’interesse del COGNOME sono stati presentati due ricorsi.
2.1. GLYPH Il primo ricorso, recante la data del 1° ottobre 2024, è affidato a cinque motiv impugnazione:
2.1.1. GLYPH Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 110, 628, t comma, n. 1 cod. pen. in relazione ai reati di cui ai capi I) ed M): secondo la ricostruzio fatti operata dai giudici di merito con riferimento alla rapina all’ufficio postale in locali Reggio Calabria, il COGNOME si trovava nelle adiacenze del luogo del delitto ed avrebbe s ruolo di coordinatore, dando il via all’azione, ma ad avviso del ricorrente non emerge d sentenza alcuna descrizione dell’attività che questo avrebbe svolto per dare un contrib all’azione, tale non potendo ritenersi la mera frase “e falli andare, con la buona for profferita nel momento in cui gli esecutori erano già in azione.
2.1.2. GLYPH Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 110, 61 582-585 cod. pen. e 628, terzo comma, n. 1 cod. pen. in relazione al reato di cui al capo L ricorrente contesta la ricostruzione della sentenza impugnata secondo cui la condotta materia del coimputato NOME sarebbe riferibile a tutti i concorrenti nella rapina perché, in presenz un programma criminoso concordato nei dettagli, anche con l’uso di strumenti atti ad offender il verificarsi delle lesioni di cui al capo L) era più che probabile conseguenza del reato. Ad del ricorrente, invece, si tratterebbe di concorso anomalo “attesa la imprevedibili
occasionalità della condotta posta in essere da altri”, non essendo prevedibile la presenza d agente in borghese casualmente trovatosi sul posto.
2.1.3. GLYPH Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 110 e 628, t comma, n. 1 cod. pen. in relazione alla tentata rapina all’ufficio postale di Pellegrina di Ba di cui ai capi E) ed F) ed alla ricettazione dell’autovettura in tale occasione utilizzata: il contesta l’interpretazione data in sentenza alle conversazioni captate a seguito di altra r risalente ai primi di ottobre 2017, conversazioni che si assumono riferite ad incontro al qu Trafiletti non avrebbe partecipato, e che solo erroneamente hanno indotto a riconoscere ne predetto “uno dei pianificatori, organizzatori e basisti della tentata rapina”. Peraltro, a del ricorrente, la ricostruzione dell’episodio avrebbe dovuto comunque indurre il giudi riconoscere la desistenza, atteso che gli esecutori erano ben consapevoli che la porta dell’uf postale si apriva solo dall’interno e nulla hanno fatto per farsi aprire la porta, limi richiamare il conducente del veicolo per farsi portar via.
2.1.4. GLYPH Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’art. 416 cod. pen relazione al reato di cui al capo A) trattandosi, invece, di mero concorso di persone nel r tanto che gli episodi delittuosi contestati al COGNOME si sarebbero svolti a distanza d l’uno dall’altro.
2.1.5. COGNOME Vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenua generiche ed alla quantificazione della pena inflitta.
2.1.6. GLYPH Con un secondo ricorso sottoscritto in data 14/10/2024 la difesa del COGNOME dedotto la violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento a tutte le con contestate:
quanto alla tentata rapina all’ufficio postale di Pellegrina di Bagnara del 27/11/201 artt. 110, e 628, terzo comma, n. 1 cod. pen., la difesa insiste nel rilevare che sono utilizzate in sentenza conversazioni relative a lavori programmati e non realizzati, ad in con la COGNOME ed un’amica di questa e non già alla rapina di cui si tratta e che la Corte terri senza confrontarsi con le censure difensive, sarebbe incorsa nel travisamento della pro individuando: una conversazione telefonica tra il COGNOME ed il COGNOME che si assume inesis nel corso della quale il primo avrebbe manifestato disappunto per il ritardo dei comp inesistenti contatti telefonici tra i due nella stessa mattinata; inesistenti tracciamenti d telefonica del COGNOME in prossimità dei luoghi del commesso reato ed un’errata colloca cronologica di una conversazione telefonica intercorsa tra il COGNOME ed il COGNOME;
quanto alle lesioni personali di cui al capo L), in occasione della rapina all’ufficio di Rosalì del 1°/10/2024 la difesa insiste sulla configurazione di un mero concorso anomalo reato, attesa l’imprevedibilità ed occasionalità della condotta posta in essere da altri;
quanto al reato associativo, si insiste sul rilievo che gli episodi delittuosi cont COGNOME si sono svolti a distanza di due anni l’uno dall’altro e si assume che dagli atti del non emergerebbe alcun accordo stabile volto alla commissione di una serie indeterminata di delitti, né un vincolo permanente;
quanto al trattamento sanzionatorio si assume che la Corte ha fornito una motivazion illogica in ordine alla ritenuta non lieve entità del danno ed al mancato riconoscim dell’attenuante di cui al secondo comma dell’art. 116 cod. pen.
