Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 32148 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 32148 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Palermo il 06/10/1964
avverso l’ordinanza del 04/03/2025 del Tribunale di Palermo udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi i difensori Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME che hanno concluso per l ‘ accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Palermo ha respinto l’istanza di riesame proposta contro l’ordinanza che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere a NOME COGNOME in relazione al reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 275 cod. proc. pen., artt. 56, 629 cod. pen.) e
vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza: si deduceva che dagli elementi di prova raccolti sarebbe emerso che il ricorrente non avrebbe avuto alcun ruolo nella consumazione della estorsione, dato che sarebbe emerso solo che egli ne fosse stato informato.
A conferma della estraneità si allegava che l’incontro presso il bar ‘RAGIONE_SOCIALE‘ di INDIRIZZO a Palermo sarebbe stato erroneamente valutato come confermativo del concorso del COGNOME nell ‘ azione estorsiva, dato che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale tale esercizio commerciale non sarebbe gestito dalla compagna del COGNOME.
2.1.1. Il ricorso è inammissibile in quanto propone motivi non consentiti.
Il ricorrente insta infatti per la rivalutazione dei contenuti delle intercettazioni senza indicare vizi logici manifesti e decisivi del percorso motivazionale posto a sostegno del rigetto dell ‘ istanza di riesame e senza allegare discrasie decisive tra prove raccolte e prove valutate.
Invero, contrariamente a quanto dedotto, il Tribunale ha effettuato una persuasiva ed accurata valutazione delle prove raccolte ritenendo che NOME COGNOME aveva avuto un ruolo di indiscusso protagonismo nella vicenda estorsiva oggetto di giudizio, essendo il mandante della richiesta illecita che il Giunta e l ‘ COGNOME avevano avanzato al Manfrè.
Il Collegio ritiene inoltre, che la circostanza che il bar ‘ RAGIONE_SOCIALE non fosse gestito dalla compagna del COGNOME (circostanza asserita ma non supportata da alcuna allegazione in violazione del principio di autosufficienza del ricorso) è irrilevante, dato che il percorso motivazionale tracciato per giungere alla conferma della condanna non è fondato su tale dato, ma sul contenuto delle intercettazioni e delle videoriprese (pag. 5 dell ‘ ordinanza impugnata).
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi ai sensi dell’articolo 94, comma 1 -ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1bis del citato articolo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’ art. 94, comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il giorno 22 luglio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME