Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45455 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45455 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SCIARA il 24/11/1965
avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME e le memorie sopravvenute, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge, la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità e il vizio di travisamento delle prove documentali indicate, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagine 8 e 9 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che contestano la violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, denunciando la illogicità della stessa sulla base di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 9) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
considerato che il quarto motivo di ricorso, che contesta l’inosservanza e l’erronea interpretazione dell’art. 131-bis cod. pen. conseguente alla mancata applicazione della causa di non punibilità della tenuità del fatto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Deve peraltro ribadito il consolidato principio di diritto secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione (si veda pag. 10 della sentenza impugnata) faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, COGNOME, Rv. 282693 – 01);
A –
considerato il quinto motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della circostanza di cui all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato ezrED±: – – 1:=1=2 in presenza (si veda pag. 10 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità;
considerato il sesto motivo di ricorso, che denuncia vizio di omessa motivazione sulla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato, atteso che la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 10) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni giuridiche ineccepibili, rimarcando che l’imputato aveva già usufruito in due occasione del beneficio e l’art. 164 cod. pen. non consente un terzo riconoscimento). A tale riguardo va ribadito il principio fissato dalla Corte di legittimità, a mente del quale «in tema di sentenza di patteggiamento, l’estinzione degli effetti penali conseguente, ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., all’utile decorso del termine di due o cinque anni (secondo che si tratti di delitto o di contravvenzione), deve intendersi limitata, con riferimento alla reiterabilità della sospensione condizionale, ai soli casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, con la conseguenza che, ove sia stata applicata una sanzione detentiva, di questa occorre comunque tenere conto ai fini della valutazione, imposta dagli artt. 164, ultimo comma, e 163 cod. pen. circa la concedibilità di un secondo beneficio», (Sez. U, Sentenza n. 31 del 22/11/2000 Ud., dep. il 2001, Rv. 218529 – 01.
considerato che il settimo motivo di ricorso, che deduce la intervenuta prescrizione del reato è manifestamente infondato in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, COGNOME, Rv. 217266; Sez. 6 – , Sentenza n. 27589 del 22/03/2019, P., Rv. 276076 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, iT 24 settembre 2024
Il Consigliere COGNOME
Il Presidente