Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21779 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21779 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a MASSA DI SOMMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, ove si contesta la responsabilità in particola per l’ipotesi di estorsione tentata, non è consentito in questa sede poiché , a fronte di u
“doppia conforme”, manca la correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione giacché, in sostanza, le
doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/
un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli ad dal giudice del merito;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente e congruamente spiegato le
ragioni del proprio convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare pagg. 9 e seg. sulla percezione diretta, da parte del teste COGNOME, della aggressione attuat
dall’imputato ai danni delle persone offese e sulla complessiva ricostruzione dell’episodio descritto in imputazione); si tratta di una motivazione particolarmente estesa e puntale, de
tutto adeguata alla relativa complessità della vicenda;
considerato che il secondo motivo di ricorso, sulla attenuante ex art 114 cod. pen. e sulle attenuanti generiche, è manifestamente infondato a fronte di una motivazione ampia ed immune da manifeste illogicità, sì da escludere qualsivoglia intervento censorio da parte di questa Corte che, occorre ricordare, non può e non deve invadere l’ambito della discrezionalità sanzioNOMEria riservata al giudice di merito;
rilevato che dall’inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 maggio 2025.