Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20137 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20137 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
2.NOME COGNOME NOME nato a GIOIA TAURO il DATA_NASCITA
3.0LIVERI NOME nato a TAURIANOVA il DATA_NASCITA
4.COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
5.COGNOME NOME nato a CINQUEFRONDI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2024 COGNOMEa CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori:
L’avvocato COGNOME NOME, anche in sostituzione di COGNOME NOME, in difesa di COGNOME NOME ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
L’avvocato NOME COGNOME in difesa di NOME ed in sostituzione anche COGNOME‘avvocato COGNOME NOME difensore di COGNOME NOME ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOMECOGNOME hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la sentenza COGNOMEa Corte di appello di Reggio Calabria che il 15/02/2024 ha confermato la sentenza del Giudice pe l’udienza preliminare del Tribunale cittadino che il 10/03/20222 aveva riconosciuto la pe responsabilità, tra gli altri, del COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME COGNOME ordine COGNOME partec un’associazione per delinquere finalizzata COGNOME realizzazione di delitti contro il patrim particolare rapine ai danni degli uffici postali, e di tutti i predetti in ordine ad una reati-scopo, riformando la sentenza impugnata – per quanto qui di interesse – COGNOME con rideterminazione COGNOMEe pene inflitte al COGNOME ed COGNOME COGNOME.
Nell’interesse del COGNOME sono stati presentati due ricorsi.
2.1. COGNOME Il primo ricorso, recante la data del 1° ottobre 2024, è affidato a cinque motiv impugnazione:
2.1.1. COGNOME Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 110, 628, t comma, n. 1 cod. pen. in relazione ai reati di cui ai capi I) ed M): secondo la ricostruzio fatti operata dai giudici di merito con riferimento COGNOME rapina all’ufficio postale in locali Reggio Calabria, il COGNOME si trovava nelle adiacenze del luogo del delitto ed avrebbe s ruolo di coordinatore, dando il via all’azione, ma ad avviso del ricorrente non emerge d sentenza alcuna descrizione COGNOME‘attività che questo avrebbe svolto per dare un contrib all’azione, tale non potendo ritenersi la mera frase “e falli andare, con la buona for profferita nel momento in cui gli esecutori erano già in azione.
2.1.2. COGNOME Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 110, 61 582-585 cod. pen. e 628, terzo comma, n. 1 cod. pen. in relazione al reato di cui al capo L ricorrente contesta la ricostruzione COGNOMEa sentenza impugnata secondo cui la condotta materia del coimputato COGNOME COGNOME riferibile a tutti i concorrenti nella rapina perché, in presenz un programma criminoso concordato nei dettagli, anche con l’uso di strumenti atti ad offender il verificarsi COGNOMEe lesioni di cui al capo L) era più che probabile conseguenza del reato. Ad del ricorrente, invece, si tratterebbe di concorso anomalo “attesa la imprevedibili
occasionalità COGNOMEa condotta posta in essere da altri”, non essendo prevedibile la presenza d agente in borghese casualmente trovatosi sul posto.
2.1.3. COGNOME Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 110 e 628, t comma, n. 1 cod. pen. in relazione COGNOME tentata rapina all’ufficio postale di Pellegrina di Ba di cui ai capi E) ed F) ed COGNOME ricettazione COGNOME‘autovettura in tale occasione utilizzata: il contesta l’interpretazione data in sentenza alle conversazioni captate a seguito di altra r risalente ai primi di ottobre 2017, conversazioni che si assumono riferite ad incontro al qu COGNOME COGNOME avrebbe partecipato, e che COGNOME erroneamente hanno indotto a riconoscere ne predetto “uno dei pianificatori, organizzatori e basisti COGNOMEa tentata rapina”. Peraltro, a del ricorrente, la ricostruzione COGNOME‘episodio avrebbe dovuto comunque indurre il giudi riconoscere la desistenza, atteso che gli esecutori erano ben consapevoli che la porta COGNOME‘uf postale si apriva COGNOME dall’interno e nulla hanno fatto per farsi aprire la porta, limi richiamare il conducente del veicolo per farsi portar via.
2.1.4. COGNOME Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’art. 416 cod. pen relazione al reato di cui al capo A) trattandosi, invece, di mero concorso di persone nel r tanto che gli episodi delittuosi contestati al COGNOME si COGNOMEro svolti a distanza d l’uno dall’altro.
2.1.5. COGNOME Vizio di motivazione con riferimento al diniego COGNOMEe circostanze attenua generiche ed COGNOME quantificazione COGNOMEa pena inflitta.
2.1.6. COGNOME Con un secondo ricorso sottoscritto in data 14/10/2024 la difesa del COGNOME dedotto la violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento a tutte le con contestate:
quanto COGNOME tentata rapina all’ufficio postale di Pellegrina di Bagnara del 27/11/201 artt. 110, e 628, terzo comma, n. 1 cod. pen., la difesa insiste nel rilevare che sono utilizzate in sentenza conversazioni relative a lavori programmati e non realizzati, ad in con la COGNOME ed un’amica di questa e non già COGNOME rapina di cui si tratta e che la Corte terri senza confrontarsi con le censure difensive, COGNOME incorsa nel travisamento COGNOMEa pro individuando: una conversazione telefonica tra il COGNOME ed il COGNOME che si assume inesis nel corso COGNOMEa quale il primo avrebbe manifeCOGNOME disappunto per il ritardo dei comp inesistenti contatti telefonici tra i due nella stessa mattinata; inesistenti tracciamenti d telefonica del COGNOME in prossimità dei luoghi del commesso reato ed un’errata colloca cronologica di una conversazione telefonica intercorsa tra il COGNOME ed il COGNOME;
quanto alle lesioni personali di cui al capo L), in occasione COGNOMEa rapina all’ufficio di NOMElì del 1°/10/2024 la difesa insiste sulla configurazione di un mero concorso anomalo reato, attesa l’imprevedibilità ed occasionalità COGNOMEa condotta posta in essere da altri;
quanto al reato associativo, si insiste sul rilievo che gli episodi delittuosi cont COGNOME si sono svolti a distanza di due anni l’uno dall’altro e si assume che dagli atti del non emergerebbe alcun accordo stabile volto COGNOME commissione di una serie indeterminata di delitti, né un vincolo permanente;
quanto al trattamento sanzionatorio si assume che la Corte ha fornito una motivazion illogica in ordine COGNOME ritenuta non lieve entità del danno ed al mancato riconoscim COGNOME‘attenuante di cui al secondo comma COGNOME‘art. 116 cod. pen.
COGNOME, con un unico motivo di impugnazione, ha dedotto la violazione di legge ed vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e 416 cod. p ricorrente censura la motivazione COGNOMEa sentenza impugnata laddove questa ha ritenuto la sua compartecipazione al sodalizio criminoso comprovata non COGNOME dalle due rapine oggetto di imputazione, in danno degli uffici postali di Sambatello (capo B) e di NOMElì (capo I), ma an da una rapina che si assume commessa a NOME NOME nel gennaio 2018, posta in essere mediante la vettura rubata poche ore prima dal COGNOME (reato di cui al capo H) e dal conten COGNOMEe conversazioni captate tra il 10 novembre ed il 5 dicembre 2017, che dimostrerebbero l volontà dei sodali di porre in essere un’altra rapina presso un ufficio postale il 1/12/2017. As il ricorrente che i ripetuti contatti telefonici tra l’COGNOME ed i cd. “sinopolesi” – in COGNOME – erano del tutto svincolati dCOGNOME rapina di NOME NOME, che COGNOME stata re non già nel gennaio 2018 bensì in data 10 febbraio 2018, in realtà mai contestata ed in alcun modo considerata dal primo giudice ed introdotta per la prima volta dCOGNOME Corte di Appello. T contatti telefonici, invece, disvelavano “la volontà affatto larvata, anzi in alcuni tratt palese, del gruppo “originario” di Sinopoli/San Procopio di non voler incontrare l’odi ricorrente”.
L’COGNOME ha formulato due motivi di impugnazione:
4.1. COGNOME Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 192 cod. proc. per essersi fondato il giudizio di penale responsabilità su risultanze processuali che si pre a conclusioni non univoche, ritenendo che l’utenza telefonica del ricorrente abbia agganciato u zona compatibile con quella del commesso reato, nel difetto di un servizio di osservazione dire e senza valutare se l’utenza sia stata in uso ad altri soggetti, come dedotto con l’atto di a
4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 133 cod. pen essere la sentenza impugnata del tutto priva di apparato motivazionale in ordine a quantificazione COGNOMEa pena inflitta.
A sostegno del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, ritenuta colpevo dei reati di cui ai capi E) ed F), sono stati articolati cinque motivi di impugnazione:
5.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 546 proc. pen. ed agli artt. 24, 27 e 111 Cost.: si deduce l’evidente errore COGNOMEa motivazione, a che il dispositivo COGNOMEa sentenza riduceva notevolmente la pena di anni tre e mesi due reclusione ed euro 1.000 di multa, portandola ad anni due di reclusione, con la concessione d beneficio COGNOMEa sospensione condizionale COGNOMEa pena, mentre nel corpo motivazionale COGNOME sentenza non si riscontravano le ragioni di tale riduzione. A seguito di istanza di corre
COGNOME‘errore materiale avanzata dCOGNOME difesa, la Corte ha, infatti, proceduto COGNOME correzio dispositivo in calce COGNOME motivazione uniformandolo a quello letto in udienza, essendo tutt rimasta ferma la motivazione volta COGNOME conferma COGNOMEa pronuncia di primo grado.
5.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento COGNOME rit responsabilità COGNOMEa ricorrente in ordine COGNOME rapina ai danni COGNOME‘ufficio postale di Pell Bagnara, di cui al capo E) COGNOME‘imputazione.
5.3. COGNOME Violazione di legge e vizio di carenza assoluta di motivazione con riferimento al ritenuta responsabilità COGNOMEa ricorrente in ordine COGNOME ricettazione, di cui al COGNOME‘imputazione, COGNOME‘autovettura utilizzata per la predetta rapina.
