Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21779 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21779 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a MASSA DI SOMMA il 24/03/1992
avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che il primo motivo di ricorso, ove si contesta la responsabilità in particola per l’ipotesi di estorsione tentata, non è consentito in questa sede poiché , a fronte di u
“doppia conforme”, manca la correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione giacché, in sostanza, le
doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/
un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli ad dal giudice del merito;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente e congruamente spiegato le
ragioni del proprio convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare pagg. 9 e seg. sulla percezione diretta, da parte del teste COGNOME, della aggressione attuat
dall’imputato ai danni delle persone offese e sulla complessiva ricostruzione dell’episodio descritto in imputazione); si tratta di una motivazione particolarmente estesa e puntale, de
tutto adeguata alla relativa complessità della vicenda;
considerato che il secondo motivo di ricorso, sulla attenuante ex art 114 cod. pen. e sulle attenuanti generiche, è manifestamente infondato a fronte di una motivazione ampia ed immune da manifeste illogicità, sì da escludere qualsivoglia intervento censorio da parte di questa Corte che, occorre ricordare, non può e non deve invadere l’ambito della discrezionalità sanzionatoria riservata al giudice di merito;
rilevato che dall’inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 maggio 2025.