L’Agostino, con un unico motivo di impugnazione, ha dedotto la violazione di legge ed vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e 416 cod. p ricorrente censura la motivazione della sentenza impugnata laddove questa ha ritenuto la sua compartecipazione al sodalizio criminoso comprovata non solo dalle due rapine oggetto di imputazione, in danno degli uffici postali di Sambatello (capo B) e di NOME (capo I), ma an da una rapina che si assume commessa a Gioiosa Ionica nel gennaio 2018, posta in essere mediante la vettura rubata poche ore prima dal COGNOME (reato di cui al capo H) e dal conten delle conversazioni captate tra il 10 novembre ed il 5 dicembre 2017, che dimostrerebbero l volontà dei sodali di porre in essere un’altra rapina presso un ufficio postale il 1/12/2017. As il ricorrente che i ripetuti contatti telefonici tra l’Agostino ed i cd. “sinopolesi” – in Trefiletti – erano del tutto svincolati dalla rapina di Gioiosa Ionica, che sarebbe stata re non già nel gennaio 2018 bensì in data 10 febbraio 2018, in realtà mai contestata ed in alcun modo considerata dal primo giudice ed introdotta per la prima volta dalla Corte di Appello. T contatti telefonici, invece, disvelavano “la volontà affatto larvata, anzi in alcuni tratt palese, del gruppo “originario” di Sinopoli/San Procopio di non voler incontrare l’odi ricorrente”.
L’COGNOME ha formulato due motivi di impugnazione:
4.1. GLYPH Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 192 cod. proc. per essersi fondato il giudizio di penale responsabilità su risultanze processuali che si pre a conclusioni non univoche, ritenendo che l’utenza telefonica del ricorrente abbia agganciato u zona compatibile con quella del commesso reato, nel difetto di un servizio di osservazione dire e senza valutare se l’utenza sia stata in uso ad altri soggetti, come dedotto con l’atto di a
4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 133 cod. pen essere la sentenza impugnata del tutto priva di apparato motivazionale in ordine a quantificazione della pena inflitta.
A sostegno del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME ritenuta colpevo dei reati di cui ai capi E) ed F), sono stati articolati cinque motivi di impugnazione:
5.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 546 proc. pen. ed agli artt. 24, 27 e 111 Cost.: si deduce l’evidente errore della motivazione, a che il dispositivo della sentenza riduceva notevolmente la pena di anni tre e mesi due reclusione ed euro 1.000 di multa, portandola ad anni due di reclusione, con la concessione d beneficio della sospensione condizionale della pena, mentre nel corpo motivazionale dell sentenza non si riscontravano le ragioni di tale riduzione. A seguito di istanza di corre
dell’errore materiale avanzata dalla difesa, la Corte ha, infatti, proceduto alla correzio dispositivo in calce alla motivazione uniformandolo a quello letto in udienza, essendo tutt rimasta ferma la motivazione volta alla conferma della pronuncia di primo grado.
5.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla rit responsabilità della ricorrente in ordine alla rapina ai danni dell’ufficio postale di Pell Bagnara, di cui al capo E) dell’imputazione.
5.3. GLYPH Violazione di legge e vizio di carenza assoluta di motivazione con riferimento al ritenuta responsabilità della ricorrente in ordine alla ricettazione, di cui al dell’imputazione, dell’autovettura utilizzata per la predetta rapina.
5.4. GLYPH Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego de circostanze attenuanti generiche.
5.5. COGNOME Violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alle ragioni, non espresse motivazione, che hanno indotto a concedere il beneficio della sospensione condizionale dell pena.