5.4. COGNOME Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego de circostanze attenuanti generiche.
5.5. COGNOME Violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alle ragioni, non espresse motivazione, che hanno indotto a concedere il beneficio COGNOMEa sospensione condizionale COGNOME pena.
NOME COGNOME, riconosciuto colpevole di aver partecipato, come basista, COGNOME rapina commessa ai danni COGNOME‘ufficio postale di Sambatello (capo B) ed ai connessi reat porto di armi improprie (le mazze ferrate di cui al capo C) e ricettazione di due vetture uti nell’episodio di cui si tratta (capo D), ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a sei di impugnazione:
6.1. COGNOME Con i primi tre motivi – trattati congiuntamente nel ricorso (“punti A, B e C pagg. da 3 a 10) – ha dedotto: A) la violazione di legge, con particolare riferimento all’a cod. proc. pen., ed il difetto di motivazione, fino al travisamento COGNOMEa prova, con rife all’utilizzazione, ai fini di prova, di fotogrammi tratti dal sistema di videosorveglianza d commerciali privati, senza consentire la visione integrale dei filmati, sottratti COGNOME valuta contraddittorio COGNOMEa difesa; B) il vizio di motivazione e la violazione COGNOME‘art. 125 cod. p C) il vizio di motivazione e la violazione COGNOME‘art. 192 cod. proc. pen.
Si assume nel ricorso che la Corte territoriale, nel trascrivere le argomentazioni del gi di primo grado, con la tecnica del copia-incolla, COGNOME incorso in una violazione COGNOME‘art cod. proc. pen., anche attraverso non meglio precisate “forzature interpretative”. Premesso c la sera precedente la rapina il COGNOME non era tra gli imputati avvistati e fermati in G deduce il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che sulla vet Renault Laguna, condotta dall’COGNOME, sulla quale era salito anche il COGNOMECOGNOME COGNOME presen anche una terza persona, sulla quale la sentenza non si è in alcun modo soffermata: si assume che il COGNOME COGNOME COGNOME accomunato allCOGNOMECOGNOME COGNOME perché quella mattina i due erano sta visti insieme, ritenendo ingiustificatamente implausibile la versione dei fatti fornita dal r (relativa all’attesa di lavori di pittura da eseguire) e COGNOME i contatti tra il COGNOME emersi dai tabulati. Si assume che al COGNOME COGNOME COGNOME attribuito il ruo basista per il COGNOME fatto di essere COGNOME immortalato prima nei pressi COGNOMEa propria abit
vicina al luogo COGNOMEa rapina e, dopo, a bordo COGNOMEa vettura condotta dall’COGNOME, in compag di un terzo rimasto non identificato.
Viene dedotta, pertanto, la mera apparenza e mancanza di motivazione per non essersi la Corte territoriale confrontata con la spiegazione alternativa, plausibile e lecita, off ricorrente in ordine COGNOME sua presenza sul posto ed al suo comportamento.
6.2. COGNOME Con il quarto motivo di ricorso il COGNOME ha dedotto la totale mancanza d motivazione con riferimento COGNOME responsabilità del ricorrente per i reati di cui ai capi fatta discendere automaticamente dCOGNOME ritenuta responsabilità in ordine COGNOME predetta rap senza considerare che, in virtù COGNOMEa sua assenza COGNOME riunione propedeutica COGNOMEa rapina, il gi prima in Gallico, poteva comunque non essere a conoscenza dei dettagli COGNOME‘azione pianificata con conseguente estraneità al porto COGNOMEe armi ed COGNOME ricezione COGNOMEa vettura rubata.
6.3. Con gli ultimi due motivi di ricorso il COGNOME ha dedotto la violazione di ed il vizio di motivazione con riferimento al diniego COGNOMEe circostanze attenuanti generiche e determinazione COGNOMEa pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili, in quanto tutti i motivi addotti si discostano dai p COGNOME‘impugnazione di legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen. perché manifesta infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito COGNOMEa decisione impugnata.
Procedendo preliminarmente, in ordine logico, all’esame COGNOMEe censure rivolte dai diver ricorrenti al giudizio di penale responsabilità espresso nei loro confronti con riferimento ai reati-fine COGNOME‘associazione contestata al capo A) COGNOME‘imputazione, deve rilevarsi che si prevalentemente, di censure inammissibili perché, a fronte di un percorso argomentativo COGNOME sentenza impugnata immune da vizi logici evidenti, appaiono volte a prospettare una “rilettur degli elementi di fatto posti a fondamento COGNOMEa decisione che esula dai poteri COGNOMEa Cor cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e ricorrente più adeguata, valutazione COGNOMEe risultanze processuali (cfr., ex multis, Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01).
Al Giudice di legittimità è infatti preclusa – in sede di controllo COGNOMEa motivazione – la degli elementi di fatto posti a fondamento COGNOMEa decisione o l’autonoma adozione di nuovi diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probat preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili di una migliore capacità esplicativa.
Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnat invece, deve essere volto a verificare che quest’ultima: a) sia “effettiva”, ovvero realm idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base COGNOMEa decisione adottata;
non sia “manifestamente illogica”, perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazi non viziate da evidenti errori nell’applicazione COGNOMEe regole COGNOMEa logica; c) non sia intern “contraddittoria”, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logic “incompatibile” con “altri atti del processo” (indicati in termini specifici ed esaustivi dal nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radical inficiata sotto il profilo logico (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516-01; in motivazione la Corte ha precisato gli atti del processo invocati dal ricorre sostegno del dedotto vizio di motivazione non devono semplicemente porsi in contrasto con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante, ma devono essere autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione risulti in gr disarticolare l’intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radi incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria motivazione).
Tanto premesso, deve rilevarsi che a sostegno del ricorso presentato da NOME COGNOME, riconosciuto colpevole di aver partecipato, come basista, COGNOME rapina commessa ai danni COGNOME‘ufficio postale di Sambatello (capo B) e dei connessi reati di porto di armi impr (le mazze ferrate di cui al capo C) e ricettazione di due vetture utilizzate nell’episodio tratta (capo D), sono state presentate censure manifestamente infondate, laddove prospettano la violazione COGNOME‘art. 189 cod. proc. pen. per essere state utilizzati ai fini di prova, fo tratti dal sistema di videosorveglianza di esercizi commerciali privati in Sannbatello, senza c sia proceduto COGNOME visione integrale dei filmati nel contraddittorio COGNOMEe parti.
Come riconosciuto dCOGNOME consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, infa fotogrammi estratti dCOGNOME registrazione effettuata dalle telecamere presenti sul posto son mezzo di prova atipico liberamente utilizzabile dal giudice, per il disposto COGNOME‘art. 189 cod pen., in quanto utile all’accertamento dei fatti ed in alcun modo lesivo COGNOMEa libertà morale imputati. Si è, così, rilevato che il riconoscimento COGNOME‘imputato nel soggetto ritr fotogrammi estratti dCOGNOME registrazione effettuata dalle telecamere di sicurezza presenti sul di consumazione del delitto, operato da parte del personale di polizia giudiziaria che v pregressa personale conoscenza COGNOMEo stesso, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico la cui valutazione è rimessa al giudice di merito (Sez. 2, n. 45655 del 16/10/2014, COGNOME, 260791-01).
Tanto premesso, deve rilevarsi che la sentenza impugnata ha riconosciuto la penale responsabilità del COGNOME COGNOME ordine COGNOME rapina aggravata ai danni COGNOME‘ufficio postale frazione Sambatello del Comune di Reggio Calabria, di cui al capo B), ai connessi reati di po in luogo pubblico di due mazze ferrate, di cui al capo C), e di ricettazione COGNOMEe due autove provento di furto, utilizzate per la rapina, con un percorso argomentativo dettagliato ed imm
da vizi logici, fondato su un compendio probatorio formato, oltre che dalle immagini estrapola da sistemi di videosorveglianza presenti nelle vicinanze COGNOME‘ufficio postale ed in luoghi li dalle sommarie informazioni rese dCOGNOME direttrice COGNOME‘ufficio postale, dall’analisi dei telefonici e del traffico COGNOMEe utenze degli imputati ed anche dalle dichiarazioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che, all’epoca COGNOME‘esecuzione COGNOME‘ordinanza cautelare emessa i relazione ai fatti di cui si tratta, era detenuto nello stesso istituto carcerario nel quale ristretti il COGNOME, l’COGNOME ed il loro coimputato COGNOME.
Da tali elementi è emerso che il COGNOME veniva prelevato dCOGNOME sua abitazione da una vettura condotta dall’NOMENOME poco prima COGNOMEa rapina, per poi risalire a piedi la stra conduceva all’ufficio postale, pochi secondi prima COGNOME‘avvio COGNOMEa fase esecutiva COGNOMEa rapina monitorare insieme allo stesso NOMENOME a piedi, le fasi COGNOME‘azione criminosa all’incroc pressi COGNOME‘ufficio postale ove questa si svolgeva, così agendo con il ruolo di “vero e p basista” attribuitogli dCOGNOME sentenza, allontanandosi poi dal luogo COGNOMEa rapina, al term questa, a bordo COGNOMEa stessa vettura condotta dall’NOME, che seguiva “a stretto raggio” la Uno utilizzata dai rapinatori diretta verso il luogo ove COGNOME stata abbandonata.
Dai traffici telefonici COGNOMEe utenze dei partecipanti all’azione criminosa, ed in particola snns e dalle brevi conversazioni intercorse in prossimità COGNOMEa rapina tra il COGNOME e l’Agos tra i coimputati autori COGNOMEa rapina NOME COGNOME ed NOME COGNOME, e tra quest’ulti ed il COGNOME e l’COGNOME la sentenza impugnata ha tratto conferma COGNOMEa piena consapevolezza di quanto accadeva e, con essa, del concorso morale e materiale del COGNOME nella rapina in parola e nei reati di porto di armi improprie e di ricettazione COGNOMEe autovetture utilizz complici.
