Inammissibilità Ricorso: i Limiti all’Applicazione d’Ufficio dell’Art. 131-bis
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato un interessante caso di inammissibilità del ricorso, fornendo chiarimenti cruciali sui presupposti per l’applicazione d’ufficio della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis del codice penale, soprattutto alla luce delle recenti modifiche normative. Questa decisione sottolinea l’importanza di una corretta impostazione dei motivi di appello e dei limiti entro cui il giudice di legittimità può intervenire.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato, condannato dal Tribunale per un reato concernente gli stupefacenti, specificamente quello previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, che sanziona i fatti di lieve entità. La Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riducendo la pena.
Nonostante la riduzione, l’imputato ha deciso di adire la Corte di Cassazione, lamentando due vizi principali: l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto) e un vizio di motivazione per quanto riguarda la determinazione della pena inflitta.
L’Analisi della Cassazione sull’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso, giungendo a una declaratoria di inammissibilità. Le argomentazioni della Corte si sono concentrate su due aspetti fondamentali, corrispondenti ai motivi di doglianza del ricorrente.
La Questione sull’Art. 131-bis cod. pen.
Il primo e più significativo punto riguarda la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha osservato, in primo luogo, che tale questione non era stata sollevata nel precedente grado di giudizio, ovvero davanti alla Corte d’Appello. Questo rappresenta già un ostacolo procedurale significativo.
In secondo luogo, e in modo ancora più dirimente, la Cassazione ha chiarito che le condizioni per una eventuale applicazione d’ufficio dell’art. 131-bis, come novellato dalla recente riforma (d.lgs. n. 150/2022), non erano soddisfatte. La nuova formulazione della norma, infatti, presuppone due condizioni per la sua rilevabilità d’ufficio:
1. Una specifica allegazione di elementi relativi alla condotta del reo successiva al reato, elementi che nel caso in esame non erano stati presentati.
2. La chiara emergenza, dagli atti processuali già acquisiti, dei presupposti per l’applicazione della norma, senza che siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Poiché entrambe queste condizioni erano assenti, la Corte ha concluso che non vi era spazio per un intervento d’ufficio su questo punto.
La Motivazione della Pena
Per quanto riguarda il secondo motivo, relativo a un presunto vizio di motivazione nella determinazione della pena, la Corte lo ha ritenuto infondato. Gli Ermellini hanno rilevato che la pena inflitta dalla Corte d’Appello era comunque inferiore alla misura media prevista dalla legge per quel reato e che la sentenza impugnata conteneva una specifica motivazione sul punto, ritenuta adeguata e sufficiente a giustificare la quantificazione della sanzione.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi procedurali consolidati e sull’interpretazione della normativa vigente. La declaratoria di inammissibilità del ricorso deriva dalla constatazione che i motivi presentati erano manifestamente infondati e, in parte, proposti per la prima volta in sede di legittimità senza che ne ricorressero i presupposti. La Corte ha ribadito che il giudizio di Cassazione non può trasformarsi in una terza istanza di merito, né può sanare le omissioni difensive avvenute nei gradi precedenti, salvo i casi eccezionali previsti dalla legge.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame offre importanti spunti pratici. In primo luogo, riafferma il principio secondo cui i motivi di ricorso devono essere specifici e, di norma, devono aver formato oggetto di dibattito nei gradi di merito. In secondo luogo, fornisce un’interpretazione chiara dei nuovi e più stringenti requisiti per l’applicazione d’ufficio dell’art. 131-bis c.p., sottolineando l’onere per la difesa di allegare tempestivamente elementi concreti a sostegno della richiesta. La condanna finale del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende è la diretta e inevitabile conseguenza di un ricorso giudicato inammissibile.
È possibile chiedere l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. per la prima volta in Cassazione?
No, di regola la questione deve essere sollevata nei gradi di merito. La Corte ha specificato che, nel caso esaminato, la questione non era stata devoluta al giudice d’appello e mancavano i presupposti per una sua applicazione d’ufficio in sede di legittimità.
Quali sono le condizioni per l’applicazione d’ufficio dell’art. 131-bis cod. pen. dopo la riforma?
La sentenza chiarisce che l’applicazione d’ufficio richiede due condizioni cumulative: la specifica allegazione di elementi favorevoli riferibili alla condotta successiva al reato e la rilevabilità immediata dagli atti dei presupposti per la sua applicazione, senza che siano necessari ulteriori accertamenti fattuali.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso, la Corte non esamina il merito della questione. La conseguenza diretta per il ricorrente è la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, a titolo di sanzione, in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13916 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13916 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata, con riduzione della pena, la sentenza emessa in data 13/05/2021 dal Tribunale di Nola di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Volla il 25 aprile 2021;
considerato che il ricorrente, con i motivi di ricorso, ha dedotto erronea applicazione della legge penale in relazione all’art.131 bis cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena;
considerato che la prima questione non è stata devoluta al giudice di appello e che la rilevabilità d’ufficio dell’applicabilità della causa di non punibilità di all’art. 131 bis cod. pen., come novellato dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 presuppone, da un lato, la specifica allegazione di elementi riferibili alla condotta successiva al reato, nel caso in esame non presenti, e dall’altro la rilevabilità dagli atti dei presupposti per la s applicazione senza che siano necessari ulteriori accertamenti fattuali, ugualmente insussistenti nel caso concreto (Sez. 2, n.396 del 17/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285726 – 01);
rilevato che la pena irrogata, in relazione alla quale si rinviene specifica motivazione a pag.3, è comunque inferiore alla misura media edittale (sull’onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, COGNOME, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243);
considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 20 marzo 2024
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