NOME COGNOME, riconosciuto colpevole di aver partecipato, come basista, alla rapina commessa ai danni dell’ufficio postale di Sambatello (capo B) ed ai connessi reat porto di armi improprie (le mazze ferrate di cui al capo C) e ricettazione di due vetture uti nell’episodio di cui si tratta (capo D), ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a sei di impugnazione:
6.1. COGNOME Con i primi tre motivi – trattati congiuntamente nel ricorso (“punti A, B e C pagg. da 3 a 10) – ha dedotto: A) la violazione di legge, con particolare riferimento all’a cod. proc. pen., ed il difetto di motivazione, fino al travisamento della prova, con rife all’utilizzazione, ai fini di prova, di fotogrammi tratti dal sistema di videosorveglianza d commerciali privati, senza consentire la visione integrale dei filmati, sottratti alla valuta contraddittorio della difesa; B) il vizio di motivazione e la violazione dell’art. 125 cod. p C) il vizio di motivazione e la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen.
Si assume nel ricorso che la Corte territoriale, nel trascrivere le argomentazioni del gi di primo grado, con la tecnica del copia-incolla, sarebbe incorso in una violazione dell’art cod. proc. pen., anche attraverso non meglio precisate “forzature interpretative”. Premesso c la sera precedente la rapina il Palmisano non era tra gli imputati avvistati e fermati in G deduce il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che sulla vet Renault Laguna, condotta dall’Agostino, sulla quale era salito anche il COGNOME, era presen anche una terza persona, sulla quale la sentenza non si è in alcun modo soffermata: si assume che il COGNOME è stato accomunato all’Agostino solo perché quella mattina i due erano sta visti insieme, ritenendo ingiustificatamente implausibile la versione dei fatti fornita dal r (relativa all’attesa di lavori di pittura da eseguire) e valorizzando i contatti tra il P l’Agostino emersi dai tabulati. Si assume che al COGNOME sarebbe stato attribuito il ruo basista per il solo fatto di essere stato immortalato prima nei pressi della propria abit
vicina al luogo della rapina e, dopo, a bordo della vettura condotta dall’Agostino, in compag di un terzo rimasto non identificato.
Viene dedotta, pertanto, la mera apparenza e mancanza di motivazione per non essersi la Corte territoriale confrontata con la spiegazione alternativa, plausibile e lecita, off ricorrente in ordine alla sua presenza sul posto ed al suo comportamento.
6.2. GLYPH Con il quarto motivo di ricorso il Palmisano ha dedotto la totale mancanza d motivazione con riferimento alla responsabilità del ricorrente per i reati di cui ai capi fatta discendere automaticamente dalla ritenuta responsabilità in ordine alla predetta rap senza considerare che, in virtù della sua assenza alla riunione propedeutica della rapina, il gi prima in Gallico, poteva comunque non essere a conoscenza dei dettagli dell’azione pianificata con conseguente estraneità al porto delle armi ed alla ricezione della vettura rubata.
6.3. Con gli ultimi due motivi di ricorso il Palmisano ha dedotto la violazione di ed il vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche e determinazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili, in quanto tutti i motivi addotti si discostano dai p dell’impugnazione di legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen. perché manifesta infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata.
Procedendo preliminarmente, in ordine logico, all’esame delle censure rivolte dai diver ricorrenti al giudizio di penale responsabilità espresso nei loro confronti con riferimento ai reati-fine dell’associazione contestata al capo A) dell’imputazione, deve rilevarsi che si prevalentemente, di censure inammissibili perché, a fronte di un percorso argomentativo dell sentenza impugnata immune da vizi logici evidenti, appaiono volte a prospettare una “rilettur degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Cor cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr., ex multis, Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944-01).
Al Giudice di legittimità è infatti preclusa – in sede di controllo della motivazione – la degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probat preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili di una migliore capacità esplicativa.
Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnat invece, deve essere volto a verificare che quest’ultima: a) sia “effettiva”, ovvero realm idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
non sia “manifestamente illogica”, perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazi non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non sia intern “contraddittoria”, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logic “incompatibile” con “altri atti del processo” (indicati in termini specifici ed esaustivi dal nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radical inficiata sotto il profilo logico (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, COGNOME, Rv. 251516-01; in motivazione la Corte ha precisato gli atti del processo invocati dal ricorre sostegno del dedotto vizio di motivazione non devono semplicemente porsi in contrasto con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante, ma devono essere autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione risulti in gr disarticolare l’intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radi incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria motivazione).