Da ultimo, la sentenza impugnata ha valorizzato – come detto – le dichiarazioni d AVV_NOTAIOoratore di AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha riferito di essere COGNOME contattato dall’RAGIONE_SOCIALE per partecipare COGNOME rapina di cui si tratta, di aver rifiutato non riconoscendovi una conven economica, e di aver successivamente appreso dall’NOME, nel periodo di co-detenzione, che la rapina era stata poi dallo stesso commessa insieme con l’COGNOME, il COGNOME ed il COGNOME
La ricostruzione dei fatti cui la Corte territoriale è giunta con un percorso argoment immune da qualsiasi vizio logico è stata contestata dal ricorso del COGNOME COGNOME l circostanza che COGNOME non era presente la notte precedente la rapina ad un breve incontro t coimputati a Gallico di Reggio Calabria: detta circostanza è stata ritenuta palesemente n determinante dCOGNOME sentenza, a fronte del ricco e convergente compendio probatorio dinanzi richiamato, che supera le lamentate imprecisate “forzature interpretative”, così genericamen indicate, in cui COGNOME incorsa la Corte territoriale, peraltro riproducendo non meglio prec espressioni utilizzate da primo giudice. Sotto questo profilo la doglianza si profila inammiss perché priva dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in q fronte di una motivazione COGNOMEa sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli
elementi che sono COGNOME base COGNOMEa censura formulata, non consentendo al giudice COGNOME‘impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
La sentenza impugnata, peraltro, COGNOME pag. 20 ha richiamato anche la spiegazione offert dal ricorrente in ordine COGNOME sua presenza sul posto ed al suo incontro con l’NOME, con il – a suo dire – avrebbe dovuto procedere all’esame di un muro per verificare la reazio COGNOME‘intonaco a lavori di pittura che avrebbero dovuto eseguire, spiegazione incompatibile con elementi dinanzi ricordati e non illogicamente ritenuta inverosimile COGNOME luce COGNOMEa mancanza di impalcatura che di altri operai sul posto e del rilievo che anche l’COGNOME non indossava funzionali al lavoro ipotizzato. Attiene esclusivamente al merito COGNOMEa decisione impugn pertanto, la censura difensiva che contesta le valutazioni sul punto COGNOMEa Corte territo COGNOME anche la circostanza che COGNOMEa mancata identificazione di una terza persona che era a bordo COGNOMEa Renault Laguna condotta dall’COGNOMECOGNOME insieme al COGNOMECOGNOME peraltro senza illustrare le ragioni per cui tale circostanza possa contraddire le conclusioni a cui sono g giudici di merito.
Anche la censura secondo cui dall’assenza del COGNOME COGNOME‘incontro tra coimputati la not precedente la rapina dovrebbe discendere la mancanza di conoscenza dei dettagli COGNOME‘azione pianificata, con conseguente estraneità al porto COGNOMEe armi ed COGNOME ricettazione COGNOMEa ve rubata, confligge con il ruolo di basista riconosciuto dalle sentenze di merito al ricorrent conseguente sua precisa consapevolezza COGNOME‘intero programma criminoso, e finisce con il prospettare, invece, una mera “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento decisione che si è già rilevato esulare dai poteri del giudice di legittimità, trattandosi, i valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito.
4. Attengono esclusivamente al merito COGNOMEa decisione impugnata anche le censure che, nei ricorsi presentati nell’interesse del COGNOME e COGNOMEa COGNOME, vengono rivolte COGNOME ric COGNOMEa tentata rapina ed COGNOME ricettazione COGNOME‘autovettura in tale occasione utilizzat rispettivamente ai capi E) ed F) COGNOME‘imputazione, allorquando, pochi minuti dopo la consegna una somma di denaro ivi effettuata dCOGNOME RAGIONE_SOCIALE, che la direttrice stava depositando cassaforte, la Fiat Uno provento di furto di cui al capo F) giungeva all’ufficio postale di Pel di Bagnara Calabra e dCOGNOME stessa scendevano due individui incappucciati ed armati di pistol mentre un terzo restava COGNOME guida COGNOME‘autovettura, e tentavano di irrompere nei locali Poste senza riuscire ad aprire la porta d’ingresso, perché l’apertura era azionabile dall’interno, ove era la figlia COGNOMEa COGNOME, NOME COGNOME che, però, non provve ad aprirla.
La sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto (alle pagg. 23-42) dei contatti tra i correi volti COGNOME preparazione COGNOME‘azione criminosa, adusi sempre ad un linguaggio prudente criptico, con raccomandazioni COGNOME prudenza (cfr. pag. 26), dei riferimenti ai “rischi” del programmato (cfr. pag. 30), degli inviti del COGNOME al COGNOME di raggiungerlo s
convenuto (cfr. pag. 32) e, all’esito COGNOME‘insuccesso, dei continui contatti COGNOMEa NOME con NOME che, non essendo riuscita ad aprire la porta ai complici, era poi rimasta blocc all’interno COGNOME‘ufficio postale, con il disappunto COGNOMEa madre, senza poter accogliere gli questa ad uscire.
4.1. A fronte di una ricostruzione dei fatti effettuata sulla base di una chiara interpret COGNOMEe conversazioni captate, del tutto immune da vizi logici evidenti, appaiono del tutto gene le contestazioni operate dai ricorsi COGNOMEa COGNOME e del COGNOME, anche laddove questo as l’inesistenza di alcune, non meglio precisate, conversazioni utilizzate in sentenza.
