Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi sono Troppo Generici
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, n. 36367/2024, offre un chiaro esempio dei requisiti di specificità che un ricorso deve possedere per superare il vaglio di ammissibilità. L’analisi di questo provvedimento è fondamentale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze di una impugnazione formulata in modo non corretto. Il caso in esame riguarda l’inammissibilità ricorso cassazione presentato da un imputato condannato per furto aggravato, la cui difesa è stata giudicata generica e orientata a una non consentita rivalutazione del merito.
I Fatti del Caso: Il Ricorso contro la Condanna per Furto
Un soggetto, condannato per furto aggravato in primo e secondo grado dalla Corte d’Appello di Bologna, ha proposto ricorso per cassazione. La difesa ha articolato il ricorso su tre principali censure:
1. Il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, previsto dall’art. 62, n. 4 del codice penale.
2. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
3. L’eccessività della pena inflitta.
L’imputato lamentava un’erronea applicazione della legge penale e un vizio di motivazione da parte della Corte territoriale. Tuttavia, la Suprema Corte ha respinto in toto le doglianze, dichiarando il ricorso inammissibile.
Le ragioni dell’inammissibilità del ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha analizzato separatamente i motivi di ricorso, evidenziandone per ciascuno i profili di inammissibilità. Questo approccio metodologico chiarisce i confini tra la critica legittima a un provvedimento e il tentativo di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti, precluso in sede di legittimità.
La Genericità del Motivo sull’Attenuante del Danno Lieve
Con riferimento alla prima censura, la Corte ha stabilito che il motivo era generico e ‘versato in fatto’. La difesa, infatti, non contestava un errore di diritto o un ‘travisamento della prova’ (ovvero una lettura palesemente errata di un atto processuale), ma proponeva semplicemente un diverso apprezzamento del compendio probatorio. La Corte d’Appello aveva già motivato adeguatamente la sua decisione di non applicare l’attenuante, basandosi sul valore accertato della refurtiva. La Cassazione, richiamando la propria giurisprudenza consolidata (Sez. 2, n. 46288/2016), ha ribadito che non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito se questa è logicamente argomentata.
L’Infondatezza dei Motivi sulle Attenuanti Generiche e la Pena
Anche i motivi relativi alle attenuanti generiche e alla commisurazione della pena sono stati ritenuti manifestamente infondati, generici e versati in fatto. La Corte territoriale aveva dato conto in maniera congrua e logica delle ragioni della sua decisione, fondandola sui criteri dell’art. 133 del codice penale. In particolare, aveva considerato come preponderanti i numerosi precedenti penali, anche specifici, dell’imputato. Secondo la Cassazione, non è possibile censurare in sede di legittimità tale apprezzamento discrezionale, perorando una diversa valutazione delle condizioni soggettive dell’imputato o dell’esiguità del bene sottratto.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un principio cardine della procedura penale: il giudizio di cassazione è un giudizio di legittimità, non un terzo grado di merito. Il ricorrente non può limitarsi a presentare una lettura alternativa delle prove o a lamentare la severità della pena senza individuare specifici vizi di legge o di motivazione (illogicità manifesta o contraddittorietà). Nel caso di specie, il ricorso si risolveva in una critica generica all’operato dei giudici di merito, senza indicare dove e come questi avessero violato la legge o fossero caduti in un errore logico-giuridico evidente. La Corte ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse esercitato correttamente il proprio potere discrezionale, bilanciando gli elementi a favore e a sfavore dell’imputato e fornendo una giustificazione coerente e plausibile per le sue conclusioni.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso cassazione ha comportato, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, conseguenze economiche significative per il ricorrente. Oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali, è stato condannato al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione aggiuntiva è stata giustificata dalla Corte sulla base della ‘colpa’ del ricorrente nell’aver proposto un’impugnazione ‘evidente inammissibilità’, in linea con i principi affermati dalla Corte Costituzionale (sent. n. 186/2000). Questa ordinanza ribadisce quindi un importante monito: il ricorso per cassazione deve essere uno strumento tecnico e rigoroso, finalizzato a denunciare vizi specifici della sentenza impugnata, e non un tentativo di ottenere un riesame complessivo della vicenda processuale.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Risposta: Perché i motivi presentati dall’imputato sono stati giudicati generici e ‘versati in fatto’, ovvero miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e del merito della vicenda, attività che non è consentita alla Corte di Cassazione, la quale si occupa solo di errori di diritto.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Risposta: In base alla decisione, chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se la Corte ravvisa una colpa nell’aver proposto un’impugnazione palesemente infondata, può condannare il ricorrente a pagare una somma aggiuntiva alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Perché non sono state concesse le attenuanti generiche all’imputato?
Risposta: La Corte ha confermato la decisione del giudice di merito, il quale aveva negato le attenuanti generiche sulla base dei numerosi e specifici precedenti penali dell’imputato. Questo elemento negativo è stato ritenuto preponderante rispetto ad altri fattori potenzialmente a suo favore, come le condizioni soggettive o le modalità del fatto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36367 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36367 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NOVI LIGURE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la responsabilità per il reato aggravato di furto;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si denunciano l’erronea applicazi della legge penale e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenua di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., alla mancata concessione delle circostanze attenuanti gener alla commisurazione della pena:
in relazione alla circostanza prevista dall’art. 62, n. 4 cod. pen, è generico e vers fatto, poiché prospetta un diverso apprezzamento del compendio probatorio, senza dedurne il travisamento (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01), il che esime dal dilungarsi per rilevarne la manifesta infondatezza atteso che la Corte merito, alla luce dell’accertato valore della refurtiva, ha argomentato sul pun conformità ai principi posti dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. p. 3 della s impugnata);
nella parte relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche e al determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, generico e versato in fatto, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e log degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen. considerato preponderanti nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (c Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01), rimarcando che l’imputato ha riportat numerosi precedenti penali anche specifici – e tale apprezzamento non può essere utilmente censurato in questa sede perorando un diverso apprezzamento (segnatamente delle condizioni soggettive dell’imputato, le modalità del fatto e l’esiguità de sottratto) e adducendo apoditticamente l’eccessività della pena irrogata;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui conse ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnaz (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/06/2024.