Tanto premesso, deve rilevarsi che a sostegno del ricorso presentato da NOME COGNOME riconosciuto colpevole di aver partecipato, come basista, alla rapina commessa ai danni dell’ufficio postale di Sambatello (capo B) e dei connessi reati di porto di armi impr (le mazze ferrate di cui al capo C) e ricettazione di due vetture utilizzate nell’episodio tratta (capo D), sono state presentate censure manifestamente infondate, laddove prospettano la violazione dell’art. 189 cod. proc. pen. per essere state utilizzati ai fini di prova, fo tratti dal sistema di videosorveglianza di esercizi commerciali privati in Sannbatello, senza c sia proceduto alla visione integrale dei filmati nel contraddittorio delle parti.
Come riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, infa fotogrammi estratti dalla registrazione effettuata dalle telecamere presenti sul posto son mezzo di prova atipico liberamente utilizzabile dal giudice, per il disposto dell’art. 189 cod pen., in quanto utile all’accertamento dei fatti ed in alcun modo lesivo della libertà morale imputati. Si è, così, rilevato che il riconoscimento dell’imputato nel soggetto ritr fotogrammi estratti dalla registrazione effettuata dalle telecamere di sicurezza presenti sul di consumazione del delitto, operato da parte del personale di polizia giudiziaria che v pregressa personale conoscenza dello stesso, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico la cui valutazione è rimessa al giudice di merito (Sez. 2, n. 45655 del 16/10/2014, Bennato, 260791-01).
Tanto premesso, deve rilevarsi che la sentenza impugnata ha riconosciuto la penale responsabilità del Palmisano in ordine alla rapina aggravata ai danni dell’ufficio postale frazione Sambatello del Comune di Reggio Calabria, di cui al capo B), ai connessi reati di po in luogo pubblico di due mazze ferrate, di cui al capo C), e di ricettazione delle due autove provento di furto, utilizzate per la rapina, con un percorso argomentativo dettagliato ed imm
da vizi logici, fondato su un compendio probatorio formato, oltre che dalle immagini estrapola da sistemi di videosorveglianza presenti nelle vicinanze dell’ufficio postale ed in luoghi li dalle sommarie informazioni rese dalla direttrice dell’ufficio postale, dall’analisi dei telefonici e del traffico delle utenze degli imputati ed anche dalle dichiarazioni del collab di giustizia NOME COGNOME che, all’epoca dell’esecuzione dell’ordinanza cautelare emessa i relazione ai fatti di cui si tratta, era detenuto nello stesso istituto carcerario nel quale ristretti il Palmisano, l’COGNOME ed il loro coimputato COGNOME
Da tali elementi è emerso che il COGNOME veniva prelevato dalla sua abitazione da una vettura condotta dall’NOME, poco prima della rapina, per poi risalire a piedi la stra conduceva all’ufficio postale, pochi secondi prima dell’avvio della fase esecutiva della rapina monitorare insieme allo stesso NOME, a piedi, le fasi dell’azione criminosa all’incroc pressi dell’ufficio postale ove questa si svolgeva, così agendo con il ruolo di “vero e p basista” attribuitogli dalla sentenza, allontanandosi poi dal luogo della rapina, al term questa, a bordo della stessa vettura condotta dall’COGNOME, che seguiva “a stretto raggio” la Uno utilizzata dai rapinatori diretta verso il luogo ove sarebbe stata abbandonata.
Dai traffici telefonici delle utenze dei partecipanti all’azione criminosa, ed in particola snns e dalle brevi conversazioni intercorse in prossimità della rapina tra il Palmisano e l’Agos tra i coimputati autori della rapina NOME COGNOME ed NOME COGNOME e tra quest’ulti ed il Palmisano e l’Agostino la sentenza impugnata ha tratto conferma della piena consapevolezza di quanto accadeva e, con essa, del concorso morale e materiale del Palnnisano nella rapina in parola e nei reati di porto di armi improprie e di ricettazione delle autovetture utilizz complici.
