Inammissibilità ricorso Cassazione: quando l’appello è solo una copia
Presentare un ricorso alla Suprema Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un momento cruciale che richiede rigore e specificità. Non è una terza occasione per ridiscutere i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Una recente ordinanza della Corte chiarisce perfettamente le conseguenze dell’ inammissibilità del ricorso in Cassazione, specialmente quando questo si rivela essere una mera ripetizione di argomenti già bocciati. Analizziamo insieme il caso per capire i principi applicati e le severe conseguenze per chi presenta un ricorso generico.
I fatti di causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello. La difesa del ricorrente si concentrava su due punti principali: l’elemento soggettivo del reato e la sua compatibilità con un vizio parziale di mente che gli era stato riconosciuto. In sostanza, si sosteneva che la sua ridotta capacità mentale avrebbe dovuto escludere la consapevolezza e volontà necessarie per la commissione del reato contestato. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva già esaminato approfonditamente tali questioni, rigettando le argomentazioni della difesa con motivazioni precise.
La decisione e l’inammissibilità del ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: il ricorso non può essere una semplice riproposizione delle stesse doglianze già vagliate e respinte nei gradi di merito. La Corte ha rilevato che i motivi presentati erano ‘meramente riproduttivi’ delle censure già adeguatamente analizzate e disattese dalla Corte d’Appello. In altre parole, la difesa non ha sollevato vizi di legittimità della sentenza impugnata, ma ha tentato, senza successo, di ottenere un nuovo giudizio sui fatti, cosa non consentita in sede di Cassazione.
Le motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è netta e si basa su un consolidato orientamento giurisprudenziale. Il ricorso per cassazione deve contenere critiche specifiche e puntuali contro la decisione impugnata, evidenziando errori di diritto o vizi logici nella motivazione. Un ricorso che si limita a ripetere argomenti di fatto già valutati è considerato generico e, pertanto, inammissibile.
La Corte ha inoltre applicato una conseguenza diretta e onerosa a questa decisione. Ai sensi della legge, all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ma non solo: la Corte ha anche condannato l’imputato al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è giustificata, come richiamato dalla Corte Costituzionale, dal fatto che il ricorrente ha proposto il ricorso ‘senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’. In pratica, si sanziona l’aver intrapreso un’azione legale con leggerezza, senza concrete possibilità di successo e gravando inutilmente sul sistema giudiziario.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito importante per tutti gli operatori del diritto e per i loro assistiti. La strada verso la Corte di Cassazione deve essere percorsa con la massima attenzione e professionalità. Non è sufficiente essere insoddisfatti di una sentenza di appello per impugnarla; è necessario individuare specifici errori di diritto che ne inficiano la validità. Presentare un ricorso ‘fotocopia’ non solo è inutile, ma espone a conseguenze economiche significative, come la condanna alle spese e il pagamento di una sanzione alla Cassa delle ammende. Questa decisione ribadisce il ruolo della Cassazione come custode della legge (nomofilachia) e non come giudice di terza istanza sui fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte di Cassazione lo ha ritenuto ‘meramente riproduttivo’, ovvero si limitava a ripetere le stesse argomentazioni relative all’elemento soggettivo del reato e al vizio parziale di mente, già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello.
Cosa si intende per ‘ricorso meramente riproduttivo’?
Significa che il ricorso non presenta nuove critiche di legittimità contro la sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le stesse difese e contestazioni già sollevate e decise nei precedenti gradi di giudizio, senza attaccare specificamente la logica giuridica della decisione di appello.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, poiché si è ritenuto che abbia proposto il ricorso in modo colpevole, ovvero senza una valida ragione giuridica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17918 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17918 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo meramente riproduttivo di profili di censura relativi all’elemento soggettivo del reato ed alla sua compatibilità riconosciuto vizio parziale di mente già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomen giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 3 e 4);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 22 marzo 2024
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Il Presidente