Premesso che, come si evince dall’atto di appello, tale asserita inesistenza non risu addotta dal COGNOME con specifico motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pe inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., deve rilevarsi che la deduzione, punto, di un travisamento COGNOMEa prova è inammissibile anche perché tale vizio può essere dedott con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, COGNOME nell’ipotesi in giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richia dati probatori non esaminati dal primo giudice, oppure quando entrambi i giudici del merito si incorsi nel medesimo travisamento COGNOMEe risultanze probatorie acquisite in forma di t macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro COGNOMEa corrispondenza COGNOMEe motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio COGNOMEe parti (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L. 272018-01), ipotesi che, entrambe, non ricorrono nella fattispecie in esame.
Quanto, poi, alle contestazioni, peraltro espresse in termini generici, in o all’interpretazione COGNOMEe conversazioni intercettate, giova ricordare la giurisprudenza di q Corte di legittimità, COGNOME quale occorre dare seguito, secondo cui, quando la sentenza impugna abbia interpretato fatti comunicativi, l’individuazione del contesto in cui si è svolto il co dei riferimenti personali in esso contenuti, onde ricostruire il significato di un’afferma identificare le persone alle quali abbiano fatto riferimento i colloquianti, costituisce propria del giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità COGNOME quando si sia fond criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto (Sez. 1, n. 2 29/04/2024, L., Rv. 286599-01, in fattispecie relativa a soggetto chiamato in correità nel c di conversazioni dei coimputati sottoposte ad intercettazione, nella quale la Corte ha rite incensurabile l’identificazione del ricorrente, adeguatamente motivata dai giudici di me mediante la valorizzazione dei riferimenti soggettivi – a fisionomia, soprannome e situazi familiari – operati dai colloquianti).
4.2. Risulta manifestamente infondata, inoltre, con riferimento a tale episodio, la cens di cui al ricorso del COGNOME volta a prospettare la desistenza dal tentativo di rapina tratta, attesa la presenza COGNOMEa COGNOME all’interno COGNOME‘ufficio postale, evidentemente al fine di aprire ai correi, dall’interno COGNOME‘ufficio postale, la porta di questo, concretatasi – nella ricostruzione COGNOMEa sentenza – per un difetto di coordinamento e non già una volontaria desistenza degli autori.
In tema di desistenza dal delitto e di recesso attivo, la decisione, rispettivamen interrompere l’azione criminosa o di porre in essere una diversa condotta finalizzat scongiurare l’evento deve essere il frutto di una scelta volontaria COGNOME‘agente, non riconduc ad una causa indipendente dCOGNOME sua volontà o necessitata da fattori esterni (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, dep. 2019, T., Rv. 275647-01). Va, peraltro, ricordato che, second la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di desistenza dal delitto, i caso, grava su chi la deduce l’onere COGNOMEa prova che l’interruzione COGNOME‘azione criminosa sia di dCOGNOME volontà COGNOME‘agente e non da fattori esterni che ne abbiano impedito la prosecuzione (Se 1, n. 51383 del 28/09/2023, R., Rv. 285758-01).
4.3. Anche le censure di cui al secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse del COGNOME debbono ritenersi manifestamente infondate, atteso che la Corte territoriale ha d adeguatamente conto COGNOMEe ragioni per le quali, nel riconoscere la penale responsabilità de ricorrente, non ha ritenuto in alcun modo determinanti le dichiarazioni COGNOMEa figlia, fonda invece il giudizio sui costanti contatti con i coimputati COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME “sinopolese”) e sulle conversazioni intercettate, così come riscontrato soprattutto dai tab telefonici e, in qualche misura, anche dagli esiti COGNOMEa perquisizione domiciliare effe nell’abitazione COGNOMEa predetta ricorrente, che ha consentito di rinvenire alcuni borsoni conte arnesi atti allo scasso ed uno jammer telefonico, strumento utilizzato per impedire ai tele cellulari ed ai dispositivi di intercettazione ambientale di ricevere o trasmettere onde nonché il corretto funzionamento di sistemi di rilevazione satellitare GPS.
4.4. Manifestamente infondate sono anche le censure avanzate nel ricorso COGNOMEa COGNOME in ordine all’asserita mancanza di contestazione COGNOME‘aggravante di cui all’art. 628, terzo com n. 1 cod. pen., atteso che questa non risulta COGNOME dCOGNOME dicitura COGNOME‘intestazione del c COGNOME‘imputazione, ma anche dall’enunciazione, in fatto, del “volto coperto da un passamontagna” e COGNOMEa “violenza consistita nel brandire una pistola rivolta verso gli avventori COGNOME‘ufficio
4.5. Allo stesso modo, giacché il giudice di legittimità, ai fini COGNOMEa valutazione COGNOMEa co COGNOMEa motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze – in lettu congiunta – di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risult organico ed inscindibile (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617-01), deve ritenersi manifestamente infondata la censura difensiva volta ad affermare l’asserita assenza motivazione con riferimento COGNOME responsabilità COGNOMEa ricorrente in ordine al delitto di ricett di cui al capo F) COGNOME‘imputazione, COGNOME‘autovettura utilizzata per il predetto tentativo di emergendo da entrambe le sentenze di merito, invece, la piena partecipazione COGNOMEa COGNOME COGNOME pianificazione ed all’organizzazione COGNOME‘azione criminosa e, conseguentemente, la sua piena consapevolezza, proprio in quanto organizzatrice COGNOME‘operazione, COGNOME‘utilizzazione, a tal fi un’autovettura provento di furto.