Da ultimo, la sentenza impugnata ha valorizzato – come detto – le dichiarazioni d collaboratore di giustizia NOME COGNOME che ha riferito di essere stato contattato dall’Ago per partecipare alla rapina di cui si tratta, di aver rifiutato non riconoscendovi una conven economica, e di aver successivamente appreso dall’NOME, nel periodo di co-detenzione, che la rapina era stata poi dallo stesso commessa insieme con l’COGNOME, il COGNOME ed il COGNOME
La ricostruzione dei fatti cui la Corte territoriale è giunta con un percorso argoment immune da qualsiasi vizio logico è stata contestata dal ricorso del Palmisano valorizzando l circostanza che costui non era presente la notte precedente la rapina ad un breve incontro t coimputati a Gallico di Reggio Calabria: detta circostanza è stata ritenuta palesemente n determinante dalla sentenza, a fronte del ricco e convergente compendio probatorio dinanzi richiamato, che supera le lamentate imprecisate “forzature interpretative”, così genericamen indicate, in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, peraltro riproducendo non meglio prec espressioni utilizzate da primo giudice. Sotto questo profilo la doglianza si profila inammiss perché priva dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in q fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli
elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
La sentenza impugnata, peraltro, alla pag. 20 ha richiamato anche la spiegazione offert dal ricorrente in ordine alla sua presenza sul posto ed al suo incontro con l’Agostino, con il – a suo dire – avrebbe dovuto procedere all’esame di un muro per verificare la reazio dell’intonaco a lavori di pittura che avrebbero dovuto eseguire, spiegazione incompatibile con elementi dinanzi ricordati e non illogicamente ritenuta inverosimile alla luce della mancanza di impalcatura che di altri operai sul posto e del rilievo che anche l’NOME non indossava funzionali al lavoro ipotizzato. Attiene esclusivamente al merito della decisione impugn pertanto, la censura difensiva che contesta le valutazioni sul punto della Corte territo valorizzando anche la circostanza che della mancata identificazione di una terza persona che era a bordo della Renault Laguna condotta dall’Agostino, insieme al Palmisano, peraltro senza illustrare le ragioni per cui tale circostanza possa contraddire le conclusioni a cui sono g giudici di merito.
Anche la censura secondo cui dall’assenza del COGNOME all’incontro tra coimputati la not precedente la rapina dovrebbe discendere la mancanza di conoscenza dei dettagli dell’azione pianificata, con conseguente estraneità al porto delle armi ed alla ricettazione della ve rubata, confligge con il ruolo di basista riconosciuto dalle sentenze di merito al ricorrent conseguente sua precisa consapevolezza dell’intero programma criminoso, e finisce con il prospettare, invece, una mera “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento decisione che si è già rilevato esulare dai poteri del giudice di legittimità, trattandosi, i valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito.
4. Attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata anche le censure che, nei ricorsi presentati nell’interesse del COGNOME e della COGNOME, vengono rivolte alla ric della tentata rapina ed alla ricettazione dell’autovettura in tale occasione utilizzat rispettivamente ai capi E) ed F) dell’imputazione, allorquando, pochi minuti dopo la consegna una somma di denaro ivi effettuata dalla RAGIONE_SOCIALE, che la direttrice stava depositando cassaforte, la Fiat Uno provento di furto di cui al capo F) giungeva all’ufficio postale di Pel di Bagnara Calabra e dalla stessa scendevano due individui incappucciati ed armati di pistol mentre un terzo restava alla guida dell’autovettura, e tentavano di irrompere nei locali Poste senza riuscire ad aprire la porta d’ingresso, perché l’apertura era azionabile dall’interno, ove era la figlia della COGNOME, NOME COGNOME che, però, non provve ad aprirla.
La sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto (alle pagg. 23-42) dei contatti tra i correi volti alla preparazione dell’azione criminosa, adusi sempre ad un linguaggio prudente criptico, con raccomandazioni alla prudenza (cfr. pag. 26), dei riferimenti ai “rischi” del programmato (cfr. pag. 30), degli inviti del COGNOME al COGNOME di raggiungerlo s
convenuto (cfr. pag. 32) e, all’esito dell’insuccesso, dei continui contatti della COGNOME con COGNOME che, non essendo riuscita ad aprire la porta ai complici, era poi rimasta blocc all’interno dell’ufficio postale, con il disappunto della madre, senza poter accogliere gli questa ad uscire.
4.1. A fronte di una ricostruzione dei fatti effettuata sulla base di una chiara interpret delle conversazioni captate, del tutto immune da vizi logici evidenti, appaiono del tutto gene le contestazioni operate dai ricorsi della COGNOME e del COGNOME, anche laddove questo as l’inesistenza di alcune, non meglio precisate, conversazioni utilizzate in sentenza.
