Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando l’Impugnazione si Ferma
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio dei limiti entro cui può essere esercitato il diritto di impugnazione e delle ragioni che portano a una declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione. Il caso riguarda un processo per un reato fallimentare in cui, dopo un primo annullamento con rinvio, la Corte d’Appello aveva rideterminato la pena, decisione nuovamente impugnata dall’imputato. Vediamo nel dettaglio l’iter processuale e le ragioni della decisione finale.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una condanna per un reato previsto dalla legge fallimentare. Inizialmente, la Corte di Cassazione, con una precedente sentenza, aveva annullato la decisione di secondo grado limitatamente al trattamento sanzionatorio, rinviando il caso alla Corte d’Appello per una nuova valutazione.
La Corte d’Appello, in sede di rinvio, ha rideterminato la pena nella misura minima di un anno di reclusione, riconoscendo le attenuanti generiche come equivalenti alle aggravanti contestate. Ha inoltre applicato la pena accessoria dell’inabilitazione all’esercizio di imprese commerciali e dell’incapacità a ricoprire uffici direttivi per tre anni. Il collegio ha respinto la richiesta di sostituire la pena detentiva con una sanzione pecuniaria o con il lavoro di pubblica utilità, motivando tale diniego sulla base delle condizioni economiche dell’imputato e sulla non idoneità della misura alternativa a prevenire futuri reati, data la non episodicità della condotta e un precedente specifico a suo carico.
Contro questa nuova sentenza, l’imputato ha proposto un ulteriore ricorso in Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La decisione si basa sulla valutazione che il ricorso fosse manifestamente infondato e non rispettasse i limiti del giudizio di legittimità.
Analisi sulla Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte ha ritenuto che il ricorso proposto non si confrontasse in modo specifico con il ragionamento coerente e logico sviluppato dalla Corte d’Appello. Invece di evidenziare vizi di legge o di motivazione, l’imputato ha tentato di sollecitare una nuova e differente valutazione degli elementi processuali, un’attività che è preclusa in sede di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito, ma un organo che valuta la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Il Principio del Giudicato Interno
Un punto cruciale della decisione riguarda il concetto di “giudicato interno”. L’imputato sosteneva che le aggravanti contestate fossero venute meno. Tuttavia, la Corte ha osservato che nel primo ricorso per cassazione:
1. L’aggravante di aver commesso il fatto in qualità di amministratore non era stata messa in discussione.
2. Il motivo relativo all’aggravante del danno di rilevante gravità era stato dichiarato inammissibile.
Di conseguenza, su questi punti si era formato un giudicato interno, rendendoli non più contestabili nelle fasi successive del processo. La Corte d’Appello ha quindi correttamente ritenuto tali aggravanti ancora sussistenti.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte Suprema sono lineari e si fondano su principi consolidati del diritto processuale penale. In primo luogo, la Corte ha validato la logicità della motivazione della Corte d’Appello nel negare la sostituzione della pena detentiva. La valutazione del giudice di merito, basata sulla personalità del reo, sui precedenti e sulla gravità della condotta, è stata ritenuta adeguata e non manifestamente illogica.
In secondo luogo, e in modo decisivo, la Cassazione ha ribadito che il ricorso è inammissibile quando, dietro l’apparenza di una denuncia di violazione di legge o vizio di motivazione, si cela in realtà una richiesta di rilettura del quadro probatorio. Il ricorrente non ha contestato specifici passaggi illogici della sentenza impugnata, ma ha proposto una propria interpretazione dei fatti, cosa non consentita davanti alla Suprema Corte.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma alcuni capisaldi del processo penale. L’inammissibilità del ricorso in cassazione scatta quando i motivi sono generici, manifestamente infondati o mirano a ottenere una nuova valutazione del merito. Inoltre, il principio del giudicato interno cristallizza le decisioni su punti specifici non efficacemente contestati, impedendo che il processo possa regredire su questioni già definite. Per gli operatori del diritto, questa decisione sottolinea l’importanza di formulare ricorsi specifici, pertinenti e focalizzati sui reali vizi della sentenza impugnata, evitando di trasformare il giudizio di legittimità in un inammissibile appello mascherato.
Quando un ricorso in Cassazione è considerato manifestamente infondato?
Un ricorso è considerato manifestamente infondato quando i motivi proposti non si confrontano in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, ma si limitano a chiedere una diversa e non consentita valutazione dei fatti processuali.
Cosa significa che si è formato un “giudicato interno” su un’aggravante?
Significa che la questione relativa a quella specifica aggravante è diventata definitiva e non può più essere messa in discussione nelle fasi successive dello stesso processo, perché non è stata contestata nel primo ricorso o perché il relativo motivo di impugnazione è stato dichiarato inammissibile.
Per quali ragioni un giudice può negare la sostituzione della pena detentiva con misure alternative?
Un giudice può negare la sostituzione fornendo una motivazione adeguata e logica. Nel caso di specie, il diniego si è basato sulle condizioni economiche dell’imputato, sulla non episodicità della sua condotta, su un precedente specifico e sulla valutazione che le pene sostitutive non fossero idonee a prevenire la commissione di ulteriori reati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17401 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17401 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LECCE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso, la memoria difensiva (inviata oltre il termine di quindici giorni prima della udienza) e la sentenza impugnata.
Rilevato che il ricorso di NOME COGNOME è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Lecce – giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n.32732/2021 limitatamente al trattamento sanzionatorio per il reato di cui all’art.216, comma 3, I. fall. – ha rideterminato la pena nei confronti del predetto nel minimo edittale di anni uno di reclusione (con le attenuanti generiche ritenute equivalenti rispetto alle contestate aggravanti) e con la pena accessoria dell’inabilitazione all’esercizio delle imprese commerciali e dell’incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per il periodo di anni tre;
Ritenuto che la Corte territoriale – con motivazione adeguata e non manifestamente illogica – ha escluso la possibilità di sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria o con il lavoro di pubblica utilità tenuto conto delle condizioni economiche dell’imputato e per la inidoneità della seconda pena sostitutiva a prevenire la commissione di ulteriori reati, alla luce della non episodicità della condotta e del precedente specifico risultante a carico dell’odierno ricorrente;
Considerato, altresì, che la Corte territoriale ha escluso che – come invece sostenuto dall’imputato – fossero venute meno le aggravanti contestate visto che con il primo ricorso per cassazione non era stata posta in discussione l’aggravante di cui al secondo comma n.1 dell’art.219 I. fall., mentre rispetto a quella del danno di rilevante gravità il relativo motivo era stato dichiarato inammissibile, di talch rispetto ad esse si era formato il giudicato interno;
Rilevato, infine, che il ricorrente non si confronta in modo specifico rispetto a tale coerente ragionamento svolto dalla Corte di appello e, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, chiede una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali;
Ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 4 aprile 2024.