Anche le censure rivolte nel secondo ricorso nell’interesse del COGNOME COGNOME nel ri COGNOME‘COGNOME COGNOME giudizio di penale responsabilità espresso con riferimento COGNOME rapina all
postale in località NOMEli di Reggio Calabria ed ai reati connessi, di cui ai capi I), L attengono esclusivamente al merito COGNOMEa decisione impugnata, in quanto propongono una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento COGNOMEa decisione prospettando una div valutazione COGNOMEe risultanze processuali che esula dai poteri COGNOMEa Corte di cassazione, pera peccando anche di aspecificità, laddove si contestano le valutazioni dei giudici di merito se confrontarsi adeguatamente con il materiale probatorio di cui alle pagg. 43 e ss. COGNOMEa sentenz che riferiscono di attività intercettiva di conversazioni tra il COGNOME, l’COGNOME e COGNOME‘COGNOME, nei tre giorni precedenti la rapina ed anche pochi istanti prima del delitto, perf riferimenti COGNOME presenza di “pattuglie” sul posto.
Analogamente, quanto al reato di lesioni di cui al capo L), deve ritenersi manifestament infondata, anche laddove non attiene esclusivamente al merito COGNOMEa decisione impugnata, la prospettazione di un mero concorso anomalo del COGNOME nel reato, emergendo dal percorso argonnentativo COGNOMEe sentenze di merito, senza alcuna illogicità evidente, la preordinazione di programma criminoso concordato nei dettagli, anche con l’uso di strumenti atti ad offendere, fine di superare eventuali resistenze all’azione criminosa, sicché anche il verificarsi COGNOMEe di cui al capo L) è stata riconosciuta più che probabile conseguenza del reato.
6. Sono inammissibili perché volti a prospettare una diversa lettura COGNOMEe risulta processuali anche il ricorso COGNOME‘COGNOME e le censure del ricorso del COGNOME in or riconoscimento COGNOME‘associazione per delinquere di cui al capo A) o, quantomeno, all partecipazione dei predetti ricorrenti a tale sodalizio, anziché il mero concorso di persone reati, peraltro, consumati a distanza di apprezzabile tempo l’uno dall’altro.
La sentenza del Tribunale di Reggio Calabria (alle pagg. da 272 a 275) e quella COGNOMEa Corte di appello (pagg. 58-63) hanno reso adeguatamente conto COGNOMEa pluralità di concordanti elementi univocamente indicativi COGNOME‘esistenza di una struttura organizzata e stabile, operativa settembre 2017 fino almeno all’ottobre 2019, volta COGNOME pianificazione e realizzazione di una se indeterminata di rapine ai danni di uffici postali e reati contro il patrimonio, al partecipavano una pluralità di soggetti, tra i quali, con ruoli di primo piano, i predetti r si tratta di elementi desunti dCOGNOME pluralità di delitti, posti in essere con modalità di consu analoghe tra loro, reiterando le condotte con ripartizione di compiti ed interscambiabilità stessi, con disponibilità di armi e strumenti volti COGNOME consumazione dei reati ed all’elusion investigazioni COGNOMEe forze COGNOME‘Ordine, utilizzando nelle conversazioni intercettate ling criptico e, però, conosciuto dai membri.
Entrambe le sentenze di merito, peraltro, hanno menzionato anche, a riscontro di tal concordanti elementi, le dichiarazioni del AVV_NOTAIOoratore di AVV_NOTAIO COGNOME COGNOME ha definito il di cui si tratta “una squadra” composta da soggetti che “rapinavano dCOGNOME mattina COGNOME ser Nella ricostruzione dei giudici di merito, pertanto, appare evidente l’esistenza di un grupp persone che ha operato stabilmente per un biennio non COGNOME nella zona di Reggio Calabria e di Bagnara Calabra, ma anche nella zona di NOME NOMENOME con una rapina all’ufficio postale d
posto COGNOMEa quale non sono mai stati identificati gli autori, e che da alcune intercetta risultato programmare delitti, anche con la disponibilità di armi, anche nella zona di Monteb NOMEco e Saline NOMEche.
Si tratta di una ricostruzione fondata su elementi concreti, in alcun modo superabile su base COGNOMEa mera prospettazione di una diversa data di realizzazione COGNOMEa rapina di NOME peraltro mai contestata, che il ricorso COGNOME‘COGNOME colloca non già nel gennaio 2018 bens data 1° febbraio 2018, comunque nel periodo di operatività del sodalizio, né può essere superat dCOGNOME prospettazione di una diversa lettura dei rapporti tra lo stesso COGNOME ed i cd. “sinop che si assume emergerebbe dalle intercettazioni telefoniche captate tra il 10 novembre ed il dicembre 2017, prima COGNOMEa predetta rapina: lettura alternativa introdotte soltanto co sentenza di appello che tuttavia omette di confrontarsi con la sentenza primo grado che, invece già faceva riferimento a tali comunicazioni COGNOME pag. 274.