Premesso che, come si evince dall’atto di appello, tale asserita inesistenza non risu addotta dal COGNOME con specifico motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pe inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., deve rilevarsi che la deduzione, punto, di un travisamento della prova è inammissibile anche perché tale vizio può essere dedott con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, solo nell’ipotesi in giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richia dati probatori non esaminati dal primo giudice, oppure quando entrambi i giudici del merito si incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di t macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L. 272018-01), ipotesi che, entrambe, non ricorrono nella fattispecie in esame.
Quanto, poi, alle contestazioni, peraltro espresse in termini generici, in o all’interpretazione delle conversazioni intercettate, giova ricordare la giurisprudenza di q Corte di legittimità, alla quale occorre dare seguito, secondo cui, quando la sentenza impugna abbia interpretato fatti comunicativi, l’individuazione del contesto in cui si è svolto il co dei riferimenti personali in esso contenuti, onde ricostruire il significato di un’afferma identificare le persone alle quali abbiano fatto riferimento i colloquianti, costituisce propria del giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità solo quando si sia fond criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto (Sez. 1, n. 2 29/04/2024, L., Rv. 286599-01, in fattispecie relativa a soggetto chiamato in correità nel c di conversazioni dei coimputati sottoposte ad intercettazione, nella quale la Corte ha rite incensurabile l’identificazione del ricorrente, adeguatamente motivata dai giudici di me mediante la valorizzazione dei riferimenti soggettivi – a fisionomia, soprannome e situazi familiari – operati dai colloquianti).
4.2. Risulta manifestamente infondata, inoltre, con riferimento a tale episodio, la cens di cui al ricorso del Trafiletti volta a prospettare la desistenza dal tentativo di rapina tratta, attesa la presenza della Punturiero all’interno dell’ufficio postale, evidentemente al fine di aprire ai correi, dall’interno dell’ufficio postale, la porta di questo, concretatasi – nella ricostruzione della sentenza – per un difetto di coordinamento e non già una volontaria desistenza degli autori.
In tema di desistenza dal delitto e di recesso attivo, la decisione, rispettivamen interrompere l’azione criminosa o di porre in essere una diversa condotta finalizzat scongiurare l’evento deve essere il frutto di una scelta volontaria dell’agente, non riconduc ad una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, dep. 2019, T., Rv. 275647-01). Va, peraltro, ricordato che, second la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di desistenza dal delitto, i caso, grava su chi la deduce l’onere della prova che l’interruzione dell’azione criminosa sia di dalla volontà dell’agente e non da fattori esterni che ne abbiano impedito la prosecuzione (Se 1, n. 51383 del 28/09/2023, R., Rv. 285758-01).
4.3. Anche le censure di cui al secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse del COGNOME debbono ritenersi manifestamente infondate, atteso che la Corte territoriale ha d adeguatamente conto delle ragioni per le quali, nel riconoscere la penale responsabilità de ricorrente, non ha ritenuto in alcun modo determinanti le dichiarazioni della figlia, fonda invece il giudizio sui costanti contatti con i coimputati COGNOME e COGNOME (il “sinopolese”) e sulle conversazioni intercettate, così come riscontrato soprattutto dai tab telefonici e, in qualche misura, anche dagli esiti della perquisizione domiciliare effe nell’abitazione della predetta ricorrente, che ha consentito di rinvenire alcuni borsoni conte arnesi atti allo scasso ed uno jammer telefonico, strumento utilizzato per impedire ai tele cellulari ed ai dispositivi di intercettazione ambientale di ricevere o trasmettere onde nonché il corretto funzionamento di sistemi di rilevazione satellitare GPS.
4.4. Manifestamente infondate sono anche le censure avanzate nel ricorso della COGNOME in ordine all’asserita mancanza di contestazione dell’aggravante di cui all’art. 628, terzo com n. 1 cod. pen., atteso che questa non risulta solo dalla dicitura dell’intestazione del c dell’imputazione, ma anche dall’enunciazione, in fatto, del “volto coperto da un passamontagna” e della “violenza consistita nel brandire una pistola rivolta verso gli avventori dell’ufficio
4.5. Allo stesso modo, giacché il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della co della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze – in lettu congiunta – di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risult organico ed inscindibile (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617-01), deve ritenersi manifestamente infondata la censura difensiva volta ad affermare l’asserita assenza motivazione con riferimento alla responsabilità della ricorrente in ordine al delitto di ricett di cui al capo F) dell’imputazione, dell’autovettura utilizzata per il predetto tentativo di emergendo da entrambe le sentenze di merito, invece, la piena partecipazione della Delfino alla pianificazione ed all’organizzazione dell’azione criminosa e, conseguentemente, la sua piena consapevolezza, proprio in quanto organizzatrice dell’operazione, dell’utilizzazione, a tal fi un’autovettura provento di furto.
