Inammissibilità Ricorso Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre uno spunto fondamentale per comprendere le conseguenze processuali ed economiche di un ricorso mal formulato. In particolare, il caso riguarda l’inammissibilità ricorso cassazione per manifesta genericità, una decisione che preclude l’analisi nel merito della questione e comporta sanzioni automatiche per il ricorrente. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia.
I Fatti del Caso: un Ricorso per Evasione
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte d’Appello di Milano per il reato di evasione. L’imputato, tramite il suo difensore, ha impugnato la sentenza di secondo grado davanti alla Corte di Cassazione, sollevando due questioni principali: la presunta insussistenza degli elementi costitutivi del reato e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
La Decisione e l’Inammissibilità Ricorso Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella valutazione di “genericità assoluta” dei motivi presentati. Secondo i giudici, il ricorso non era idoneo a mettere in discussione la sentenza impugnata, in quanto non si confrontava specificamente con le argomentazioni sviluppate dalla Corte d’Appello.
Il Ruolo della Motivazione della Corte d’Appello
La Cassazione ha evidenziato come la Corte territoriale avesse, in realtà, “congruamente motivato” sia sulla sussistenza del reato di evasione, sia sulle ragioni per cui non era applicabile la causa di non punibilità. La motivazione della Corte d’Appello era stata ritenuta coerente con le prove emerse durante il processo.
La Recidiva e l’Esclusione dell’Art. 131-bis c.p.
Un elemento determinante per escludere la particolare tenuità del fatto è stata la recidiva dell’imputato. La Corte d’Appello aveva correttamente tenuto conto del passato criminale del soggetto, un fattore che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, osta all’applicazione di tale beneficio. Il ricorso in Cassazione, non avendo contestato specificamente questo punto, è risultato inefficace.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità ricorso cassazione non è priva di effetti. L’articolo 616 del codice di procedura penale stabilisce precise conseguenze. La Corte, infatti, ha condannato il ricorrente a:
1. Il pagamento delle spese processuali.
2. Il versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa in ragione delle questioni trattate.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un principio cardine del processo di legittimità: il ricorso non può essere una mera riproposizione delle difese già svolte nei gradi di merito, ma deve contenere una critica specifica e puntuale alla sentenza impugnata. Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a dedurre in modo generico l’insussistenza del reato e l’erronea valutazione sulla non punibilità, senza però argomentare in modo specifico perché la motivazione della Corte d’Appello fosse illogica, contraddittoria o basata su un’errata applicazione della legge. La Corte ha ritenuto che la decisione di secondo grado fosse ben argomentata e coerente con le risultanze processuali, inclusa la recidiva, rendendo il ricorso privo di fondamento e, quindi, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione per la pratica legale: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi tecnica e approfondita della sentenza che si intende impugnare. Non è sufficiente dissentire dalla decisione, ma è necessario individuare vizi specifici e argomentarli in modo rigoroso. La genericità dei motivi conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con la conseguenza non solo di rendere definitiva la condanna, ma anche di aggravare la posizione del ricorrente con ulteriori oneri economici. È un monito a evitare ricorsi esplorativi o dilatori, che non fanno altro che appesantire il sistema giudiziario e comportare costi aggiuntivi.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto affetto da “genericità assoluta”, ovvero non conteneva critiche specifiche e puntuali contro la motivazione della sentenza della Corte d’Appello, ma si limitava a riproporre le stesse argomentazioni in modo vago.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente in caso di inammissibilità?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata determinata in 3.000 euro.
Perché non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La Corte d’Appello aveva motivato la non applicazione di tale beneficio sulla base di una valutazione coerente delle risultanze processuali, tenendo conto anche della recidiva dell’imputato. La Corte di Cassazione ha ritenuto tale motivazione adeguata e non censurabile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19655 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19655 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Milano, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di evasione ascritto all’imputato e sulle ragioni della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. sulla base di una valutazione coerente alle risultanze istruttorie, in ragione anche della ritenuta recidiva;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 12 aprile 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente