Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40090 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40090 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/04/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CAROSINO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto che I 13/05/2021 li aveva riconosciuti colpevoli della partecipazione un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe ai danni di soci finanziarie e banche, e dei reati scopo loro rispettivamente ascritti.
Con ricorso presentato personalmente il COGNOME ha dedotto: a) Violazione di legge per essersi riconosciuta la partecipazione del ricorrente all’associazione per delinquere, attribuendogli un concorso meramente morale in relazione ai singoli fatti, un comportamento silente ed una mera attività di accompagnamento; b) Vizio di motivazione in ordine al riconoscimento di responsabilità con riferimento ai reati contestati ed in ordine al trattam sanzionatorio.
Con due distinti ricorsi, perfettamente sovrapponibili tra loro, proposti a mezzo comune difensore AVV_NOTAIO, il COGNOME ed il COGNOME hanno articolato un unico motivo di impugnazione, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alle censur sollevate con i ricorsi in appello, all’estraneità dei ricorrenti ai reati contestati ed all’ elementi idonei ad emettere una sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. pro pen.
I ricorsi sono stati trattati con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 137/2020.
Il ricorso proposto personalmente dal COGNOME è inammissibile, in quanto il ricorso pe cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dall legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 – d 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010 che, in motivazione, ha precisato che va tenuta distinta l legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima a titolarità sostanziale del diritto all’impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore).
Anche i ricorsi proposti nell’interesse del COGNOME e del COGNOME sono inammissibili, per l loro genericità.
La sentenza impugnata, infatti, ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno portato a riconoscere la consumazione di una serie di reati di truffa e falso posti in essere COGNOME, presentandosi alle persone offese in compagnia del COGNOME ed esibendo documenti recanti le generalità di altri ma l’effige fotografica dello stesso COGNOME, ed ha altresì de non illogicamente la stabilità di un vincolo associativo tra i predetti ed il COGNOME dal rili proventi delle truffe venivano immancabilmente fatti confluire sui conti di quest’ultimo.
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A fronte di tale motivazione i ricorsi del COGNOME e del COGNOME sono inammissibili, in quan si sono limitati a dedurre un asserito vizio di motivazione in ordine a non meglio specific censure asseritamente sollevate con i ricorsi in appello. Tra i requisiti del ricor cassazione, invece, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificit motivi: il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o più p determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono all base delle sue lagnanze.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti da 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della senten impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi moss ed esercitare il proprio sindacato.
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell’ar cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 aprile 2023 Il Consigliere estensore
Il Presidente