Anche le censure rivolte nel secondo ricorso nell’interesse del COGNOME e nel ri dell’COGNOME al giudizio di penale responsabilità espresso con riferimento alla rapina all
postale in località Rosali di Reggio Calabria ed ai reati connessi, di cui ai capi I), L attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata, in quanto propongono una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione prospettando una div valutazione delle risultanze processuali che esula dai poteri della Corte di cassazione, pera peccando anche di aspecificità, laddove si contestano le valutazioni dei giudici di merito se confrontarsi adeguatamente con il materiale probatorio di cui alle pagg. 43 e ss. della sentenz che riferiscono di attività intercettiva di conversazioni tra il COGNOME, l’COGNOME e l’COGNOME, nei tre giorni precedenti la rapina ed anche pochi istanti prima del delitto, perf riferimenti alla presenza di “pattuglie” sul posto.
Analogamente, quanto al reato di lesioni di cui al capo L), deve ritenersi manifestament infondata, anche laddove non attiene esclusivamente al merito della decisione impugnata, la prospettazione di un mero concorso anomalo del COGNOME nel reato, emergendo dal percorso argonnentativo delle sentenze di merito, senza alcuna illogicità evidente, la preordinazione di programma criminoso concordato nei dettagli, anche con l’uso di strumenti atti ad offendere, fine di superare eventuali resistenze all’azione criminosa, sicché anche il verificarsi delle di cui al capo L) è stata riconosciuta più che probabile conseguenza del reato.
6. Sono inammissibili perché volti a prospettare una diversa lettura delle risulta processuali anche il ricorso dell’Agostino e le censure del ricorso del COGNOME in or riconoscimento dell’associazione per delinquere di cui al capo A) o, quantomeno, all partecipazione dei predetti ricorrenti a tale sodalizio, anziché il mero concorso di persone reati, peraltro, consumati a distanza di apprezzabile tempo l’uno dall’altro.
La sentenza del Tribunale di Reggio Calabria (alle pagg. da 272 a 275) e quella della Corte di appello (pagg. 58-63) hanno reso adeguatamente conto della pluralità di concordanti elementi univocamente indicativi dell’esistenza di una struttura organizzata e stabile, operativa settembre 2017 fino almeno all’ottobre 2019, volta alla pianificazione e realizzazione di una se indeterminata di rapine ai danni di uffici postali e reati contro il patrimonio, al partecipavano una pluralità di soggetti, tra i quali, con ruoli di primo piano, i predetti r si tratta di elementi desunti dalla pluralità di delitti, posti in essere con modalità di consu analoghe tra loro, reiterando le condotte con ripartizione di compiti ed interscambiabilità stessi, con disponibilità di armi e strumenti volti alla consumazione dei reati ed all’elusion investigazioni delle forze dell’Ordine, utilizzando nelle conversazioni intercettate ling criptico e, però, conosciuto dai membri.
Entrambe le sentenze di merito, peraltro, hanno menzionato anche, a riscontro di tal concordanti elementi, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME che ha definito il di cui si tratta “una squadra” composta da soggetti che “rapinavano dalla mattina alla ser Nella ricostruzione dei giudici di merito, pertanto, appare evidente l’esistenza di un grupp persone che ha operato stabilmente per un biennio non solo nella zona di Reggio Calabria e di Bagnara Calabra, ma anche nella zona di Gioiosa Ionica, con una rapina all’ufficio postale d
posto della quale non sono mai stati identificati gli autori, e che da alcune intercetta risultato programmare delitti, anche con la disponibilità di armi, anche nella zona di Monteb Ionico e Saline Ioniche.
Si tratta di una ricostruzione fondata su elementi concreti, in alcun modo superabile su base della mera prospettazione di una diversa data di realizzazione della rapina di Gioiosa Ioni peraltro mai contestata, che il ricorso dell’NOME colloca non già nel gennaio 2018 bens data 1° febbraio 2018, comunque nel periodo di operatività del sodalizio, né può essere superat dalla prospettazione di una diversa lettura dei rapporti tra lo stesso Agostino ed i cd. “sinop che si assume emergerebbe dalle intercettazioni telefoniche captate tra il 10 novembre ed il dicembre 2017, prima della predetta rapina: lettura alternativa introdotte soltanto co sentenza di appello che tuttavia omette di confrontarsi con la sentenza primo grado che, invece già faceva riferimento a tali comunicazioni alla pag. 274.