Sono inammissibili anche le censure rivolte da diversi ricorrenti al trattam sanzionatorio.
7.1. Premesso che la sentenza impugnata ha dato adeguatamente atto COGNOME‘assenza di qualsiasi elemento idoneo a far ritenere che i reati ai quali ha concorso il COGNOME siano pi di quelli da lui voluti, sicché non ricorrono elementi per il riconoscimento COGNOME‘attenuante all’art. 116, secondo comma, cod. pen., e che soltanto in termini generici ed assertivi il r di quest’ultimo contesta tale valutazione, così come il mancato riconoscimento COGNOMEa “lieve ent del danno”, senza peraltro nemmeno specificare a quale reato si riferiscano tali contestazio deve rilevarsi che la mancata concessione COGNOMEe circostanze attenuanti generiche è stat giustificata, con riferimento al COGNOMECOGNOME COGNOMECOGNOME COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME COGNOME modalità e circostanze dei fatti, connotate da spregiudicatezza e pericolosità, e dai preced penali da cui i primi tre sono gravati, nonché dCOGNOME disponibilità, da parte COGNOMEa Delf strumentazione meccanica atta allo scasso e ad ostacolare l’attività di intercettazione rilevazione satellitare, come tale sintomatica del carattere non isolato COGNOMEe condotte COGNOME s contestate. Si tratta di motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindac in cassazione con riferimento al diniego COGNOMEe circostanze attenuanti generiche (Sez. 6, n. 426 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419-01), anche considerato il principio affermato da questa Cort secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare detto diniego, prenda considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rile rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2, n. 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 24824401).
7.2. Inammissibili sono anche le censure rivolte dai ricorsi del COGNOME, del COGNOME COGNOME‘COGNOME e COGNOMEa COGNOME COGNOME graduazione COGNOMEe pene, atteso che si tratta di valutazio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, al quale è richiesta una specifica e det
spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore COGNOME misura media di quella edittale (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01), ipotesi che non si è verificata con riferimento ad alcuno dei predetti ricorr giacché la sentenza impugnata ha quantificato le pene in misura sempre molto inferiore all media edittale, pur esprimendo con riferimento a ciascuno di essi personalizzati apprezzamenti in ordine COGNOME gravità dei fatti, per le modalità di esecuzione e le circostanze degli stes loro precedenti penali o, nel caso COGNOMEa COGNOME, agli elementi comunque sintomatici di capacit delinquere, desunti dal materiale in sequestro.
E’ inammissibile, infine, il motivo di ricorso proposto COGNOME‘interesse COGNOMEa COGNOME vo evidenziare l’evidente errore COGNOMEa motivazione, atteso che il dispositivo COGNOMEa sentenza ridu notevolmente la pena di anni tre e mesi due di reclusione ed euro 1.000 di multa, portandola a anni due di reclusione, con la concessione del beneficio COGNOMEa sospensione condizionale COGNOME pena, mentre nel corpo motivazionale COGNOMEa sentenza non si riscontravano le ragioni di ta riduzione.
A seguito di istanza di correzione COGNOME‘errore materiale avanzata dCOGNOME difesa, la Corte infatti, proceduto COGNOME correzione del dispositivo in calce COGNOME motivazione uniformandolo a q letto in udienza, ferma restando, però, la motivazione volta COGNOME conferma COGNOMEa sentenza di pri grado, sicché resta COGNOME una disarmonia tra motivazione e dispositivo, essendo quest’ultimo pi favorevole COGNOME ricorrente.
Come la giurisprudenza di questa Corte di cassazione, COGNOME quale occorre dare sèguito, ha già avuto modo di affermare, infatti, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, sussiste l’interesse a ricorrere per cassazione qualora il dispositivo sia conforme COGNOME rich COGNOMEa parte (Sez. 1, n. 13399 del 05/02/2020, COGNOME, Rv. 278936-01: fattispecie relati sentenza d’appello, resa su impugnazione del COGNOME imputato, la quale, pur confutando in motivazione tutti i motivi di gravame, compresi quelli volti a censurare l’eccessiva severit trattamento sanzionatorio, in dispositivo aveva ridotto la pena a questi inflitta dal giu primo grado), così come nessun interesse può riconoscersi COGNOME ricorrente con riferimento al carenza di motivazione in ordine COGNOME concessione COGNOMEa sospensione condizionale COGNOMEa pena, di cui al dispositivo, trattandosi di beneficio in favore COGNOMEa predetta.
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto COGNOME‘art. 616 proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento COGNOMEe spese processuali ed al versamento, i favore COGNOMEa Cassa COGNOMEe ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila ciascuno.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento COGNOMEe spese processual COGNOMEa somma di euro tremila in favore COGNOMEa Cassa COGNOMEe ammende.
Così deciso in Roma il 27 febbraio 2025
L’estensore COGNOME
Il Pre ente