Sono inammissibili anche le censure rivolte da diversi ricorrenti al trattam sanzionatorio.
7.1. Premesso che la sentenza impugnata ha dato adeguatamente atto dell’assenza di qualsiasi elemento idoneo a far ritenere che i reati ai quali ha concorso il COGNOME siano pi di quelli da lui voluti, sicché non ricorrono elementi per il riconoscimento dell’attenuante all’art. 116, secondo comma, cod. pen., e che soltanto in termini generici ed assertivi il r di quest’ultimo contesta tale valutazione, così come il mancato riconoscimento della “lieve ent del danno”, senza peraltro nemmeno specificare a quale reato si riferiscano tali contestazio deve rilevarsi che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è stat giustificata, con riferimento al COGNOME, al Palmisano, all’COGNOME ed alla COGNOME, alla modalità e circostanze dei fatti, connotate da spregiudicatezza e pericolosità, e dai preced penali da cui i primi tre sono gravati, nonché dalla disponibilità, da parte della Delf strumentazione meccanica atta allo scasso e ad ostacolare l’attività di intercettazione rilevazione satellitare, come tale sintomatica del carattere non isolato delle condotte alla s contestate. Si tratta di motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindac in cassazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 6, n. 426 del 24/09/2008, COGNOME, Rv. 242419-01), anche considerato il principio affermato da questa Cort secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare detto diniego, prenda considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rile rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2, n. 18/01/2011, COGNOME, Rv. 249163-01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 24824401).
7.2. Inammissibili sono anche le censure rivolte dai ricorsi del COGNOME, del Palmi dell’Oliveri e della COGNOME alla graduazione delle pene, atteso che si tratta di valutazio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, al quale è richiesta una specifica e det
spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243-01), ipotesi che non si è verificata con riferimento ad alcuno dei predetti ricorr giacché la sentenza impugnata ha quantificato le pene in misura sempre molto inferiore all media edittale, pur esprimendo con riferimento a ciascuno di essi personalizzati apprezzamenti in ordine alla gravità dei fatti, per le modalità di esecuzione e le circostanze degli stes loro precedenti penali o, nel caso della COGNOME, agli elementi comunque sintomatici di capacit delinquere, desunti dal materiale in sequestro.
E’ inammissibile, infine, il motivo di ricorso proposto dell’interesse della COGNOME vo evidenziare l’evidente errore della motivazione, atteso che il dispositivo della sentenza ridu notevolmente la pena di anni tre e mesi due di reclusione ed euro 1.000 di multa, portandola a anni due di reclusione, con la concessione del beneficio della sospensione condizionale dell pena, mentre nel corpo motivazionale della sentenza non si riscontravano le ragioni di ta riduzione.
A seguito di istanza di correzione dell’errore materiale avanzata dalla difesa, la Corte infatti, proceduto alla correzione del dispositivo in calce alla motivazione uniformandolo a q letto in udienza, ferma restando, però, la motivazione volta alla conferma della sentenza di pri grado, sicché resta solo una disarmonia tra motivazione e dispositivo, essendo quest’ultimo pi favorevole alla ricorrente.
Come la giurisprudenza di questa Corte di cassazione, alla quale occorre dare sèguito, ha già avuto modo di affermare, infatti, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, sussiste l’interesse a ricorrere per cassazione qualora il dispositivo sia conforme alla rich della parte (Sez. 1, n. 13399 del 05/02/2020, COGNOME, Rv. 278936-01: fattispecie relati sentenza d’appello, resa su impugnazione del solo imputato, la quale, pur confutando in motivazione tutti i motivi di gravame, compresi quelli volti a censurare l’eccessiva severit trattamento sanzionatorio, in dispositivo aveva ridotto la pena a questi inflitta dal giu primo grado), così come nessun interesse può riconoscersi alla ricorrente con riferimento al carenza di motivazione in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena, di cui al dispositivo, trattandosi di beneficio in favore della predetta.
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell’art. 616 proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento, i favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila ciascuno.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 27 febbraio 2025
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